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Ordinanza

Ordinanza n. 787/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, dei seguenti atti: 1) il decreto n. 3750 del 15 ottobre 2025, notificato in pari data al sig. -OMISSIS-, con il quale il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco – Direzione centrale per le Risorse umane ha disposto l'esclusione del ricorrente dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti nella qualifica di Vigile del fuoco del ruolo dei Vigili del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; 2) il verbale n. 18 dell'8 ottobre 2025, citato nel decreto suindicato, con cui la Commissione medica ha ritenuto l’inidoneità del sig. -OMISSIS-; 3) ove occorrer possa, il provvedimento approvativo della graduatoria finale relativa del suddetto concorso nonché della graduatoria stessa; 4) ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dell'interesse dell'odierno ricorrente, con riserva di impugnare con motivi aggiunti l'atto ministeriale di approvazioni delle graduatorie non appena pubblicato o depositato nel presente giudizio dall'amministrazione;

Giustizia amministrativa202515619

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per 350 posti di vigile del fuoco, fondata su un giudizio di inidoneità fisica relativo alla massa grassa corporea

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di esclusione dal concorso, il verbale della Commissione medica che aveva accertato la sua inidoneità e, ove occorrente, gli atti di approvazione della graduatoria finale e la graduatoria stessa. L'inidoneità era stata motivata dalla presenza di un'alterazione della composizione corporea, con massa grassa pari al 26,9%, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b, del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166. Il ricorrente ha contestato il giudizio medico-amministrativo documentando che il dato rilevato dall'amministrazione durante la visita concorsuale risultava notevolmente difforme da quello emerso da un ulteriore accertamento eseguito nei giorni successivi. La controversia è stata ritenuta meritevole di approfondimento tecnico, senza che l'ordinanza definisse i motivi di merito.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito del ricorso né la domanda cautelare in via definitiva. Ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola alla Commissione medica interforze di seconda istanza di Roma, operante presso il Comando sanità e veterinaria del Comando logistico dell'Esercito, con facoltà di avvalersi di specialisti dipendenti da strutture collegate all'amministrazione. La verificazione dovrà accertare altezza, peso e valori di massa grassa del ricorrente e stabilire se sussista la causa di non idoneità indicata nell'atto impugnato, sulla base della documentazione relativa alle regole del bando e alle prescrizioni tecniche fornita dall'amministrazione. Le parti dovranno essere avvisate almeno cinque giorni prima delle operazioni e potranno partecipare tramite difensore e consulente tecnico; la relazione dovrà essere depositata entro il 20 marzo 2026. Il TAR ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno. L'incombente dovrà essere eseguito entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, con deposito della relativa documentazione entro i successivi dieci giorni. È stata fissata la camera di consiglio del 12 maggio 2026. Le spese non sono state definite.

Norme richiamate

  • art. 19 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per disporre la verificazione.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato per disciplinare l'incombente istruttorio della verificazione.

  • art. 1, comma 1, lett. b, d.m. Interno 4 novembre 2019, n. 166

    alterazione della composizione corporea (massa grassa 26,9%)

    Individua la causa di non idoneità fisica posta a fondamento dell'esclusione contestata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati personali relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando il giudizio di inidoneità fisica espresso in una procedura concorsuale è contestato mediante documentazione che evidenzia una significativa difformità tra il dato rilevato dall'amministrazione e quello risultante da accertamenti successivi, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica per accertare nuovamente i parametri fisici rilevanti e la concreta sussistenza della causa di esclusione.
  • La verificazione può essere affidata a un organismo tecnico pubblico diverso dalla commissione che ha effettuato l'accertamento originario, con facoltà di avvalersi di specialisti, purché siano precisati i parametri da rilevare, le regole tecniche applicabili e le garanzie di partecipazione delle parti alle operazioni.
  • In una controversia avente a oggetto l'esclusione da una procedura concorsuale con graduatoria finale, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria e autorizzare, quando il numero dei contraddittori è elevato, la notificazione per pubblici proclami.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere eseguita mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione di un sunto del ricorso e degli estremi della decisione, con indicazione nominativa dei soggetti interessati, nel termine perentorio stabilito dal giudice e con successivo deposito della prova dell'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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