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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30104/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva riformato la sentenza di primo grado solo sul trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena, e aveva rigettato nel resto l'impugnazione dell'imputato. Avverso tale decisione la difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che si trattasse di violazioni occasionali, di modesta gravità e offensività, non reiterate, e valorizzando anche il lungo tempo di sottoposizione alla misura di prevenzione; 2) il difetto di motivazione sul giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva, lamentando che sarebbe stata immotivata la scelta dell'equivalenza anziché della prevalenza delle attenuanti; 3) l'eccessività della pena, ritenuta contraria alla finalità rieducativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non confrontato con le reali ragioni poste a base del diniego del beneficio, poiché la difesa ha insistito sulla risalenza dei fatti, circostanza non rilevante ai fini dell'art. 131-bis c.p., senza incidere sull'argomento della reiterazione della condotta. Ha poi giudicato inammissibili anche il motivo sulla dosimetria della pena e quello sul bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva, osservando che la Corte territoriale aveva ridotto la pena al minimo edittale quanto alla pena base, applicato un aumento molto contenuto per il reato satellite e motivato in modo non manifestamente illogico o contraddittorio sulla gravità concreta del fatto e sulla pericolosità dell'imputato. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere invocata richiamando la sola risalenza delle condotte; occorre confrontarsi con la concreta motivazione che esclude il beneficio, specie ove si valorizzi la reiterazione della condotta.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche e il loro bilanciamento con la recidiva sono apprezzamenti di merito censurabili solo per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena deve essere sorretta da motivazione sulla gravità concreta del fatto e sulla pericolosità dell'imputato; se la pena base è fissata nel minimo edittale e gli aumenti sono molto modesti, la censura sulla dosimetria è inammissibile in assenza di evidenti vizi logici.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La deduzione del vizio relativo al diniego della particolare tenuità del fatto richiede di confrontarsi specificamente con le ragioni poste dal giudice di merito a fondamento del rigetto; è inammissibile una censura che si limiti a prospettare elementi non decisivi o non previsti dalla norma.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p. la mera lontananza temporale dei fatti non costituisce, di per sé, elemento idoneo a imporre il riconoscimento della causa di non punibilità.
  • Le valutazioni sulla dosimetria della pena e sul bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva appartengono al merito e sono sindacabili in cassazione solo in presenza di motivazione manifestamente illogica o contraddittoria.
  • Quando il giudice di merito applica la pena base nel minimo edittale e contiene gli aumenti per i reati satelliti in misura molto modesta, la censura sulla sproporzione della pena è normalmente inammissibile se la motivazione richiama la gravità concreta del fatto e la pericolosità dell'imputato.
  • Il ricorso per cassazione fondato su motivi manifestamente infondati è dichiarato inammissibile, con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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