Sentenza n. 4961/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 7 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 7 ottobre 2025 volta al rilascio di un visto per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio, chiedendo l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni intimate di provvedere e la condanna a farlo entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, prima della decisione, l’Amministrazione ha attivato il procedimento mediante la fissazione dell’appuntamento richiesto presso la sede diplomatica, calendarizzato per il 15 dicembre 2025. Tale attività è stata ritenuta idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, impegnata a fronteggiare un elevato numero di istanze. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire alla ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Agisce parte ricorrente ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato per motivi di studio.
Disciplina l’azione contro il silenzio dell’amministrazione; nel caso concreto, la successiva attivazione del procedimento ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
integra pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio, alla stregua del combinato disposto degli articoli 34, comma 5, e 117 c.p.a.
La sopravvenuta soddisfazione integrale della pretesa azionata consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
art. 117, comma 3, c.p.a.
con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Prevede la possibilità di nominare un commissario ad acta nell’ambito dell’azione avverso il silenzio; nel caso concreto, non è stato necessario procedere alla nomina.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito la base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte ricorrente mediante l’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nell’azione avverso il silenzio, la successiva attivazione del procedimento amministrativo e la fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione dell’istanza possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere quando non residui un’ulteriore utilità concreta per il ricorrente.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l’amministrazione abbia posto in essere un’attività integralmente satisfattiva rispetto alla domanda proposta ai sensi dell’art. 117 c.p.a.; la mera attivazione del procedimento è sufficiente quando la pretesa dedotta consisteva nell’ottenimento di tale attivazione e nella fissazione dell’appuntamento per formalizzare la richiesta.
- La fissazione dell’appuntamento per la presentazione della domanda di visto non equivale al rilascio del visto, ma può comunque soddisfare integralmente l’oggetto del giudizio quando il ricorso sia diretto esclusivamente a ottenere l’avvio del procedimento e l’appuntamento per la formalizzazione della domanda.
- La compensazione delle spese può essere disposta considerando sia il breve intervallo tra la richiesta amministrativa e la notificazione del ricorso sia il comportamento dell’amministrazione, inclusa la necessità di fronteggiare un elevato numero di istanze; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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