Cassazione Civile, Ordinanza n. 13102/2025 del 16/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia origina da un'azione revocatoria ordinaria esercitata in ambito fallimentare: la curatela di una società fallita chiedeva che fosse dichiarata inefficace nei suoi confronti la compravendita del 28 gennaio 2009 con cui la società poi fallita aveva trasferito alla società ricorrente due porzioni immobiliari per il prezzo di euro 152.760. I beni erano stati poi rivenduti dalla ricorrente, il 16 dicembre 2009, a due terzi per euro 140.000. Il Tribunale aveva accolto la domanda revocatoria e condannato la convenuta al pagamento di euro 142.000 oltre accessori; la Corte d'appello aveva confermato. In Cassazione la società acquirente deduceva: 1) violazione degli artt. 2901, 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che per l'elemento soggettivo fosse necessaria la effettiva consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo e non la mera conoscibilità; 2) vizio di motivazione e nullità della sentenza per motivazione apparente e illogica sulla scientia damni; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la condanna fosse stata pronunciata oltre i limiti della domanda e con motivazione illogica quanto alla quantificazione di euro 142.000; 4) violazione degli artt. 1243 c.c. e 56 l.fall., per avere negato la compensazione legale con un controcredito della ricorrente, eccepito solo in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e quattro i motivi. Ha ribadito che, nell'azione revocatoria ordinaria, quando l'atto dispositivo è successivo al sorgere del credito, ai fini dell'elemento soggettivo è sufficiente la conoscenza o agevole conoscibilità del pregiudizio arrecato ai creditori da parte del debitore e, negli atti a titolo oneroso, anche del terzo, senza bisogno di dimostrare l'intenzione fraudolenta o la collusione. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché mirava in realtà a una diversa ricostruzione del fatto, mentre la Corte d'appello aveva motivato in modo sufficiente valorizzando plurimi indici presuntivi della scientia damni. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché costruito in parte sulla sentenza di primo grado e, per il resto, generico quanto alle censure mosse in appello. Ha infine respinto il quarto motivo, affermando che la compensazione è eccezione in senso stretto e, quindi, non può essere proposta per la prima volta in appello. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
nell'azione revocatoria ordinaria, per gli atti successivi al sorgere del credito basta la conoscenza o agevole conoscibilità del pregiudizio alle ragioni creditorie da parte del debitore e, negli atti a titolo oneroso, del terzo.
art. 2697 c.c.
richiamato per il tema dell'onere probatorio sull'elemento soggettivo della revocatoria.
art. 115 c.p.c.
invocato dalla ricorrente come parametro della dedotta violazione nella valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio di motivazione; la Corte ha escluso che la censura colpisse realmente un vizio motivazionale ammissibile.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento.
art. 112 c.p.c.
richiamato per asserita ultrapetizione; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non specifica e in parte riferita alla sola sentenza di primo grado.
art. 1243 c.c.
richiamato per la compensazione legale, ma la Corte ha negato la deduzione in appello della relativa eccezione.
art. 56 l.fall.
richiamato in relazione alla compensazione nel contesto fallimentare.
art. 345, comma 2, c.p.c.
in appello non possono proporsi nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio; la compensazione, essendo eccezione di parte, non poteva essere introdotta per la prima volta in appello.
art. 380bis1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, l'elemento soggettivo è integrato dalla conoscenza o agevole conoscibilità del pregiudizio arrecato ai creditori, non essendo necessaria la prova di una specifica intenzione fraudolenta né della collusione tra debitore e terzo.
- Nei negozi a titolo oneroso il terzo deve essere consapevole del pregiudizio alle ragioni creditorie, ma tale consapevolezza può essere provata anche per presunzioni, valorizzando indizi oggettivi come la pluralità di atti dispositivi, la situazione di sofferenza economica del disponente e la rapida rivendita del bene.
- Il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito quando il giudice d'appello abbia già esaminato e spiegato, con motivazione sufficiente, gli elementi presuntivi posti a base del proprio convincimento.
- Le questioni che costituiscono eccezioni in senso stretto, come la compensazione, devono essere tempestivamente dedotte nel grado di merito utile e non possono essere introdotte per la prima volta in appello.
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