Cassazione Civile, Ordinanza n. 32697/2024 del 16/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (società finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società che svolgeva attività di procacciamento di affari per una società finanziaria, chiedendo il pagamento di provvigioni maturate per l'intermediazione relativa all'acquisto di veicoli da parte della clientela nel periodo febbraio-settembre 2008. La società finanziaria propose opposizione sostenendo, tra l'altro, che il diritto alle provvigioni fosse decaduto per violazione di una clausola contrattuale che imponeva l'emissione della fattura entro sei mesi dall'invio dei pro-forma. Il Tribunale ritenne il rapporto di procacciamento, accolse solo in parte la domanda e revocò il decreto ingiuntivo limitando la condanna a una somma inferiore. In appello, la società procacciatrice contestò il riconoscimento solo parziale del credito, mentre la società finanziaria propose appello incidentale sull'efficacia della clausola di decadenza. La Corte d'appello accolse l'incidentale, ritenendo validamente specificamente approvata la clausola vessatoria e dichiarando la decadenza dal diritto alle provvigioni. In cassazione, la società procacciatrice dedusse: 1) violazione dell'art. 1341 c.c. per mancanza di specifica approvazione della clausola n. 9, perché il richiamo era cumulativo e la clausola era indicata solo come "pagamenti e termini di prescrizione"; 2) violazione delle norme su prescrizione/decadenza e dell'art. 2965 c.c., sostenendo che la clausola configurasse una decadenza non validamente pattuita o comunque eccessivamente onerosa, anche perché non veniva distinto il termine di decadenza dalla prescrizione; 3) omesso esame/travisamento del fatto, assumendo che le fatture di agosto e settembre 2008 sarebbero comunque state tempestive e che mancava la data di ricezione dei pro-forma. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, rilevando che la specifica approvazione per iscritto era valida anche con richiamo numerico a clausole tutte vessatorie, accompagnato da indicazione sommaria del contenuto, e che le doglianze su clausole in numero elevato, prassi contrattuale e art. 2965 c.c. erano nuove e quindi inammissibili. Ha poi dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto a una rivalutazione del merito e privo dell'indicazione del fatto storico decisivo omesso. Il ricorso è stato integralmente rigettato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Milano che aveva ritenuto efficace la clausola contrattuale di decadenza, validamente specificamente approvata, e aveva dichiarato decaduto il diritto della società procacciatrice a chiedere le provvigioni per il periodo indicato. La Corte ha inoltre disposto che non vi fosse pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, poiché la controparte era rimasta intimata, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1341 c.c.
La specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie è valida anche quando il richiamo sia numerico, purché non sia cumulativo; se il richiamo è cumulativo, è sufficiente che sia accompagnato da una indicazione, anche sommaria, del contenuto delle clausole vessatorie richiamate.
art. 2965 c.c.
Le censure relative alla dedotta eccessiva onerosità del termine di decadenza non sono state esaminate nel merito perché introdotte come questioni nuove in cassazione; la Corte non ha quindi affermato un principio sostanziale specifico sulla norma, ma ne ha escluso la rilevabilità nel caso concreto.
art. 360 c.p.c., n. 5
Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito; occorre indicare il fatto storico decisivo omesso, il dato da cui risulta, il momento della sua deduzione e la sua decisività.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
Nel ricorso per cassazione devono essere specificamente indicati gli atti e i documenti su cui la censura si fonda, specie quando si deducano questioni non trattate nella sentenza impugnata.
art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4
La parte ricorrente deve depositare e indicare gli atti e documenti rilevanti per consentire il controllo della doglianza sulla base degli atti del giudizio di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La specifica approvazione ex art. 1341 c.c. può ritenersi validamente prestata anche mediante richiamo numerico a clausole vessatorie, purché il richiamo non sia indistinto e consenta al contraente di percepire il contenuto sfavorevole delle clausole approvate.
- Quando tutte le clausole richiamate sono vessatorie e la clausola di richiamo contiene una sommaria indicazione del loro contenuto, non vi è violazione del requisito di specificità e separatezza richiesto per la doppia sottoscrizione.
- Le questioni nuove, non trattate nella sentenza impugnata e non specificamente dedotte nei gradi di merito con l'indicazione del relativo atto, sono inammissibili in cassazione.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una nuova valutazione delle prove: il ricorrente deve individuare un fatto storico decisivo omesso, non limitarsi a contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- Per contestare una declaratoria di decadenza contrattuale occorre confrontarsi con il dies a quo e con gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito; una censura che non indichi perché, sulla base di un diverso dies a quo, la decadenza non sarebbe maturata è inammissibile.
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