Sentenza n. 587/2026 - Bari, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro n. -OMISSIS-, rettificata per correzione di errore materiale con decreto del 2 marzo 2023, passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario del medesimo Tribunale in data 29 aprile 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con riferimento al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, rettificata per errore materiale e divenuta definitiva. Ha dedotto il persistente inadempimento dell'Amministrazione, che non aveva provveduto all'integrale pagamento delle somme indicate nel titolo giudiziale. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della misura pecuniaria prevista dall'art. 114, comma 3, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che dagli atti non risultava l'integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro e di pagare tutte le somme ivi indicate entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore. La nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventuale protrarsi dell'inadempimento oltre il termine assegnato. È stata invece respinta la richiesta di applicazione della misura pecuniaria ex art. 114, comma 3, lettera e), c.p.a., considerando il comportamento esecutivo registrato in cause analoghe e il fatto che i ritardi erano riconducibili a carenze di organico dell'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per spese di lite. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha ordinato l'esecuzione del giudicato entro un termine e ha riservato la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
art. 114, comma 3, lettera e), c.p.a.
Consente l'adozione di una misura pecuniaria coercitiva; nel caso concreto il TAR ne ha escluso l'applicazione, in considerazione delle carenze di organico dell'Amministrazione e del comportamento esecutivo rilevato in controversie analoghe.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, qualora dagli atti non risulti l'integrale adempimento delle obbligazioni derivanti da un giudicato, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione obbligata di eseguire pienamente il titolo entro un termine determinato, disponendo il pagamento delle somme riconosciute dal giudice della cognizione.
- La nomina del commissario ad acta può essere riservata a una fase successiva quando l'amministrazione non adempia entro il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza; essa non deve essere necessariamente disposta contestualmente alla sentenza se l'ulteriore inadempimento è solo eventuale.
- La misura pecuniaria coercitiva prevista dall'art. 114, comma 3, lettera e), c.p.a. può essere negata quando le concrete modalità del ritardo amministrativo, anche alla luce del comportamento esecutivo tenuto in casi analoghi, non giustificano l'applicazione della sanzione.
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