Cassazione Penale, Sentenza n. 48256/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Lecce relativa alla condotta di usura contestata in danno di Pierangelo Vladimiro Ladogana. I principali motivi sono: 1) vizio di motivazione e travisamento delle risultanze istruttorie nella determinazione del carattere usurario della maggiorazione di euro 300,00 su quattro rate di euro 800,00 (sostenendo che in quei 300 euro erano comprese voci di spesa quali 50 euro residuo rata, 40 euro costo dell'effetto cambiario e spese per il richiamo dell'assegno, che avrebbero dovuto essere detratte nel calcolo del tasso); 2) mancanza dell'elemento psicologico della volontà di imporre un tasso usurario (con riferimento al fatto che in precedenti pagamenti era applicato un tasso molto inferiore e che non era stata pattuita corresponsione di interessi per la dilazione); 3) violazione dell'art. 597 comma 4 c.p.p. per presunto giudicato sull'assegno da 9.000 euro, in ordine al quale la Corte di appello avrebbe già escluso il carattere usurario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che: a) molte delle censure del ricorrente siano aspecifiche e mirino a una diversa valutazione del merito (vietata in sede di legittimità), non essendovi macroscopici vizi di illogicità o contraddittorietà nella motivazione della Corte territoriale; b) la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la valutazione che i 300 euro sono stati richiesti a titolo di interessi e non risultano provate, né pattuite, l'inclusione delle spese dedotte dalla difesa; c) la questione della clausola penale (10% ai sensi della legge 386/1990) non è assimilabile ai costi dedotti e non era devoluta al giudice del rinvio; d) la doglianza sul presunto giudicato relativo all'assegno da 9.000 euro è generica e infondata: la Corte di appello ha precisato che non doveva pronunciarsi su quella vicenda e non ha creato giudicato di condanna. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
Norme richiamate
art. 627 cod. proc. pen.
Richiamato per definire la competenza del giudice del rinvio: la Corte di appello ha giudicato in qualità di giudice del rinvio ai sensi di tale norma
art. 597, comma 4, cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in relazione al presunto giudicato sulla vicenda dell'assegno da 9.000 euro; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non fondata, precisando che non sussisteva giudicato di condanna contro l'imputato su quella specifica vicenda
art. 3 legge 15 dicembre 1990, n. 386
Norma sulla clausola penale (10% in caso di assegno protestato): la Corte ha ritenuto che l'obbligazione eventuale a titolo di clausola penale non sia assimilabile alle spese dedotte e non incida automaticamente sulla determinazione del tasso usurario se non provata la sua effettiva applicazione e natura nel contesto
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti alle doglianze in cassazione: il ricorso deve essere motivato entro i limiti strettamente necessari alla decisione; le censure meramente fattuali o che chiedono riconsiderazione delle valutazioni probatorie risultano inammissibili
art. 644 cod. pen. (richiamato nella motivazione di merito)
Norma sostanziale sull'usura (aggravata nelle forme indicate); la sentenza di merito si è confrontata con i parametri per la configurabilità del reato di usura in relazione alla maggiorazione pattuita
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito un sindacato di merito: si devono eccepire vizi di motivazione consistenti nella mancanza, nella manifesta illogicità o nella contraddittorietà della decisione, ovvero l'ignoranza di atti probatori essenziali; la mera richiesta di diversa valutazione delle prove è inammissibile
- Nel calcolo del tasso usurario, le deduzioni difensive secondo cui una maggiorazione comprendeva costi possono incidere solo se è dimostrato che tali voci erano oggettivamente e contrattualmente comprese nella maggiorazione contestata; l'onere della prova sulla reale qualificazione della pattuizione compete a chi afferma l'esistenza della causa diversa dall'interesse
- Le voci accessorie (spese bancarie, costo di effetti cambiari, residui di rate) non sono automaticamente detraibili dal calcolo degli interessi praticati: occorre prova che la somma contestata fosse specificamente destinata a coprire quelle spese e non richieste a titolo di interessi
- La clausola penale (legge 386/1990) non si confonde con i costi sostenuti dal creditore e non esclude di per sé la natura usuraria del rapporto, salvo che risulti provata la sua applicazione e rilevanza nel calcolo complessivo del tasso
- Se in un giudizio di appello una parte è stata assolta e la pubblica accusa non impugna, quell'assoluzione può diventare definitiva; tuttavia, in sede di rinvio la delimitazione delle questioni assegnate dal giudice di legittimità vincola il giudice di rinvio: questioni non rimesse non possono essere rinnovate in modo difforme
- Per impugnare con successo questioni tecniche di calcolo (es. determinazione del tasso), è opportuno presentare calcoli alternativi chiari e documenti probatori in grado di dimostrare l'inclusione delle specifiche voci nella maggiorazione, e sollevare questioni di diritto precise (es. errore nell'applicazione dei parametri normativi) piuttosto che generiche doglianze di fatto
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48042/2023 del 04/12/2023
- Sentenza penale · 4 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48043/2023 del 04/12/2023
- Sentenza penale · 4 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48044/2023 del 04/12/2023
- Sentenza penale · 4 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48045/2023 del 04/12/2023
- Sentenza penale · 4 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48048/2023 del 04/12/2023
- Sentenza penale · 4 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48049/2023 del 04/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →