Sentenza del 12/01/2016 n. 37 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRPEF - Presunzione da omessa registrazione del contratto di locazione - Prova contraria - Casistica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione della presunzione relativa prevista dall'art. 41-ter, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973 in materia di accertamento dei redditi fondiari. In presenza di omessa registrazione di un contratto di locazione, l'Amministrazione può presumere l'esistenza di un reddito da locazione. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata dal contribuente mediante una prova contraria concreta e documentale, idonea a dimostrare l'inesistenza della locazione o la diversa misura dei canoni percepiti.
La decisione
Il collegio ha stabilito che la presunzione non si supera con mere dichiarazioni o allegazioni generiche, ma mediante documenti verificabili, come un contratto scritto anche se non registrato, copie di assegni o di altri pagamenti effettuati dal locatario al locatore, oppure contratti di utenza intestati al locatario. Il testo non indica in modo espresso l'esito processuale concreto, né identifica nominativamente le parti; pertanto non è possibile determinare con certezza chi abbia formalmente vinto il giudizio.
Norme richiamate
Art. 41-ter, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973
La presunzione relativa concerne l'accertamento dei redditi di fabbricati in caso di omessa registrazione del contratto di locazione.
La norma introduce una presunzione relativa a favore dell'Amministrazione finanziaria, che può essere superata dal contribuente soltanto con una prova contraria documentale e specifica. Sono ritenuti idonei, in particolare, un contratto scritto anche non registrato, documenti attestanti i pagamenti del canone e contratti di utenza intestati al conduttore.
Massime di principio
- In caso di omessa registrazione di una locazione, il contribuente deve fornire elementi documentali concreti per contestare la presunzione di percezione di redditi da fabbricati.
- La prova testimoniale, le dichiarazioni unilaterali o le semplici contestazioni generiche possono non essere sufficienti a superare una presunzione tributaria relativa.
- Anche un contratto non registrato può avere valore probatorio per dimostrare l'esistenza e le condizioni della locazione, pur restando ferme le possibili conseguenze sanzionatorie dell'omessa registrazione.
- Ricevute, assegni, bonifici, utenze intestate al conduttore e altra documentazione oggettiva possono contribuire a dimostrare l'effettivo rapporto locativo e l'ammontare dei canoni.
- La documentazione deve essere coerente, riferibile all'immobile e idonea a dimostrare concretamente la situazione reddituale contestata.
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