Cassazione Penale, Sentenza n. 24743/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per vizio di motivazione relativo all'affermazione della responsabilità penale. Il ricorrente contestava che la Corte d'appello, riformando l'assoluzione del Tribunale di Enna, non avesse rispettato il requisito della motivazione rafforzata richiesto per il ribaltamento dell'esito di primo grado; che si fosse basata su una mera rivisitazione degli stessi elementi già ritenuti insufficienti in primo grado senza indicare argomenti dirimenti; che non avesse proceduto alla rivalutazione delle prove orali (omettendo di considerare le deposizioni di alcuni testi) e che vi fossero incertezze sull'identificazione dei lavoratori e sulla effettiva posizione lavorativa dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fornito motivazione rafforzata adeguata, basandosi prevalentemente su risultanze documentali (appunti in agenda/mastrini contabili, elenco in formato excel acquisito, documentazione extracontabile rinvenuta in perquisizione) e su un ragionevole calcolo investigativo che evidenziava una macroscopica sproporzione tra fabbisogno di manodopera e numero dei dipendenti formalmente assunti. È stato altresì valutato che non sussisteva prova che l'attività dichiarata dall'imputato (coltivazione di ortaggi) fosse effettivamente stata svolta: mancavano tracce rilevabili in sede di ispezione e le giornate lavorative dichiarate erano incompatibili con la effettiva attività. La Corte ha escluso che vi sia stata una indiscriminata rivalutazione delle prove orali e ha confermato la correttezza della valutazione documentale operata in appello. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. (In base alla sentenza d'appello, l'imputato era stato dichiarato responsabile degli artt. 110 e 640, comma secondo, n.1 c.p., condannato a 6 mesi di reclusione e euro 51,00 di multa, con benefici).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Riferito alla partecipazione al reato (concorso di persone), usato per qualificare la posizione dell'imputato in concorso con altri rispetto al reato di cui all'art. 640 c.p.
art. 640 cod. pen., secondo comma, n. 1
Norma delittuosa (truffa) nella specifica aggravante o fattispecie contestata; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi indiziari e documentali per l'affermazione della responsabilità ai sensi di questa norma.
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norma citata nel testo in relazione alla facoltà di discussione orale: qui rilevata la mancata richiesta di discussione orale dalle parti.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176) e successive modificazioni
Normativa emergenziale che consente il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto (assenza di discussione orale); la Corte ha proceduto con contraddittorio scritto ai sensi di questa disposizione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola la formulazione del motivo di ricorso: la Corte indica di aver enunciato il motivo nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai fini della decisione.
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione richiamata per la condanna alle spese processuali e all'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende; la condanna al pagamento della somma di euro 3.000,00 è stata disposta ai sensi di questa norma.
Massime di principio
- La Corte d'appello che riforma un'assoluzione deve fornire una motivazione rafforzata: ciò può avvenire anche mediante valutazione documentale approfondita se gli elementi emersi sono idonei a colmare le carenze probatorie del primo grado.
- La documentazione extracontabile e gli appunti contabili (agende, mastrini, elenchi excel) possono costituire prova indiziaria sufficiente, se combinata con una valutazione plausibile delle esigenze produttive e della capacità economica dell'azienda, per inferire la inesistenza di rapporti di lavoro effettivamente prestati come dichiarato.
- La mancata evidenza fisica dell'attività dichiarata (es. assenza di coltivazioni ispezionabili) e la sproporzione tra numero di lavoratori formalmente assunti e fabbisogno produttivo possono concorrere a formare un convincimento di responsabilità basato su elementi di fatto documentali.
- La Corte di cassazione verifica principalmente vizi di diritto e la sufficienza della motivazione; se ritiene che la motivazione rafforzata sia presente e coerente, è incline a dichiarare inammissibile il ricorso che lamenta mera apprezzabilità diversa dei fatti.
- La rilevanza delle prove orali rispetto a quelle documentali dipende dall'ambito della valutazione: se l'appello si fonda su riscontri documentali che il giudice territoriale ritiene decisivi, l'assenza di rivalutazione estesa delle testimonianze non è di per sé motivo di annullamento, salvo che sia dimostrato che ciò abbia determinato una valutazione illogica o contraddittoria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24636/2023 del 08/06/2023
- Sentenza penale · 8 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24637/2023 del 08/06/2023
- Sentenza penale · 8 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24638/2023 del 08/06/2023
- Sentenza penale · 8 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24639/2023 del 08/06/2023
- Sentenza penale · 8 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24640/2023 del 08/06/2023
- Sentenza penale · 8 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24641/2023 del 08/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →