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Sentenza

Sentenza n. 15840/2026 - Roma, Sezione 4

per l’ottemperanza della sentenza del TAR Lazio, Roma, sez. IV, n. 5810/2026, resa nell’ambito del giudizio rubricato al R.G. n. 4160/2025, pubblicata il 26/03/2026, non passata in giudicato, appellata senza istanza di sospensione nonché per la nomina, ove occorra, del commissario ad acta con domanda risarcitoria ex artt. 30, 112, comma 3 del c.p.a. nonché ex art. 114, comma 4, lett. E).

Giustizia amministrativa202607202

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 5810/2026, che aveva annullato il diniego di aggiornamento tariffario e ordinato ai Ministeri di riesaminare la proposta

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (concessionaria autostradale)

Prevale il privato

La controversia

La concessionaria ha promosso giudizio di ottemperanza lamentando la totale inosservanza della sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, n. 5810/2026, pubblicata il 26 marzo 2026, esecutiva ma non passata in giudicato e appellata senza istanza cautelare. La pronuncia aveva annullato il decreto interministeriale di diniego dell’aggiornamento tariffario, imponendo ai Ministeri di provvedere nuovamente sulla proposta secondo legge e convenzione, ma aveva respinto l’accertamento del diritto all’incremento nella misura richiesta, rimesso alla necessaria istruttoria amministrativa. La ricorrente ha chiesto l’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, una penalità di mora per ogni violazione o ritardo e il risarcimento dei danni da mancata esecuzione in forma specifica.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione: ha constatato che le amministrazioni non avevano rispettato il vincolo conformativo, poiché avevano nuovamente giustificato l’inerzia con il mancato aggiornamento del PEF, riproponendo l’argomento già disatteso dalla sentenza da eseguire. Ha quindi ordinato ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze di riesaminare l’istanza di adeguamento tariffario entro 60 giorni, conformandosi ai principi della sentenza n. 5810/2026. Ha respinto la pretesa di ottenere direttamente l’aumento tariffario nella misura richiesta, perché la precedente decisione imponeva il riesame, non l’accoglimento della proposta, previa istruttoria. Ha soprasseduto sulla nomina del commissario ad acta per ragioni di economia processuale; ha respinto la penalità di mora perché la sentenza da eseguire non era passata in giudicato e la domanda risarcitoria perché i danni non erano stati allegati né dimostrati. Ha condannato in solido i due Ministeri al pagamento di euro 800,00 oltre accessori di legge; l’ART era resistente costituita, mentre Concessioni autostradali lombarde non si è costituita.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    Parimenti, deve essere rigettata la domanda risarcitoria, non essendo stati in alcun modo allegati né dimostrati i danni derivanti dalla mancata esecuzione in forma specifica della sentenza.

    La domanda risarcitoria collegata all’ottemperanza richiede che il danno da mancata esecuzione in forma specifica sia allegato e dimostrato; in assenza di tali elementi va respinta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Deve, altresì, essere respinta la richiesta di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., considerato che la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza non risulta passata in autorità di cosa giudicata.

    Nel caso deciso, la penalità di mora è stata negata perché la sentenza della cui esecuzione si chiedeva l’ottemperanza non era passata in giudicato.

Massime di principio

  • Quando una sentenza esecutiva impone all’amministrazione di riesaminare un’istanza secondo specifiche indicazioni conformative, l’amministrazione deve esercitare nuovamente il potere e non può reiterare, senza valida giustificazione, la ragione di inerzia già disattesa dalla pronuncia.
  • Se il giudicato impone il riesame di una proposta tariffaria ma non predetermina l’esito, il giudice dell’ottemperanza non può riconoscere direttamente l’incremento richiesto: l’amministrazione conserva il potere di valutazione, da esercitare previa istruttoria e nel rispetto dei criteri conformativi.
  • La richiesta di penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è stata respinta, nel caso deciso, perché la sentenza della cui esecuzione si chiedeva l’ottemperanza non era passata in giudicato.
  • La domanda risarcitoria proposta in sede di ottemperanza per i danni derivanti dalla mancata esecuzione in forma specifica va respinta se i danni non sono allegati né dimostrati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTariffe e rapporti con gli utenti
RamiProcesso amministrativoServizi pubblici
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaRisarcimento del danno da attività amministrativa

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