Cassazione Civile, Sentenza n. 3427/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La CAF aveva convenuto in giudizio la CG per far dichiarare l'insussistenza del credito relativo a richieste stragiudiziali di adeguamento tariffario per trasporti eseguiti da giugno 2009 a dicembre 2010. La CG aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per circa €78.311,34 per differenze tariffarie basate sui "costi minimi" previsti dall'art. 83-bis D.L. n.112/2008. In primo grado il Tribunale di Ancona accolse l'opposizione della CAF revocando il decreto, ritenendo la normativa italiana incompatibile con il diritto UE. La Corte d'Appello riformò ritenendo valide le tariffe determinate dal Ministero nelle more dell'entrata in funzione dell'Osservatorio e confermando il decreto ingiuntivo. La CAF ricorse in Cassazione articolando motivi relativi, tra l'altro, alla sopravvenuta inesistenza giuridica della CG, nullità della procura, illegittimità dei costi minimi in base alla giurisprudenza UE, sussistenza di contratto scritto (con effetti sulla prescrizione), prescrizione dell'azione, natura del contratto come a favore di terzi (legittimazione passiva), e illegittimità del procedimento monitorio per integrazione probatoria senza contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della CAF. Ha dichiarato inammissibili o infondati i vari motivi perché introducevano questioni nuove non trattate in sede di merito, richiedevano accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità, o erano basati su interpretazioni contrattuali alternative non consentite in Cassazione. Sul punto sostanziale relativo all'art. 83-bis D.L. 112/2008 la Corte ha condiviso che la giurisprudenza della CGUE aveva ritenuto incompatibile solo la disciplina che affidava la determinazione dei costi a un Osservatorio composto principalmente da rappresentanti degli operatori; invece la determinazione dei costi da parte del Ministero, nelle more dell'entrata in funzione dell'Osservatorio, è stata ritenuta compatibile. La Corte ha pertanto confermato la validità delle determinazioni ministeriali per il periodo in contestazione e ha rigettato le censure relative alla forma scritta del contratto e alla prescrizione, ritenendo che la ricorrente non avesse fornito la specificità richiesta per rimettere in discussione la valutazione di merito. La CAF è stata condannata alle spese di lite: compensi €5.000,00 oltre spese forfettarie 15%, rimborso spese €200,00 e accessori di legge. È stata altresì applicata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, DPR n.115/2002.
Norme richiamate
art. 83-bis D.L. n.112/2008
art. 83 bis D.L. n. 112/08
La Corte rileva che la CGUE ha ritenuto incompatibile con il diritto UE solo la parte della disciplina che attribuiva la determinazione dei costi minimi a un Osservatorio composto principalmente da rappresentanti degli operatori; è invece compatibile la determinazione dei costi effettuata dall'amministrazione pubblica (Ministero) nelle more dell'entrata in funzione dell'Osservatorio
art. 6 D.Lgs. n.286/2005
L'articolo disciplina i requisiti della forma scritta per i contratti di trasporto; la Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia dimostrato che la "convenzione di servizi" e la documentazione di trasporto integrassero un contratto scritto ai sensi di tale norma, con la conseguenza che è stato ritenuto applicabile il termine prescrizionale quinquennale (anziché annuale) laddove mancassero i requisiti formali
art. 360 c.p.c. (nn. 3, 4, 5 e 6)
art. 360 c.p.c., nn. 3, 4, 5, 6
Le censure in Cassazione sono state valutate con riferimento ai limiti di ammissibilità di cui all'art.360: molte doglianze sono state dichiarate inammissibili perché introducevano questioni nuove, richiedevano accertamenti di fatto o mancavano della specificità richiesta dall'art.366 n.6 c.p.c.
articoli del Codice Civile e norme societarie
artt. 2484, 2490, 2495, 2555, 2556 c.c.; art. 40 D.L. 76/2020
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la sopravvenuta inesistenza giuridica della società resistente; la Corte ha ritenuto che la contestazione riguardasse fatti di merito non valutabili in sede di legittimità
sentenze e ordinanze della Corte di Giustizia UE
sent. CGUE 4/9/2014; ordinanza CGUE 21/6/2016
La Corte di Giustizia aveva dichiarato l'incompatibilità della disciplina che affidava la determinazione dei costi a un organismo composto prevalentemente da operatori; successivamente aveva ritenuto compatibili le disposizioni che demandavano al Ministero la determinazione dei costi nelle more dell'Osservatorio
sentenza Corte Costituzionale n.47/2018
La Corte Costituzionale ha dichiarato la legittimità costituzionale della disciplina transitoria che prevedeva determinazioni da parte di una pubblica autorità, ritenendola volta a tutelare interessi pubblici e non a favorire accordi restrittivi della concorrenza
art. 13 comma 1-quater DPR n.115/2002
art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.115/2002
Applicato dalla Corte per dare atto della sussistenza dei presupposti relativi alle spese e agli oneri accessori, in relazione al rigetto del ricorso
art. 2697 c.c. e norme procedurali (artt. 101, 115 c.p.c.)
art. 2697 c.c.; artt. 101, 115 c.p.c.
Riferimenti richiamati dalla ricorrente in tema di onere della prova e contestazioni sull'operato del giudice nel procedimento monitorio; la Corte ha ritenuto tali censure nuove o inidonee a sovvertire la valutazione di merito
Massime di principio
- Le pronunce della Corte di Giustizia UE che censurano la normativa nazionale sui "costi minimi" colpiscono soprattutto la modalità di determinazione (se affidata a organismi composti principalmente da operatori): determinazioni effettuate da una pubblica amministrazione (es. Ministero) nelle more di una diversa disciplina possono risultare compatibili con il diritto UE.
- In Cassazione non è possibile introdurre questioni nuove o richiedere accertamenti di fatto: le doglianze che sollevano fatti non valutati in sede di merito o che richiedono istruttoria sono inammissibili.
- Per far valere la mancanza di forma scritta di un contratto (e le relative conseguenze sulla prescrizione) è necessario dimostrare con specificità e documenti che gli elementi richiesti dalla norma sono effettivamente presenti o assenti; mere affermazioni generiche non sono sufficienti in sede di legittimità.
- Le contestazioni sull'irregolarità di un decreto ingiuntivo emesso in sede monitoria sono assorbite dal giudizio di opposizione piena: l'opposizione dà luogo a cognizione piena e decide sulla fondatezza del credito, rendendo irrilevante la sola tempestiva regolarità dell'ingiunzione.
- L'eccezione di sopravvenuta estinzione o inesistenza della società resistente deve essere dedotta e provata tempestivamente nei gradi di merito: non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione senza prova e senza che il fatto sia stato oggetto di istruttoria.
- La domanda di eccezione di legittimazione passiva (es. natura del contratto a favore di terzo) richiede che la questione sia stata sollevata e discussa nei gradi precedenti; altrimenti è inammissibile in Cassazione.
- La Corte richiede nei ricorsi per cassazione la specificità e l'argomentazione richiesta dall'art. 366 n.6 c.p.c.: motivi generici o assertivi sono inefficaci.
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