Cassazione Penale, Sentenza n. 21934/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte militare di appello che aveva confermato la condanna per abbandono di posto e violata consegna. Due motivi principali: 1) presunta nullità della citazione a giudizio per il G.U.P. per mancata notificazione del decreto di citazione (l'imputato non avrebbe eletto domicilio presso il difensore); 2) vizio di motivazione e insufficiente precisione della "consegna"/ordine di servizio (si contesta che l'ordine, con orario indicativo 13.00-19.00 e la prescrizione generale "fino a cessate esigenze", non fosse sufficientemente preciso per configurare il reato di violata consegna).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza documentale: chi denuncia la nullità della citazione deve rappresentare di non aver avuto cognizione dell'atto e fornire elementi specifici per l'accertamento. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, generico e aspecifico: la Corte d'appello aveva motivato che l'ordine indicativo poteva essere integrato/esteso "fino a cessate esigenze" e che l'imputato era stato consapevole della possibilità di integrazione e aveva comunque deciso di allontanarsi senza autorizzazione. Conseguentemente il dispositivo conferma la responsabilità di Scutari per gli illeciti contestati e la condanna nei gradi di merito. Inosservanza del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
artt. 120, 47, n. 2 cod. pen. mil. di pace
Sono le norme penali militari richiamate per configurare il delitto di abbandono di posto e violata consegna; la Corte ha ritenuto che l'ordine di servizio, pur con orario indicativo, integrasse un vincolo operativo suscettibile di essere prorogato "fino a cessate esigenze" e quindi idoneo a sorreggere la condanna
art. 23, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma che ha consentito la trattazione scritta del procedimento; la Corte ha disposto la trattazione scritta ai sensi di tale disposizione
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna per le spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di spese e di euro 3.000
Sent. Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per escludere la sussistenza di condizioni che avrebbero impedito la condanna alla Cassa delle ammende (la sentenza menzionata non trova applicazione favorevole al ricorrente nel caso di specie)
Giurisprudenza: Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 (Palumbo) e Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020 (Gresta)
Richiamati come principio consolidato: chi deduce la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione deve non solo evocare la violazione normativa ma anche dimostrare di non aver avuto cognizione dell'atto e fornire elementi documentali utili all'accertamento; la mera enunciazione generica della nullità è insufficiente
Massime di principio
- Per contestare la validità della citazione a giudizio occorre allegare elementi concreti e documenti: la denuncia generica di mancata notificazione è inammissibile e il ricorso sarà probabilmente rigettato per difetto di autosufficienza
- Un ordine di servizio che indica un orario indicativo può essere valido se la disciplina del servizio prevede espressamente che il turno sia "fino a cessate esigenze": in tali casi il militare deve considerare possibile la proroga e l'allontanamento senza autorizzazione può integrare il reato
- Per impugnare la motivazione di merito è necessario contestare specificamente i passaggi logici e probatori della sentenza; mere affermazioni generiche sulla necessità di "precisione" della consegna non sono sufficienti
- La consapevolezza del militare circa la natura estensibile dell'ordine (ad es. comunicazioni effettuate al comandante o dai colleghi) rafforza la prova di volontà e coscienza dell'abbandono e rende più difficile la difesa basata su vaghe interpretazioni dell'ordine
- Il rigetto in cassazione per inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese ed eventualmente alla somma a favore della Cassa delle ammende salvo condizioni eccezionali; valutare l'opportunità di ricorso con attenzione alle argomentazioni documentali e probatorie disponibili
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