Sentenza n. 8413/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento 1) del Provvedimento n. 20250033776 del 12.01.2026 del Consolato Generale d'Italia in Istanbul, notificato il 03.02.2026 con il quale comunica nei confronti della ricorrente il diniego del visto ex art. 4 comma 2 DL 286/1998 ed ex art. 6 bis DPR 334/2004; 2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti; 3) in particolare della Circolare del Ministero dell'Università e della ricerca “Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2025-2026”, nella parte in cui limita la dimostrazione dei mezzi economici di sussistenza “mediante garanzie economiche personali o dei genitori”, escludendo, a tal fine, la possibilità di proporre terzi garanti appartenenti comunque alla cerchia familiare dell'istante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto nazionale per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d'Italia in Istanbul, nonché gli atti presupposti e la circolare ministeriale nella parte relativa alle garanzie economiche
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di visto per motivi di studio, motivato con il mancato soddisfacimento dei requisiti economici previsti dalla normativa. Ha dedotto la violazione delle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno per studio, nonché eccesso di potere per carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e sviamento. In particolare, ha contestato che l'Amministrazione avesse omesso di valutare adeguatamente la disponibilità di somme considerevoli, superiori a quelle richieste dalla normativa, depositate per finanziare il percorso di studio; la precedente osservanza delle condizioni connesse a visti rilasciati per progetti Erasmus; la dichiarazione dello sponsor circa l'assenza di ulteriori esigenze familiari significative; e la circostanza che fossero stati notificati due diversi provvedimenti di diniego, poi chiariti dal Consolato come conseguenza della correzione dell'indicazione dell'università prescelta. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per nullità della procura estera.
La decisione
Il TAR ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di nullità della procura, poiché la sottoscrizione della ricorrente era attestata da pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 2703 c.c. e la procura era corredata dall'apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, con conseguente legalizzazione di diritto. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato per difetto di istruttoria e di motivazione. Il Consolato aveva preso atto della disponibilità di somme considerevoli, superiori ai minimi normativi e diverse dalle entrate stipendiali periodiche, ma le aveva ritenute insufficienti perché depositate in prossimità della domanda e perché vi sarebbero stati altri figli da mantenere. Secondo il TAR, in assenza di ulteriori elementi, non è ragionevole escludere la rilevanza delle somme soltanto per la prossimità temporale del deposito, potendo tale deposito essere spiegato dalla necessità di dimostrare la disponibilità delle risorse al momento della richiesta. Avrebbero inoltre dovuto essere valutati positivamente i precedenti visti Erasmus rispettati dalla ricorrente e la dichiarazione dello sponsor sull'assenza di ulteriori esigenze familiari rilevanti. Il giudice ha ricordato che il visto per studio ha durata annuale e che, per gli anni successivi, la valutazione della permanenza dei requisiti compete alla Questura in sede di rinnovo del permesso di soggiorno. Il provvedimento è stato annullato ed è stato ordinato al Ministero di riesaminare l'istanza, considerando anche la documentazione prodotta in giudizio e rispettando il vincolo conformativo della sentenza, entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stata respinta, allo stato, la richiesta di condanna diretta al rilascio del visto, poiché il deficit istruttorio e motivazionale imponeva la riedizione del potere. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Richiamato quale fondamento del diniego del visto e della disciplina dei requisiti per l'ingresso.
art. 6-bis d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, come introdotto dal d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334
Richiamato nel provvedimento consolare quale base normativa del diniego del visto.
art. 2703 c.c.
La sottoscrizione della procura attestata da pubblico ufficiale soddisfa il requisito formale della procura.
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
L'apostille apposta sulla procura comporta la legalizzazione di diritto secondo la Convenzione.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando la causa è manifestamente fondata e le parti sono state sentite.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Preclude al giudice, in presenza della necessità di riesercizio del potere amministrativo, di ordinare direttamente l'adozione del provvedimento richiesto.
Massime di principio
- Il diniego di un visto per motivi di studio è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando l'autorità consolare, pur avendo accertato la disponibilità di somme superiori ai minimi normativi, le ritenga irrilevanti soltanto perché depositate in prossimità della domanda, senza indicare ulteriori elementi concreti idonei a comprometterne l'attendibilità o la disponibilità effettiva.
- Nella valutazione dei mezzi economici necessari per il rilascio di un visto per studio, l'autorità consolare deve esaminare complessivamente la documentazione disponibile, comprese le dichiarazioni dello sponsor sulle esigenze familiari e la pregressa osservanza delle condizioni di precedenti visti per studio o programmi Erasmus.
- La durata annuale del visto per motivi di studio impedisce di respingere la domanda sulla base di una valutazione meramente prognostica riferita all'intero percorso pluriennale, poiché per gli anni successivi la permanenza dei requisiti è valutata in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.
- Quando l'illegittimità del diniego deriva da carenze istruttorie e motivazionali, il giudice amministrativo annulla l'atto e ordina il riesame entro un termine, ma non può imporre direttamente il rilascio del visto se residua discrezionalità amministrativa e occorre una nuova valutazione dell'istanza.
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