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Sentenza

Sentenza del 12/01/2016 n. 37 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IRPEF - Presunzione da omessa registrazione del contratto di locazione - Prova contraria - Casistica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'applicazione della presunzione relativa prevista dall'art. 41-ter, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973 in materia di accertamento dei redditi fondiari. In presenza di omessa registrazione di un contratto di locazione, l'Amministrazione può presumere l'esistenza di un reddito da locazione. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata dal contribuente mediante una prova contraria concreta e documentale, idonea a dimostrare l'inesistenza della locazione o la diversa misura dei canoni percepiti.

La decisione

Il collegio ha stabilito che la presunzione non si supera con mere dichiarazioni o allegazioni generiche, ma mediante documenti verificabili, come un contratto scritto anche se non registrato, copie di assegni o di altri pagamenti effettuati dal locatario al locatore, oppure contratti di utenza intestati al locatario. Il testo non indica in modo espresso l'esito processuale concreto, né identifica nominativamente le parti; pertanto non è possibile determinare con certezza chi abbia formalmente vinto il giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 41-ter, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973

    La presunzione relativa concerne l'accertamento dei redditi di fabbricati in caso di omessa registrazione del contratto di locazione.

    La norma introduce una presunzione relativa a favore dell'Amministrazione finanziaria, che può essere superata dal contribuente soltanto con una prova contraria documentale e specifica. Sono ritenuti idonei, in particolare, un contratto scritto anche non registrato, documenti attestanti i pagamenti del canone e contratti di utenza intestati al conduttore.

Massime di principio

  • In caso di omessa registrazione di una locazione, il contribuente deve fornire elementi documentali concreti per contestare la presunzione di percezione di redditi da fabbricati.
  • La prova testimoniale, le dichiarazioni unilaterali o le semplici contestazioni generiche possono non essere sufficienti a superare una presunzione tributaria relativa.
  • Anche un contratto non registrato può avere valore probatorio per dimostrare l'esistenza e le condizioni della locazione, pur restando ferme le possibili conseguenze sanzionatorie dell'omessa registrazione.
  • Ricevute, assegni, bonifici, utenze intestate al conduttore e altra documentazione oggettiva possono contribuire a dimostrare l'effettivo rapporto locativo e l'ammontare dei canoni.
  • La documentazione deve essere coerente, riferibile all'immobile e idonea a dimostrare concretamente la situazione reddituale contestata.

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