Sentenza n. 10443/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -del giudizio con il quale il ricorrente è stato ritenuto "non idoneo al servizio di Polizia” per il seguente motivo: "pregresso disturbo dell'umore ai sensi dell' art. 3 comma 2 tab. 1 punto 8 lett. b del D.M. 30 giugno 2003 n. 198, notificato in data 17 febbraio 2023 dalla Commissione Medica nominata con Decreto del Capo di Polizia per l'accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati per il concorso pubblico, per esame di n. 1188 allievi agente di polizia di stato, pubblicato in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana 4 serie speciale Concorsi ed esami del 04 ottobre 2022”; -di tutte le operazioni compiute e le valutazioni espresse dalla Commissione Medica, nominata con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza -OMISSIS-- il 09 febbraio 2023, per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e precisamente: degli accertamenti attitudinali effettuati dalla Commissione Medica mediante somministrazione di test, questionari, colloqui ed altre metodiche, al fine di verificare il possesso dell''idoneità psico-fisica in capo al ricorrente; -del provvedimento, ove già adottato, non notificato, ma richiesto da questi difensori – del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto – di esclusione dello stesso dal concorso sopra indicato posto che il giudizio di non idoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso; -di ogni altro atto, connesso, collegato, presupposto, conseguenziale ed esecutivo anche se ignoto, a quelli sopra impugnati ed ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente alla corretta valutazione e partecipazione alla suddetta procedura concorsuale e che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente e, per l'adozione delle misure cautelari, anche monocratiche volte a consentire all''odierno ricorrente di essere ammesso a sostenere in sovrannumero, le successive prove in esame ancora in itinere e /o di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta la partecipazione al concorso, nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica, ordinando all'' Amministrazione di rinnovare gli accertamenti attitudinali per il ricorrente nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, di provvedere al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge; per quanto riguarda i primi motivi aggiunti: -della graduatoria del concorso, per esami, a 1188 posti di allievo agente della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia di Stato - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 29.09.2022, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie speciale "Concorsi ed esami" del 04.10.2022, di cui preso atto in data 04/05/2023; -di tutti gli atti pregressi, consequenziali e/o connessi. per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti: della graduatoria del concorso, per esami, a 1188 posti di allievo agente della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia di Stato- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 29.09.2022-, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie speciale "Concorsi ed esami" del 04.10.2022, di cui preso atto in data 04/05/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica al servizio di polizia, con conseguente esclusione dal concorso per 1188 allievi agenti della Polizia di Stato, nonché graduatoria finale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio del 17 febbraio 2023 con cui la Commissione medica lo ha dichiarato non idoneo al servizio di polizia per un “pregresso disturbo dell’umore”, ai sensi dell’art. 3, comma 2, con riferimento alla tabella 1, punto 8, lettera b), del d.m. 30 giugno 2003, n. 198. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 13 del bando e delle norme tecniche sugli accertamenti attitudinali, sostenendo di non essere stato sottoposto al secondo colloquio collegiale, nonché il difetto di istruttoria, la carenza e genericità della motivazione, la manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e il travisamento dei fatti. In secondo luogo, ha contestato la sussistenza dei presupposti sanitari del giudizio, negando di essere affetto da un pregresso disturbo dell’umore e sostenendo che le risultanze del colloquio clinico fossero state travisate. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la graduatoria finale e, in sede di udienza, ha chiesto la rimessione in termini per errore scusabile ai fini della notifica ai controinteressati e del deposito di documenti sopravvenuti. Ha inoltre chiesto l’ammissione al prosieguo della procedura e il risarcimento in forma specifica o, subordinatamente, per perdita di chance.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso principale. Ha escluso la violazione dell’art. 13 del bando, rilevando che tale disposizione disciplina i test attitudinali, da svolgersi solo dopo il superamento degli accertamenti psico-fisici, mentre il ricorrente era stato dichiarato non idoneo proprio in sede di accertamento psico-fisico. Il secondo colloquio collegiale previsto dall’art. 13.2 riguarda il diverso caso di esito positivo dei test attitudinali e negativo del colloquio con un componente della Commissione, non ricorrente nella fattispecie. Era quindi applicabile l’art. 12 del bando, secondo cui il giudizio della Commissione per gli accertamenti psico-fisici è definitivo e la non idoneità comporta l’esclusione dal concorso con decreto motivato del Capo della Polizia. Il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione, anche per il richiamo alla valutazione psicologico-psichiatrica nella disponibilità del candidato. Quanto al merito sanitario, ha ribadito che le valutazioni delle Commissioni mediche costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in presenza di manifesta contraddittorietà, macroscopica inattendibilità, errori comprovati, travisamento dei presupposti o evidente carenza istruttoria. Il ricorrente non ha fornito elementi concreti e convincenti idonei a superare tale soglia. La diagnosi risultava fondata su una precedente valutazione concorsuale, recente e mai caducata, e su elementi comportamentali e informativi nuovamente riscontrati. Il TAR ha ritenuto coerente e non irragionevole l’applicazione della tabella 1, punto 8, lettera b), del d.m. n. 198/2003, che contempla il pregresso disturbo dell’umore quale causa di esclusione, anche in ragione della delicatezza delle funzioni di polizia e dell’impiego di armi. Le certificazioni prodotte dal ricorrente non sono state ritenute sufficienti: una proveniva da psicoterapeuta e non da medico psichiatra, un’altra era risalente e priva di documentazione relativa agli accertamenti svolti, mentre il certificato del medico di base attestava soltanto l’assenza di terapie o accertamenti psichiatrici, non l’assenza della patologia. Il successivo giudizio di idoneità conseguito in un concorso per la Polizia penitenziaria è stato ritenuto irrilevante, perché introduceva una censura nuova non ritualmente proposta con motivi aggiunti e, comunque, la legittimità dell’atto va valutata sulla base dei presupposti esistenti al momento della sua adozione. I motivi aggiunti contro la graduatoria sono stati dichiarati improcedibili per carenza di interesse, poiché, confermata la legittimità dell’esclusione, l’eventuale annullamento della graduatoria non avrebbe procurato alcuna utilità al ricorrente. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 12 del bando di concorso
I giudizi della Commissione per gli accertamenti psicofisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso, disposta con Decreto motivato del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza (…)
La disposizione disciplina gli accertamenti psico-fisici e collega al giudizio di non idoneità l’esclusione dal concorso; essa era applicabile perché la non idoneità era stata rilevata prima dei test attitudinali.
art. 13 del bando di concorso
La disposizione riguarda i test attitudinali, da svolgersi dopo il superamento degli accertamenti psico-fisici; il colloquio collegiale previsto dal comma 13.2 opera nel caso di discrasia tra esito positivo dei test attitudinali e colloquio negativo con un componente della Commissione.
art. 3, comma 2, d.m. 30 giugno 2003, n. 198
La norma, attraverso il rinvio alla tabella 1, consente di considerare le condizioni ivi indicate ai fini della valutazione dell’idoneità psico-fisica per il servizio di polizia.
tabella 1, punto 8, lettera b), d.m. 30 giugno 2003, n. 198
Il pregresso disturbo dell’umore è contemplato quale causa di esclusione dalla procedura concorsuale; il TAR ha ritenuto non irragionevole tale previsione, anche in considerazione delle delicate funzioni di polizia e dell’impiego di armi.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria in forma specifica e per perdita di chance non è stata accolta, perché il ricorrente non ha dimostrato l’illegittimità del provvedimento presupposto.
art. 41, comma 2, c.p.a.
La mancata notifica dei motivi aggiunti ad almeno un controinteressato è stata indicata come possibile causa di inammissibilità, senza costituire la ragione decisiva del rigetto del ricorso principale.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la trattazione nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Le disposizioni del bando che disciplinano gli accertamenti attitudinali e il relativo colloquio collegiale non si applicano agli accertamenti psico-fisici svolti in una fase precedente; il candidato dichiarato non idoneo sotto il profilo psico-fisico non può lamentare l’omissione di adempimenti propri della successiva fase attitudinale.
- Le valutazioni delle Commissioni mediche concorsuali costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo quando siano dimostrati, almeno mediante principio di prova, macroscopici errori, travisamento dei fatti, manifesta contraddittorietà, illogicità o un’evidente carenza istruttoria.
- Ai fini del superamento del giudizio di idoneità psico-fisica, certificazioni prive di adeguata specializzazione, risalenti o non corredate dalla documentazione relativa agli accertamenti eseguiti non sono sufficienti, da sole, a smentire una diagnosi della Commissione medica fondata su test e colloquio diretto.
- La legittimità di un giudizio di non idoneità deve essere valutata in relazione ai presupposti istruttori esistenti al momento della sua adozione; un successivo giudizio di idoneità ottenuto in altra procedura concorsuale e per un diverso corpo di polizia non incide retroattivamente sulla legittimità dell’atto e, se dedotto tardivamente, non può ampliare il thema decidendum.
- L’impugnazione della graduatoria concorsuale diviene improcedibile per carenza di interesse quando sia definitivamente confermata la legittimità dell’esclusione del candidato, poiché l’eventuale annullamento della graduatoria non gli procurerebbe alcuna utilità concreta.
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