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Ordinanza

Ordinanza n. 1540/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inerzia serbato dal Ministero del turismo nel procedimento iniziato con istanza presentata dalla ricorrente in data 24.2.2025 e non concluso entro il termine del 26.3.2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Jennifer Roswita Elke Hackbarth l’8 febbraio 2026: per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, del preavviso di rigetto del 7/11/2025 e del rigetto del riconoscimento di guida turistica e/o accompagnatore turistico del 09/12/2025, nonché di ogni atto prodromico, precedente, successivo e contestuale eventualmente non ancora conosciuto dalle parti.

Giustizia amministrativa202513260

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Ministero del turismo sull’istanza del 24 febbraio 2025, nonché, con motivi aggiunti, preavviso di rigetto del 7 novembre 2025 e provvedimento di rigetto del riconoscimento del 9 dicembre 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha inizialmente proposto un’azione avverso il silenzio del Ministero del turismo, deducendo la mancata conclusione entro il 26 marzo 2025 del procedimento avviato con istanza del 24 febbraio 2025. A seguito dell’adozione del provvedimento definitivo di rigetto del 9 dicembre 2025, impugnato con motivi aggiunti unitamente al precedente preavviso di rigetto, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda ex artt. 31 e 117 c.p.a. Ha inoltre chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti di rigetto. Dalla motivazione emerge che la contestazione cautelare riguardava, in particolare, il mancato riconoscimento della qualifica professionale in assenza, secondo l’amministrazione, della documentazione comprovante il requisito previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 206/2007, e precisamente l’esercizio per almeno un anno in Germania dell’attività di guida turistica, paese nel quale la professione non risulta regolamentata.

La decisione

Il TAR ha preso atto del venir meno del silenzio a seguito dell’adozione del provvedimento definitivo, rilevando la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente rispetto all’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. Ha quindi disposto la conversione del rito da camerale a ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a. e la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio fissata per il 24 marzo 2026. Quanto alla domanda cautelare proposta contro il preavviso e il provvedimento di rigetto, l’ha respinta per carenza di fumus boni iuris, poiché allo stato degli atti non risultava depositata documentazione idonea a comprovare il requisito di cui all’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 206/2007, relativo all’esercizio per almeno un anno dell’attività in Germania. Il giudice ha altresì ritenuto insussistente il periculum in mora, in ragione della natura meramente pretensiva dell’interesse azionato. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    La sopravvenuta adozione del provvedimento conclusivo determina il venir meno del silenzio e, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, della persistenza dell’interesse alla domanda avverso il silenzio.

  • art. 117 c.p.a.

    L’azione contro il silenzio perde rilievo quando l’amministrazione adotta il provvedimento definitivo richiesto; nel caso concreto la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    La sopravvenienza di un provvedimento espresso impugnato con motivi aggiunti ha determinato la conversione del rito da camerale a ordinario.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della domanda cautelare incidentale, respinta per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    Il requisito rilevante per il riconoscimento della qualifica, secondo la valutazione cautelare, richiede la prova dell’esercizio per almeno un anno dell’attività in Germania quando la professione di guida turistica non è regolamentata in tale Stato.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio, l’amministrazione adotta il provvedimento definitivo richiesto e tale atto viene impugnato con motivi aggiunti, viene meno l’inerzia oggetto dell’azione e può essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla domanda ex artt. 31 e 117 c.p.a.
  • La sopravvenienza di un provvedimento espresso impugnato con motivi aggiunti può comportare la conversione del rito da camerale a ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., con cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio fissata per l’esame dell’azione avverso il silenzio.
  • In sede cautelare, la mancata produzione della documentazione necessaria a dimostrare un requisito essenziale per il riconoscimento di una qualifica professionale esclude, allo stato degli atti, la sussistenza di un adeguato fumus boni iuris.
  • La natura meramente pretensiva dell’interesse azionato non esclude in astratto la tutela cautelare, ma nel caso concreto non consente di ritenere dimostrato il periculum in mora in assenza di una situazione di pregiudizio cautelabile adeguatamente rappresentata.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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