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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9860/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputato condannato per la cessione illegale di due pistole a Checco Calandra, ai sensi degli artt. 1 e 7, L. 2 ottobre 1967, n. 895. La condanna (Tribunale di Enna, confermata dalla Corte d'appello di Caltanissetta) è stata fondata su plurimi elementi indiziari: videoriprese dell'incontro con l'acquirente, preesistenti contatti fra le parti, il fatto che una delle armi sia stata successivamente trovata in possesso di Calandra, la relazione affettiva tra Calandra e la figlia dell'imputato, la denuncia tardiva e contraddittoria della presunta rapina e le gravi contraddizioni nei racconti di MIRAGLIA e della figlia Irene. Il ricorso in Cassazione denunciava violazioni degli artt. 192 e 533 c.p.p. e vizio di motivazione sulla responsabilità (assenza di prova diretta, dedotte solo contraddizioni) e contestava la determinazione della pena e la mancata valutazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato l'inammissibilità o la manifesta infondatezza della censura in relazione ai limiti di cui all'art. 606 c.p.p., ritenendo che le doglianze non abbiano affrontato specificamente e criticamente la motivazione dei giudici di merito che hanno valorizzato molteplici elementi indiziari convergenti e gravi (contatti, incontri, comportamento dell'imputato, ritrovamento dell'arma in possesso di Calandra, contraddizioni nelle dichiarazioni). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto proporzionata la pena (2 anni di reclusione, multa di euro 7.000) e ha escluso che la generica richiesta di attenuanti in appello imponesse una motivazione dei giudici di secondo grado; il motivo era quindi inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 2 ottobre 1967, n. 895 (artt. 1 e 7)

    Norma che punisce la cessione illecita di armi; è la fattispecie penale contestata all'imputato e alla quale i giudici hanno fatto riferimento per la qualificazione del fatto.

  • art. 192 c.p.p.

    Norma sulle prove e sulla valutazione delle dichiarazioni: il ricorrente invocava una violazione nella valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto che l'eventuale vizio attiene alla motivazione e non a una nullità sanabile tramite la censura proposta.

  • art. 533 c.p.p.

    Disposizione relativa alla motivazione della sentenza; la Corte ha rilevato che l'asserita violazione non comporta nullità e va valutata nei limiti previsti dall'art. 606 c.p.p.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.

    Limiti del ricorso in Cassazione: lett. c) consente di dedurre inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità; lett. e) delimita le doglianze sulla motivazione. La Corte ha richiamato questi limiti per escludere la censura generica della valutazione probatoria.

  • art. 62-bis c.p.

    Circostanze attenuanti generiche: la richiesta di applicazione in appello era generica e priva di elementi di segno positivo non già valutati dal primo giudice; perciò non imponeva motivazione da parte della Corte d'appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso: applicata nei confronti del ricorrente.

  • Giurisprudenza (Sez. U. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo)

    Precedente richiamato per affermare che l'inosservanza di art. 192 e 533 c.p.p. non è sanzionata automaticamente come nullità e non può essere aggirata mediante diversa lettura delle tipologie di motivi consentiti in Cassazione.

Massime di principio

  • Le condanne fondate su elementi indiziari sono ammissibili quando gli indizi sono numerosi, convergenti e gravi; l'assenza di prova "diretta" non impedisce la condanna se la motivazione spiega la convergenza probatoria.
  • In Cassazione le doglianze sulla valutazione delle prove sono soggette ai limiti dell'art. 606 c.p.p.: non sono ammesse critiche generiche alla motivazione, occorre confronto puntuale con le argomentazioni dei giudici di merito.
  • La violazione di norme processuali che non determina nullità non è sanata automaticamente in Cassazione: va dedotta nei termini e con le modalità previste (art. 606, lett. e) e c)).
  • Le richieste di attenuanti devono essere formulate con elementi concreti e nuovi; una domanda generica, priva di elementi di segno positivo, può essere dichiarata inammissibile e non obbliga i giudici a specifica motivazione.
  • La mancata ripresa video dello scambio non esclude la responsabilità se esistono altri elementi probatori (contatti, incontri, comportamento, ritrovamento dell'oggetto del delitto) che, valutati complessivamente, consentono una convincente ricostruzione.
  • In caso di rigetto del ricorso la parte soccombente può essere condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; per criticare la determinazione della pena occorre una motivazione stringente e specifica.

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