Cassazione Penale, Sentenza n. 6941/2022 del 25/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Gaudino aveva chiesto in sede esecutiva il riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. rispetto a reati associativi giudicati con sentenze irrevocabili emesse il 15/03/2016 e il 27/11/2017 (attività riconducibili al clan Falanga e al traffico di stupefacenti). Il G.I.P. napoletano rigettò la richiesta ritenendo ostative l'ampiezza temporale delle condotte e la loro eterogeneità esecutiva; il ricorrente dedusse in cassazione che invece i fatti erano collegati da un progetto consortile unitario, rafforzato dal suo ruolo egemonico nel clan, sicché doveva essere riconosciuta la continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al G.I.P. di Napoli. Secondo la Corte, il provvedimento impugnato non ha motivato adeguatamente il rigetto della continuazione: il giudice dell'esecuzione ha espresso valutazioni assertive senza un'analitica ricostruzione del ruolo associativo del ricorrente, della natura e continuità dei sodalizi coinvolti e del controllo consortile sul mercato degli stupefacenti; era quindi necessario un esame più approfondito per stabilire l'unicità del momento deliberativo e l'eventuale progetto criminoso unitario.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina della continuazione in sede esecutiva: richiede che le violazioni costituiscano parte di un unico programma criminoso originariamente progettato; non è sufficiente la mera reiterazione o il "programma di vita" criminoso
Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele
Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156-01
Occorre che le condotte siano parte integrante di un programma criminoso unitario, concepito almeno nelle caratteristiche essenziali
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01
Conferma che la continuazione presuppone una progettazione unitaria dei reati e non può fondarsi su mere congetture
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01
Stabilisce i parametri per riconoscere l'ideazione unitaria delle condotte
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01
Distinzione tra programma criminoso unitario (continuazione) e semplice 'programma di vita' criminoso, che è valutato con istituti diversi (recidiva, abitualità)
Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri
Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569-01
Nel caso di più sodalizi operanti in tempi diversi è necessario indagare natura, operatività e continuità dei gruppi per accertare l'unicità del momento deliberativo
Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, Napolitano
Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, Napolitano, Rv. 268786-01
Per la continuazione tra reati associativi non basta l'omogeneità del titolo di reato: serve specifica indagine su contiguità temporale, programmi operativi e composizione della compagine
Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Galluso (conforme)
Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Galluso, Rv. 281375-01
Conferma i parametri richiesti per il riconoscimento della continuazione tra reati associativi
Sez. 6, n. 6851 del 09/02/2016, Malorgio
Sez. 6, n. 6851 del 09/02/2016, Malorgio, Rv. 266106-01
Richiama la necessità di accertare la continuità organizzativa e il momento deliberativo unitario quando si imputa appartenenza a più sodalizi
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. richiede la prova di un programma criminoso unitario concepito almeno nelle sue caratteristiche essenziali; non è sufficiente la mera reiterazione del reato o un generale "stile di vita" criminale
- Quando sono in gioco reati associativi commessi in contesti diversi, il giudice deve svolgere un'analisi specifica sulla natura dei sodalizi, la loro operatività, la continuità temporale, i programmi operativi e la compagine coinvolta per valutare l'unicità del momento deliberativo
- Il ruolo apicale o di controllo del soggetto all'interno di una consorteria è elemento rilevante che può rendere più probabile l'esistenza di un disegno unitario e deve essere analizzato espressamente nella motivazione
- Motivazioni assertive o generiche del giudice dell'esecuzione sul mancato riconoscimento della continuazione sono insufficienti e possono determinare l'annullamento con rinvio per nuovo esame
- L'eterogeneità formale delle modalità esecutive e l'ampiezza temporale non escludono automaticamente la continuazione se emergono elementi che indicano un progetto criminoso unitario o una federazione consortile con strategie comuni
- In caso di ricorso in sede esecutiva, il giudice deve acquisire e valutare elementi probatori concreti che attestino la progettualità unitaria; non è permesso basarsi su indizi deboli o congetture
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