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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01135/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di compravendita di immobile da costruire, stipulato tra una società immobiliare e una persona fisica. La società promittente venditrice agiva ex art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento coattivo dell'immobile previo pagamento del saldo prezzo. La promissaria acquirente si costituiva eccependo la nullità del preliminare per mancata prestazione della fideiussione prevista dal d.lgs. n. 122/2005, sostenendo inoltre di avere già versato una somma complessiva superiore a quella formalmente indicata nel preliminare e di trattenere il residuo saldo a garanzia di vizi e difetti dell'immobile denunciati tempestivamente. In primo grado il tribunale dichiarava la nullità del preliminare per violazione della disciplina sugli immobili da costruire e condannava la società alla restituzione delle somme percepite. In appello la società chiedeva almeno la compensazione delle spese di c.t.u.; la controparte proponeva appello incidentale per ottenere l'integrale rimborso delle spese della consulenza tecnica di parte. La corte d'appello confermava la nullità, disponeva la restituzione delle porzioni immobiliari alla società, poneva a carico solidale di entrambe le parti le spese di c.t.u./a.t.p., lasciava a carico di ciascuna le proprie spese di c.t.p. e compensava integralmente le spese di lite di entrambi i gradi. Con il ricorso per cassazione la promissaria acquirente censurava: 1) la compensazione integrale delle spese di lite anche del primo grado, sostenendo che la corte d'appello non poteva rideterminare d'ufficio le spese in assenza di riforma della sentenza e di specifico gravame sul capo spese da parte della controparte; 2) il rigetto della domanda di rimborso integrale delle spese di consulenza tecnica di parte, assumendo che tali spese, se effettivamente sostenute e non ritenute superflue o eccessive, sono ripetibili in favore della parte vittoriosa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che il giudice d'appello può procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle spese processuali solo quando riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata; se invece conferma nel merito la decisione di primo grado, la regolazione delle spese può essere modificata solo se il relativo capo sia stato specificamente impugnato. Ha inoltre ribadito che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, quale allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle rimborsabili alla parte vittoriosa, salvo espressa esclusione per eccessività o superfluità ai sensi dell'art. 92 c.p.c., e a condizione che ne sia provato l'effettivo esborso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    pronuncia di sentenza costitutiva del trasferimento

    richiamato come base dell'azione di esecuzione in forma specifica del preliminare.

  • d.lgs. n. 122/2005, art. 2

    garanzia fideiussoria per le somme riscosse e da riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà

    la mancata prestazione della fideiussione è stata ritenuta causa di nullità del preliminare relativo a immobile da costruire.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese di giudizio vanno addossate alla parte soccombente; le spese di c.t.p. sono in linea generale rimborsabili alla parte vittoriosa se effettivamente sostenute.

  • art. 92 c.p.c.

    facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue

    consente al giudice di non porre a rimborso le spese di consulenza tecnica di parte solo se le ritiene eccessive o superflue.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    i motivi di ricorso sono stati proposti per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello non può rideterminare d'ufficio le spese del primo grado se conferma integralmente la decisione di merito impugnata; una nuova regolazione delle spese è possibile solo in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza, oppure se il capo sulle spese è stato specificamente devoluto con impugnazione.
  • Le spese di consulenza tecnica di parte costituiscono, in linea di principio, costi difensivi rimborsabili alla parte vittoriosa, purché ne sia provato l'effettivo pagamento; il giudice può escluderne la ripetizione solo motivando che siano superflue o eccessive.
  • Nel contesto della vendita di immobile da costruire, la mancanza della garanzia fideiussoria prescritta dalla disciplina speciale può integrare causa di nullità del preliminare.
  • La declaratoria di nullità del preliminare comporta gli effetti restitutori reciproci: chi ha ricevuto somme deve restituirle, e chi è stato immesso nel possesso del bene deve restituire il bene o le porzioni immobiliari ricevute.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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