Cassazione Civile, Ordinanza n. 10378/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta a ottenere il risarcimento dei danni per l'inadempimento datoriale all'obbligo di lavaggio e manutenzione degli indumenti di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale utilizzati nello svolgimento dell'attività di raccolta dei rifiuti. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione respingendola, ritenendo che le divise fornite non fossero D.P.I. perché non specificamente progettate e commercializzate come dispositivi di protezione e non destinate, secondo la Corte territoriale, a una vera funzione protettiva dai rischi per la salute. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione del D.Lgs. n. 626/1994 e dell'art. 216 T.U. sanità per l'esclusione della qualificazione dell'impresa come insalubre di prima classe; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte escluso il rischio per la salute pur emerso da relazioni AUSL e da verbali ispettivi che evidenziavano esposizione ad agenti microbiologici e rischio di contatto con rifiuti e sostanze nocive; 3) violazione dell'art. 2087 c.c. e di altre norme prevenzionistiche, per avere negato che gli indumenti avessero funzione protettiva e quindi natura di D.P.I.; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per non avere considerato che tra gli indumenti forniti vi erano scarpe, guanti e pettina ad alta visibilità classificati come D.P.I. nel DVR aziendale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo, ritenendo assorbiti il primo e il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che la nozione legale di D.P.I. non si limita alle attrezzature formalmente create e commercializzate come tali, ma comprende qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che in concreto svolga una funzione di barriera protettiva, anche minima, rispetto a rischi per la salute e sicurezza del lavoratore. Ne deriva che, ove gli indumenti di lavoro siano funzionalmente destinati a ridurre il rischio di contatto con sostanze nocive o agenti biologici, il datore di lavoro ha l'obbligo di fornitura, manutenzione, lavaggio e mantenimento in efficienza durante tutto il rapporto di lavoro. La Corte territoriale dovrà riesaminare la fattispecie attenendosi a tali principi.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro di censura per violazione o falsa applicazione di legge richiamato nei motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È il parametro di censura per omesso esame di un fatto decisivo, invocato dal ricorrente per contestare il mancato apprezzamento del rischio biologico e degli indumenti forniti.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati per contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione all'onere della prova sulla natura degli indumenti e sulla loro classificazione come D.P.I.
art. 2087 c.c.
È la norma di chiusura dell'obbligo datoriale di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore; la Corte la utilizza per interpretare in senso ampio la nozione di D.P.I.
art. 40 D. Lgs. n. 626 del 1994
"qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo"
La nozione di D.P.I. va letta in senso ampio, includendo non solo attrezzature specificamente create e commercializzate come protezione, ma anche qualsiasi indumento o accessorio che in concreto costituisca barriera protettiva contro rischi lavorativi.
art. 43, commi 3 e 4, D. Lgs. n. 626 del 1994
Il dovere del datore di lavoro di fornire, mantenere in efficienza e assicurare l'igiene dei D.P.I. è letto come obbligo generale di adeguatezza e manutenzione, non come disposizione limitativa della nozione di D.P.I.
art. 4, comma 5, D. Lgs. n. 626 del 1994
Impone al datore di lavoro di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale; l'obbligo sussiste indipendentemente dalla loro espressa previsione nel DVR.
art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 475 del 1992
Richiamato nel quadro normativo dei requisiti dei dispositivi di protezione individuale.
art. 379 D.P.R. n. 547 del 1955
Prevede che il datore di lavoro metta a disposizione indumenti di protezione in presenza di pericoli particolari; la Corte la richiama in continuità con la disciplina successiva.
art. 377 D.P.R. n. 547 del 1955
Stabilisce l'obbligo di fornire mezzi personali di protezione appropriati ai rischi e di mantenerli in buono stato di conservazione.
art. 216 T.U. n. 1265 del 1934
Richiamato dal primo motivo per sostenere la qualificazione dell'attività come industria insalubre di prima classe.
art. 67, comma 2, lett. a) c.c.n.l. 30.4.2003
Richiamato nel ricorso per sostenere l'obbligo datoriale di fornitura/manutenzione degli indumenti di lavoro.
art. 40 ss. D. Lgs. n. 626/1994
Insieme normativo di riferimento per la disciplina dei dispositivi di protezione individuale, poi trasfuso negli artt. 74 ss. del D.Lgs. n. 81/2008.
artt. 74 ss. D. Lgs. n. 81/2008
Richiamati come disciplina successiva che ricalca la definizione di D.P.I.; non applicabile ratione temporis ma utile a confermare l'ampiezza della categoria.
art. 32 Cost.
La tutela della salute come diritto fondamentale sorregge l'interpretazione ampia delle norme prevenzionistiche.
Massime di principio
- Ai fini della normativa antinfortunistica, la nozione di dispositivo di protezione individuale deve essere interpretata in modo sostanziale e funzionale: rileva la concreta attitudine dell'attrezzatura, dell'indumento o dell'accessorio a proteggere il lavoratore da rischi per salute e sicurezza, non la sola qualificazione formale o la specifica commercializzazione come D.P.I.
- L'obbligo datoriale di fornire i D.P.I. comprende anche il dovere di mantenerli in efficienza, igiene e idoneità durante l'intero periodo di svolgimento della prestazione; quando il lavaggio è necessario per conservare tale efficienza, esso grava sul datore di lavoro.
- L'eventuale mancata menzione di uno specifico dispositivo nel documento di valutazione dei rischi non esclude il relativo obbligo di protezione, che discende direttamente dalla legge e dalla necessità di prevenire concretamente i rischi lavorativi.
- Gli indumenti di lavoro possono rientrare nei D.P.I. quando, per le modalità della prestazione e per i rischi presenti, assolvano a una funzione di barriera protettiva, anche se svolgono simultaneamente altre funzioni di divisa o di identificazione aziendale.
- In presenza di rischi biologici o da contatto con sostanze nocive, l'interpretazione delle norme prevenzionistiche deve essere orientata alla massima tutela effettiva della salute del lavoratore e dei terzi esposti al rischio indotto dal trattamento domestico degli indumenti contaminati.
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