Cassazione Penale, Sentenza n. 1835/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Conflitto di competenza relativo all'incidente di esecuzione promosso da Cecilia Marogna per contestare la legittimità del sequestro probatorio del suo telefono eseguito in esecuzione di rogatoria dello Stato della Città del Vaticano. La questione riguardava quale organo fosse funzionalmente competente a decidere sull'incidente di esecuzione: il G.I.P. del Tribunale di Milano o la Corte d'Appello/il Procuratore, alla luce delle modifiche normative del 2017 e della disciplina sull'esecuzione delle rogatorie e sugli ordini europei di indagine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato sussistente il conflitto e lo ha risolto pronunciando la competenza del G.I.P. del Tribunale di Milano. Ha ritenuto che, pur avendo il Procuratore della Repubblica un ruolo nell'esecuzione delle rogatorie per acquisizioni probatorie o sequestri a fini di confisca (art. 724 c.p.p. come riformato), la competenza funzionale per decidere sugli incidenti relativi all'esecuzione delle rogatorie passive spetti al G.I.P., anche in conformità alla giurisprudenza che distingue la giurisdizione sulla legittimità del sequestro (autorità richiedente) dalla giurisdizione sull'esecuzione in Italia (autorità richiesta). Gli atti sono stati quindi trasmessi al G.I.P. di Milano.
Norme richiamate
art. 28 cod. proc. pen.
Prevede il rimedio del conflitto di attribuzione fra giudici; la Corte di Cassazione risolve lo stallo quando due giudici rifiutano la cognizione dello stesso fatto.
artt. 723, 724, 725 cod. proc. pen.
Disciplina generale dell'assistenza giudiziaria internazionale e dell'esecuzione delle rogatorie; in particolare l'art. 724, nella versione riformata del 2017, individua ruoli specifici per il Procuratore della Repubblica nell'esecuzione di rogatorie che abbiano ad oggetto acquisizioni probatorie o sequestri.
art. 724 cod. proc. pen. (comma 2)
il procuratore della Repubblica (...) se la rogatoria ha per oggetto acquisizioni probatorie da compiersi davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge italiana devono essere svolte dal giudice presenta senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari
Il Procuratore ha la competenza ad eseguire le rogatorie per acquisizioni probatorie; quando l'attività richiede l'intervento del giudice, il Procuratore presenta le richieste al G.I.P., il che collega funzionalmente il P.M. al G.I.P. e lascia a quest'ultimo la cognizione sugli eventuali incidenti di esecuzione.
d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149
Modifica l'art. 724 c.p.p. e va considerata nell'individuazione della competenza funzionale per l'esecuzione delle rogatorie passive; è la riforma non valutata dal G.I.P. nel dichiararsi incompetente.
d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108 (EIO)
Ha recepito la direttiva sull'European Investigation Order: attribuisce al Procuratore distrettuale la decisione di riconoscimento e disciplina l'opposizione che si propone al G.I.P., confermando il ruolo del P.M. e l'intervento giudiziario in caso di opposizione.
art. 13 d.lgs. n.108/2017
Prevede l'opposizione al decreto di riconoscimento dell'EIO davanti al G.I.P., che decide dopo aver sentito il P.M.; schema che conferma il ruolo giudiziario del G.I.P. in materia di esecuzione di provvedimenti internazionali.
Sentenza Sez. 6 n. 33258 del 14/4/2021 (Marogna)
Ha ribadito che le questioni relative a sequestri eseguiti in forza di rogatorie passive sono deducibili tramite incidente di esecuzione davanti all'autorità richiesta (G.I.P.), distinguendo tra giurisdizione sul provvedimento estero e giurisdizione sull'esecuzione in Italia.
Sentenza Sez. U n. 21420 del 16/4/2003 (Monnier)
Principio della distinzione tra la giurisdizione sulla legittimità del sequestro (autorità richiedente) e la giurisdizione sull'esecuzione del sequestro in Italia (autorità richiesta).
Sentenza Sez. 3 n. 28063 del 9/2/2011
Giurisprudenza che già qualificava le impugnazioni avverso sequestri eseguiti in forza di rogatorie passive come incidenti di esecuzione, rilievo ripreso dalla Corte.
Sentenze Sez. 6 n. 17774/2019 (Giampieri) e n. 31954/2019 (Diaz)
Confermano l'interpretazione che collega il P.M. competente per l'esecuzione delle rogatorie e il giudice (G.I.P.) che interviene quando il Procuratore non può procedere autonomamente; rafforzano la lettura della competenza funzionale del G.I.P. sugli incidenti.
Massime di principio
- Le impugnazioni avverso sequestri eseguiti in esecuzione di rogatorie passive vanno normalmente dedotte mediante incidente di esecuzione, e tale incidente è di competenza del G.I.P. dell'autorità richiesta.
- L'art. 724 c.p.p., nella versione riformata, attribuisce al Procuratore della Repubblica il compito di esecuzione delle rogatorie per acquisizioni probatorie e sequestri finalizzati alla confisca, ma quando l'atto richiesto richiede l'intervento del giudice la materia viene rimessa al G.I.P., che ha competenza sugli incidenti.
- Occorre distinguere sempre tra la giurisdizione sulla legittimità del provvedimento emesso dallo Stato estero (competenza dell'autorità richiedente) e la giurisdizione sull'esecuzione in Italia (competenza dell'autorità richiesta, tipicamente il G.I.P.).
- Nell'ambito dell'European Investigation Order il Procuratore distrettuale decide sul riconoscimento, mentre l'eventuale opposizione è devoluta al G.I.P.; ciò non preclude l'applicazione della regola generale sulla competenza del G.I.P. per gli incidenti di esecuzione.
- In presenza di disaccordo fra organi giurisdizionali circa la competenza, si applica l'istituto del conflitto di attribuzione previsto dall'art. 28 c.p.p., risolto dalla Corte di Cassazione.
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