Cassazione Penale, Sentenza n. 1839/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva riformato, quanto alla durata delle pene accessorie, la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale relativa alla CE.P.A.R.F.I. s.r.l. Contestano: (1) la qualificazione come distrazione del trasferimento di 340.000 euro da CE.P.A.R.F.I. a IPAS, sostenendo che si trattò di pagamento retributivo per la cessione di rapporti con agenzie di viaggio e che le due società fossero, di fatto, una sola realtà economica; (2) la conferma della responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale, deducendo che né Attilia (presidente solo formale) né Ugo (operante soprattutto in IPAS) si occupavano della tenuta della contabilità e quindi non potevano essere ritenuti responsabili delle falsità contabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: (1) sul punto della distrazione la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la ricostruzione alternativa proposta, confermando che i 340.000 euro erano stati erogati per una cessione che non si realizzò e che la somma risultò depauperativa per CE.P.A.R.F.I.; ha sottolineato la distinzione patrimoniale fra IPAS e CE.P.A.R.F.I. s.r.l.; (2) quanto alla bancarotta documentale la Corte ha ritenuto che la falsità delle scritture abbia inciso significativamente sul bilancio e che vi fossero elementi sufficienti per ritenere Ugo amministratore di fatto (in base a testimonianze) e Attilia non mera testa di legno, avendo partecipazione societaria, partecipazione a delibere rilevanti, attività lavorativa nella fallita e conoscenza delle vicende che dimostrano la consapevolezza necessaria per l'addebito. Per l'inammissibilità dei ricorsi la Corte ha condannato ciascun ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 23/06/2017 n.103).
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare
Richiamata in relazione alla disciplina delle pene accessorie connesse alla bancarotta; la Corte ha confermato la riforma di tali misure operata in appello
art. 616 cod. proc. pen.
richiamato in relazione alla condanna alle spese e al versamento nella Cassa delle ammende
Usato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e alla somma equitativamente determinata di Euro 3.000,00 per la colpa nella proposizione dell'atto di impugnazione
Legge 23 giugno 2017, n. 103
modifica dell'art. 616 cod. proc. pen.
Richiamata per la disciplina vigente che ha aggiornato la previsione sanzionatoria per ricorsi inammissibili o infondati
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020 (Loda, Rv. 279831); Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017 (Pastechi, Rv. 271754)
Richiamate per il principio secondo cui l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale anche se formale, purché sia dimostrata la concreta consapevolezza dello stato delle scritture tale da impedire la ricostruzione della movimentazione degli affari
Massime di principio
- Il trasferimento di somme a società collegate può integrare distrazione se la prestazione o il corrispettivo promesso non si realizza e ciò provoca depauperamento dell'attivo sociale: non è sufficiente la mera prospettazione alternativa in sede di ricorso se la sentenza di merito ha motivato l'assenza dell'effettiva prestazione.
- La qualificazione di unità economica tra due società non elimina la separazione patrimoniale: società distinte costituiscono garanzie separate per i creditori e operazioni fra loro possono essere valutate come spoliazione se non risultano equivalenti o effettive.
- L'amministratore 'di diritto' può essere ritenuto responsabile per bancarotta documentale anche se ha un ruolo formale, quando emergano elementi di consapevolezza e partecipazione alla gestione (partecipazione societaria, delibere, attività lavorativa, atti formali presentati), mentre l'amministratore 'di fatto' può essere individuato sulla base della prova testimoniale e della concreta condotta gestionale.
- In Cassazione sono inammissibili i ricorsi che si limitano a prospettare ricostruzioni alternative ai fatti già motivati in giudizio di merito senza contestare specificamente e nei termini l'impianto probatorio; l'atto di impugnazione deve essere specifico e non reiterativo.
- Ricorrere in modo aspecifico o reiterativo può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche la condanna alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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