Cassazione Penale, Ordinanza n. 08771/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna dell'imputato per un furto aggravato commesso a Palermo fino al 12 giugno 2018. Il ricorso per cassazione conteneva un solo motivo: si censurava il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti contestate e ritenute. La doglianza sosteneva, in sostanza, che la pena avrebbe dovuto essere ulteriormente ridotta mediante un diverso giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura investisse un apprezzamento discrezionale di merito sul giudizio di comparazione tra circostanze, insindacabile in sede di legittimità quando non sia arbitrario o manifestamente illogico e sia sorretto da motivazione sufficiente. Ha richiamato il principio di diritto secondo cui è adeguata anche una motivazione che, ai fini dell'equivalenza, si limiti a reputare la soluzione più idonea a garantire l'adeguatezza della pena in concreto. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p.
indicano il delitto oggetto della condanna confermata in appello, ossia il furto aggravato per le circostanze contestate e ritenute
art. 62-bis c.p.
richiamato indirettamente dalla censura sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Le statuizioni sul giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalità tipica del giudice di merito e non sono censurabili in cassazione salvo che risultino frutto di arbitrio, manifesta illogicità o motivazione del tutto insufficiente.
- Ai fini della legittimità della motivazione sul bilanciamento tra circostanze, è sufficiente una giustificazione che colleghi la scelta all'adeguatezza della pena in concreto e alle modalità della condotta.
- La doglianza che si limiti a sollecitare una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio, senza evidenziare un vero vizio di legittimità, è inammissibile in sede di cassazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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Come è indicizzato
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