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Ordinanza

Ordinanza n. 1615/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602656

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia all'istanza cautelare formulata dall'appellante e non ha esaminato nel merito né i motivi dell'appello né i presupposti della sospensione cautelare. Ha compensato tra le parti le spese della fase cautelare per giusti motivi. L'appello principale resta distinto e il relativo interesse alla decisione di merito è stato espressamente mantenuto.

Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva rigettato il ricorso contro l'approvazione dei risultati della procedura comparativa per la concessione demaniale marittima di un'area del litorale comunale

Esito

ESTINZIONE

La controversia

L'impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Veneto n. 37/2026, chiedendone previamente la sospensione cautelare. La controversia di primo grado riguardava la Determinazione n. 1984 del 14 novembre 2024 del Demanio e Navigazione Interna del Comune di Jesolo, con la quale erano stati approvati i risultati della procedura comparativa per la concessione demaniale marittima dell'area individuata all'Unità Minima di Gestione n. 2 del Piano Particolareggiato dell'Arenile. Nel corso del giudizio cautelare l'appellante ha rinunciato all'istanza di sospensione, dichiarando tuttavia di mantenere interesse alla decisione dell'appello nel merito.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello.

Massime di principio

  • La rinuncia alla sola istanza cautelare in appello, accompagnata dalla dichiarazione di persistente interesse alla decisione dell'impugnazione nel merito, comporta la presa d'atto della rinuncia limitatamente alla fase cautelare e non determina, di per sé, l'estinzione dell'appello principale.
  • Quando l'istanza cautelare è ritirata dall'appellante prima della decisione, il giudice non deve esaminare i presupposti cautelari e può definire la relativa fase prendendo atto della rinuncia.
  • La rinuncia all'istanza cautelare può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare per giusti motivi.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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