Cassazione Penale, Sentenza n. 42807/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari con cui Balsamo Antonio era stato ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 189, commi 6 e 7, codice della strada (fatto accertato a Foggia il 18/9/2014). Il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 108 c.p.p. per il rigetto della richiesta di rinvio per consentire al neo nominato difensore di predisporre l'atto difensivo; 2) illogicità della motivazione in relazione all'elemento oggettivo del reato. Con motivi aggiunti la difesa ha poi fatto presente che il reato si era estinto per prescrizione (termine massimo di 7 anni e 6 mesi maturato il 18/3/2022) e chiedeva che la causa estintiva fosse rilevata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto intervenuta la prescrizione alla data indicata e, seguendo consolidata giurisprudenza, ha affermato che la presenza della causa estintiva rende irrilevanti le eventuali nullità o vizi di motivazione della sentenza impugnata. Non essendo possibile pronunciare un'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. (non risultando all'evidenza l'insussistenza del fatto), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. Decisione resa il 20 ottobre 2022.
Norme richiamate
art. 108 cod. proc. pen.
Motivazione della corte di merito sul rigetto della richiesta di rinvio contestata dal ricorrente non è stata esaminata nel merito dalla Cassazione in presenza della causa estintiva; pertanto la presunta violazione non ha inciso sulla decisione finale.
art. 189, commi 6 e 7, cod. strada
Natura del reato ascritto al ricorrente (violazione delle norme sulla guida in stato di alterazione); la valutazione degli elementi oggettivi e della motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta superflua alla luce dell'intervenuta prescrizione.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La norma consente l'assoluzione quando emerge all'evidenza l'insussistenza del fatto. La Corte ha ritenuto che tale condizione non sussisteva, sicché non era possibile pronunciare un'assoluzione di merito e si è optato per l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 (Cremonese) e Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Principio richiamato: se risulta l'esistenza di una causa estintiva del reato, le eventuali nullità o vizi di motivazione della sentenza impugnata diventano irrilevanti; il giudice del rinvio sarebbe comunque obbligato a pronunciare immediatamente la causa estintiva, rendendo inutile il rinvio.
Massime di principio
- Quando intervenuta una causa estintiva del reato (es. prescrizione) la Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata; le eccezioni procedurali o vizi di motivazione perdono rilievo pratico.
- L'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. è possibile solo se dall'istruttoria emerge all'evidenza l'insussistenza del fatto; in sua mancanza, anche se v'è prescrizione, si procede con declaratoria di estinzione e non con assoluzione di merito.
- La rilevazione della prescrizione può essere effettuata d'ufficio quando il termine è ormai spirato e non sono intervenute cause di sospensione o interruzione; il giudice di legittimità può decidere la causa estintiva senza rinvio.
- Le doglianze sul mancato tempo per preparare la difesa (art. 108 c.p.p.) richiedono prova del concreto pregiudizio alla difesa; tuttavia, se sussiste una causa estintiva sopravvenuta, tale profilo può diventare irrilevante per l'esito finale.
- In casi analoghi verificare sempre il corretto calcolo dei termini di prescrizione e l'eventuale presenza di sospensioni/interruzioni procedurali prima di basare la strategia difensiva su eccezioni procedurali.
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