Cassazione Civile, Ordinanza n. 23830/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per tardività della notificazione. Non ha pronunciato sulle spese per la mancata costituzione della controparte. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, rilevando che la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relativi all'anno d'imposta 2012. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso solo parzialmente. L'Ufficio aveva proposto appello principale e la società appello incidentale; la Commissione tributaria regionale aveva rigettato entrambe le impugnazioni. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma la Corte ha esaminato preliminarmente la tempestività dell'impugnazione e ha rilevato che, essendo la sentenza notificata il 28 giugno 2021, il termine per ricorrere scadeva il 27 settembre 2021, mentre il ricorso era stato notificato il 28 settembre 2021, come risultante dalla ricevuta PEC di accettazione, spedizione e ricezione. La società contribuente non si è costituita nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non si applica quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Il termine per proporre ricorso per cassazione decorre dalla notificazione della sentenza e deve essere rispettato con riferimento alla data di notificazione del ricorso alla controparte, non bastando la sola predisposizione o trasmissione dell'atto.
- La notificazione del ricorso oltre il termine di legge determina l'inammissibilità dell'impugnazione, senza che la Corte debba esaminare i motivi di merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso e mancata costituzione dell'intimato, non si provvede sulle spese di lite.
- La previsione del raddoppio del contributo unificato non opera nei confronti dell'amministrazione pubblica rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, quando il contributo è prenotato a debito.
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