Cassazione Penale, Sentenza n. 28170/2025 del 31/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva riformato l'assoluzione del Tribunale di Forlì e condannato Tosi per reati di truffa in continuazione (capo A,B,C,H). Tosi, legale rappresentante della società Casalogic mare s.r.l., era accusato di aver indotto in errore promissari acquirenti di unità immobiliari vendute come "case-vacanza" non destinabili a residenza ai sensi dell'art. 11 l.r. 16/2004, omettendo o dissimulando tali vincoli. I motivi di ricorso denunciavano: (i) violazione dell'art. 603 c.3-bis c.p.p. per omissione della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; (ii) carenza della "motivazione rafforzata" richiesta per la riforma di un'assoluzione in primo grado; (iii) vizi di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio e mancata valutazione di benefici; sono stati anche depositati motivi nuovi che ribadiscono le medesime censure.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi (obbligo di rinnovazione e motivazione rafforzata), ritenendo che la Corte territoriale avesse fondato la riforma sulla rivalutazione di elementi documentali (contratti, mail, liberatorie non consegnate agli acquirenti, prezzi e comportamento del venditore) idonei, da soli o in ausilio alle dichiarazioni, a sostenere la responsabilità. Tuttavia la Cassazione ha accolto il terzo motivo relativo alla carenza motivazionale sul trattamento sanzionatorio: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle condotte (capo B) anteriori al 03/08/2017 per prescrizione e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna la determinazione del trattamento sanzionatorio per le condotte successive al 02/08/2017, dichiarando irrevocabile l'affermazione di responsabilità per le condotte posteriori a tale data. Ha inoltre condannato l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa nel presente grado a favore delle parti civili, liquidate in complessivi importi specificati nella sentenza (euro 4.500 e euro 7.000 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 603 c.p.p. (comma 3-bis)
"obbligo della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa"
L'obbligo di rinnovazione è limitato alle sole prove dichiarative ritenute "decisive" e la cui attendibilità intrinseca sia stata valutata diversamente dal primo giudice; non comporta una rinnovazione integrale e non è obbligatoria per tutte le testimonianze il cui contenuto sia incontestato ma interpretato differentemente nel complesso probatorio.
art. 192 c.p.p. (comma 3)
Richiamato come criterio per la valutazione delle dichiarazioni delle parti offese: le dichiarazioni vanno confrontate con riscontri oggettivi, e l'assenza di riscontri rende necessario valutare la prova con cautela.
art. 11 l.r. 16/2004
Norma regionale che disciplina le "case-vacanza" e i vincoli di destinazione e gestione; la sua natura e il contenuto dei limiti d'uso sono stati rilevanti per valutare se il venditore avesse omesso informazioni essenziali sugli immobili.
legge 23 giugno 2017 n. 103
Ha introdotto il comma 3-bis all'art. 603 c.p.p.; la Corte interpreta la novella in modo restrittivo limitando l'obbligo di rinnovazione ai casi indicati dalla giurisprudenza.
art. 61 n. 7 c.p.
Aggravante contestata in relazione alle condotte; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della pena non abbia adeguatamente affrontato la rilevanza di aggravanti e attenuanti, giustificando il rinvio per la determinazione del trattamento sanzionatorio.
art. 581 c.p.p.
Richiamato nelle considerazioni sulla specificazione dei motivi di appello ai fini dell'eventuale rinnovazione: il PM deve indicare motivi precisi nella richiesta di nuova assunzione di prove dichiarative.
Massime di principio
- L'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p., comma 3-bis) opera solo quando il giudice d'appello fonda la riforma su una diversa valutazione dell'attendibilità intrinseca di prove dichiarative "decisive"; non impone una rinnovazione automatica di tutte le testimonianze.
- Quando la Corte d'appello riforma un'assoluzione, deve fornire una motivazione rafforzata che espliciti perché le prove assumono valore diverso rispetto al primo grado; tuttavia, la motivazione può essere ritenuta adeguata anche se il giudice valorizza documenti scritti che risultano oggettivamente decisivi.
- I documenti e le comunicazioni scritte (contratti, mail, liberatorie, pubblicità) possono, se autonomamente idonei, sorreggere una condanna senza che sia necessaria la rinnovazione delle dichiarazioni testimoniali; la rilevanza dei documenti limita l'ambito dell'obbligo di rinnovazione.
- La determinazione della pena richiede motivazione distinta e puntuale (pena base, valutazione aggravanti/attenuanti, benefici, eventuale non menzione); la mancata motivazione sul trattamento sanzionatorio comporta l'annullamento con rinvio su questo punto.
- In presenza di modifiche normative/interventi di legge che incidono sulla punibilità o sulle procedure, il giudice di legittimità deve verificare e dichiarare l'eventuale estinzione per prescrizione delle condotte anteriori alla data di efficacia della norma rilevante.
- La censura generica che lamenta l'omessa rinnovazione risulta debole se non individua con precisione quali dichiarazioni sarebbero state decisive e la loro diversa valutazione: la Cassazione richiede specificità nelle doglianze.
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