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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20742/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di merito l'imputato era stato condannato, in riforma della decisione di primo grado e su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis c.p.p., alla pena di un anno di reclusione per il delitto tributario di omessa dichiarazione. La Corte d'appello aveva concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola all'integrale pagamento dell'imposta evasa accertata dall'Agenzia delle entrate. Con ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) violazione di legge per avere il giudice d'appello subordinato il beneficio al pagamento dell'imposta evasa pur in assenza di costituzione di parte civile, sostenendo che tale condizione non sarebbe legittima in mancanza di un risarcimento del danno azionato nel processo; 2) violazione dell'art. 165 c.p. per non avere il giudice valutato le reali condizioni economiche dell'imputato prima di imporre una condizione patrimoniale; 3) vizio di motivazione sulla ritenuta soglia di punibilità, assumendo che il superamento della soglia fosse stato affermato solo in via induttiva. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla valutazione delle condizioni economiche e, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite sulla questione della subordinazione della sospensione condizionale al pagamento dell'imposta evasa anche senza costituzione di parte civile dell'Agenzia delle entrate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che, nei reati tributari, il pagamento dell'imposta evasa non ha natura di risarcimento del danno, ma di ricomposizione di un rapporto tributario di natura pubblicistica; perciò la costituzione di parte civile non è presupposto necessario per subordinare la sospensione condizionale al relativo pagamento. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che l'obbligo del giudice di verificare le condizioni economiche dell'imputato sorge solo se l'interessato alleghi o faccia emergere elementi concreti di difficoltà economica; nel caso concreto l'imputato aveva chiesto nuovamente il beneficio senza dedurre alcun elemento di incapacità patrimoniale e, anzi, dagli atti risultavano redditi elevati. Ha infine ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, poiché nel concordato in appello l'imputato aveva rinunciato a tutti i motivi diversi dal trattamento sanzionatorio e non poteva quindi contestare, in cassazione, il superamento della soglia di punibilità, essendo preclusa la riconsiderazione di questioni coperte dall'accordo sulle responsabilità e sulla qualificazione giuridica del fatto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello, fondato sull'accordo tra accusa e difesa, comporta rinuncia ai motivi non coltivati e preclusioni anche nel giudizio di legittimità sulle questioni coperte dall'accordo.

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    È il reato tributario oggetto della condanna, in relazione al quale è stata rideterminata la pena.

  • art. 165 c.p.

    La sospensione condizionale può essere subordinata all'adempimento di obblighi anche patrimoniali; la verifica delle condizioni economiche dell'imputato non è automatica ma dipende dagli elementi allegati o emergenti dagli atti.

  • art. 53, comma 2, Cost.

    Il sistema tributario è richiamato come espressione del dovere di concorrere alla spesa pubblica secondo criteri di progressività; il mancato pagamento del tributo lede l'integrità dell'erario.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • Corte cost. n. 131/79

    Richiamata dalla difesa a sostegno della necessità di evitare condizioni sospensive impossibili da adempiere.

Massime di principio

  • Nei reati tributari, il pagamento dell'imposta evasa può legittimamente essere imposto come condizione della sospensione condizionale della pena, perché non integra un risarcimento del danno in senso civilistico ma il ripristino di un rapporto economico pubblico dovuto all'erario.
  • La costituzione di parte civile non è presupposto necessario per subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento dell'imposta evasa, trattandosi di obbligazione pubblicistica e non di domanda risarcitoria civilistica.
  • Il giudice deve valutare le condizioni economiche dell'imputato solo se dagli atti o dalle allegazioni difensive emergono elementi concreti di impossibilità o seria difficoltà ad adempiere alla condizione patrimoniale; in mancanza di tali elementi, non è tenuto a un accertamento preventivo specifico.
  • Chi chiede nuovamente la sospensione condizionale della pena, pur avendone già beneficiato, accetta implicitamente che il beneficio possa essere subordinato agli obblighi previsti dall'art. 165 c.p., inclusi quelli patrimoniali.
  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. le questioni sulle quali l'imputato ha rinunciato sono precluse anche in cassazione; non è consentito rimettere in discussione, fuori dai limiti dell'accordo, la qualificazione giuridica del fatto o il presupposto fattuale della condanna.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpunazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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