Sentenza n. 3204/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determina n. -OMISSIS- del 28.02.2025 del Comando Regionale Lombardia Guardia di Finanza con la quale è stata archiviata l’istanza di trasferimento definitivo nell’ambito del “Piano nazionale degli impieghi per bandi 2025”; - nonché avverso tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi al medesimo provvedimento, ancorché non conosciuti; - previa declaratoria del diritto del ricorrente ad essere ammesso, con riserva, nel provvedimento finale di assegnazione, stante l’imminente scadenza del termine per provvedervi fissato per il 30 aprile 2025; B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30.5.2025: - del Provvedimento n. -OMISSIS- del 30/04/2025 con il quale il Comando Generale della Guardia di Finanza ha approvato la graduatoria finale relativa al “Piano nazionale degli impieghi per bandi 2025” ed ha determinato, con decorrenza 1° luglio 2025, il trasferimento dei militari la cui domanda è stata accettata; - nonché avverso tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi al medesimo provvedimento, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione della domanda di trasferimento nell’ambito del Piano nazionale degli impieghi per bandi 2025 e successiva graduatoria finale della procedura di mobilità
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’archiviazione della domanda di trasferimento verso una sede del Comando Regionale Puglia e, con motivi aggiunti, la graduatoria finale della procedura. Ha dedotto la violazione della disciplina del Piano nazionale degli impieghi 2025 e del Testo Unico sulla mobilità del personale della Guardia di Finanza, degli artt. 3 e 97 Cost. e dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dei principi di buon andamento, imparzialità, efficienza e giusto procedimento. Ha denunciato eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione. In particolare, ha contestato l’interpretazione secondo cui la formazione specialistica nel comparto tecnico-logistico-amministrativo imponesse, per i primi cinque anni, l’impiego esclusivo presso articolazioni del medesimo comparto, sostenendo che tale disciplina non avrebbe escluso l’accesso alle procedure ordinarie di mobilità né il trasferimento presso sedi disagiate. Ha inoltre dedotto contraddittorietà rispetto a una precedente domanda di trasferimento e disparità di trattamento rispetto ad altri militari. Ha chiesto anche l’accertamento del diritto a partecipare senza vincoli alle procedure di mobilità e, in vista di una futura azione risarcitoria, l’accertamento dell’illegittimità degli atti.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: dopo la conclusione della procedura, il ricorrente ha riconosciuto che, anche se la domanda fosse stata esaminata, avrebbe ottenuto il secondo posto in graduatoria, con punteggio inferiore al primo classificato, mentre era previsto un solo trasferimento per la sede richiesta. Non avrebbe quindi potuto conseguire il trasferimento, né risultava che il primo classificato avesse rinunciato. Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile quanto alla domanda di annullamento della graduatoria e quanto alle domande di accertamento del diritto al trasferimento e alla partecipazione senza vincoli alle future procedure, perché prive di interesse concreto e attuale e, in parte, dirette a incidere preventivamente su poteri amministrativi futuri e discrezionali. Il TAR ha ritenuto ammissibile la richiesta di accertamento dell’illegittimità degli atti ai fini risarcitori, formulata nel corso del giudizio ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., ma l’ha respinta nel merito. Ha ritenuto legittima l’archiviazione perché la disciplina interna, comunicata al militare e non contestata, consentiva la mobilità del personale formato nel comparto tecnico-logistico-amministrativo solo verso sedi dotate di articolazioni specificamente preposte alle medesime funzioni, per i primi cinque anni dall’attribuzione delle funzioni. Non si trattava di un divieto assoluto o permanente di mobilità, ma della mancanza dei presupposti per il trasferimento verso la sede concretamente richiesta, priva di un’articolazione idonea. La limitazione è stata ritenuta coerente con l’investimento formativo dell’amministrazione, non illogica, irragionevole o sproporzionata. Sono state respinte anche le censure di contraddittorietà e disparità di trattamento, per insufficiente prova delle circostanze poste a confronto e per la possibile riconducibilità degli altri trasferimenti a ipotesi eccezionali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, c.p.a.
Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione.
La pronuncia piena sulla fondatezza della pretesa è limitata ai casi di attività vincolata o di assenza di ulteriori margini discrezionali e istruttori.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Il giudice non può pronunciarsi che con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.
Sono inammissibili domande di tutela preventiva dirette a orientare l’esercizio futuro di poteri amministrativi discrezionali.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori.
La sopravvenuta inutilità dell’annullamento non impedisce l’accertamento dell’illegittimità dell’atto quando il ricorrente manifesti un interesse risarcitorio; nel caso concreto, tale domanda è stata esaminata ma respinta perché gli atti erano legittimi.
art. 30, comma 5, c.p.a.
Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
La domanda risarcitoria può essere proposta nel corso del giudizio di annullamento o entro il termine successivo previsto dalla norma.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È richiamato quale riferimento processuale per la pronuncia di improcedibilità, dalla quale l’interesse risarcitorio può impedire di dichiarare il ricorso improcedibile limitatamente alla necessità di accertare l’illegittimità dell’atto.
art. 73 c.p.a.
La dichiarazione dell’interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori può essere resa anche con memoria, purché nel rispetto del contraddittorio.
art. 100 c.p.c.
L’azione di accertamento richiede un interesse ad agire concreto e attuale, collegato a una situazione di obiettiva incertezza giuridicamente rilevante.
artt. 3 e 97 Cost.
Sono invocati dal ricorrente in relazione ai principi di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità; il TAR non ha ravvisato violazioni.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
È stato invocato in relazione al diritto a una buona amministrazione; il TAR non ha ravvisato una violazione.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 8/2022
La manifestazione dell’interesse risarcitorio consente di ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’atto originariamente impugnato anche quando l’annullamento non sia più utile; è sufficiente una dichiarazione resa nel rispetto del contraddittorio.
Massime di principio
- L’azione di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, conclusa la procedura amministrativa, il ricorrente non potrebbe comunque conseguire il bene della vita richiesto, perché collocato in posizione non utile e senza una concreta prospettiva di scorrimento o rinuncia dell’assegnatario.
- L’azione di accertamento autonomo dell’interesse legittimo ha carattere eccezionale e presuppone un interesse concreto e attuale, l’assenza di rimedi tipici efficaci, una pretesa riferita ad attività vincolata o priva di margini discrezionali e l’assenza di interferenze con poteri amministrativi non ancora esercitati.
- Il giudice amministrativo non può accogliere una domanda diretta ad accertare preventivamente il diritto del privato a future procedure di mobilità senza vincoli, quando l’amministrazione conserva poteri organizzativi e discrezionali da esercitare nelle procedure future.
- Quando l’annullamento non è più utile, una dichiarazione dell’interesse a una futura tutela risarcitoria, resa nel corso del giudizio nel rispetto del contraddittorio, è sufficiente a consentire l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.; tale accertamento deve tuttavia essere negato se l’atto risulta legittimo.
- È legittima la disciplina organizzativa che, per un periodo temporaneo successivo a una formazione specialistica finanziata dall’amministrazione, consenta la mobilità del personale soltanto verso sedi dotate di articolazioni specificamente deputate all’impiego delle competenze acquisite, purché non configuri un divieto assoluto o permanente di mobilità e sia ragionevolmente collegata alle esigenze organizzative e all’investimento formativo.
- La disparità di trattamento richiede la piena identità delle situazioni di fatto comparate e una manifesta e irragionevole diversità di trattamento; il vizio deve essere allegato e adeguatamente provato da chi lo deduce.
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