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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04801/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (promissario acquirente)

La controversia

La controversia nasce dal conflitto tra due titoli riguardanti lo stesso fondo rustico: da un lato un decreto di trasferimento emesso all'esito di esecuzione immobiliare, in favore del ricorrente; dall'altro una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. resa a favore del resistente, che aveva ottenuto l'esecuzione specifica di un preliminare di vendita stipulato con i debitori esecutati. Il resistente aveva agito per l'accertamento della proprietà e per il risarcimento del danno da mancata disponibilità del fondo; il giudice d'appello gli aveva dato ragione in parte, dichiarando inopponibile al resistente la sentenza ex art. 2932 c.c. e condannando il ricorrente al risarcimento. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., sostenendo che la domanda del resistente fosse inammissibile/improcedibile e che il giudice d'appello avesse trascurato la mancata produzione di documenti e la disciplina delle decadenze; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe riqualificato l'azione senza verificare la titolarità del diritto in capo al resistente, la continuità delle trascrizioni e la prova del possesso dei danti causa. Il ricorrente insisteva anche sulla pretesa necessità di una prova rigorosa della proprietà e sulla mancanza di trascrizioni utili al resistente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi congiuntamente infondati e, in parte, inammissibili. Ha affermato che il preteso omesso esame di una questione processuale non integra di per sé vizio di omessa pronuncia e che, comunque, la doglianza era generica. Nel merito ha ribadito che il giudice può interpretare e qualificare la domanda in base al contenuto sostanziale dell'atto e delle allegazioni complessive; ha poi chiarito che l'azione di accertamento della proprietà proposta da chi non è nel possesso del bene è assimilabile, per rigore probatorio, alla rivendicazione, con conseguente onere di provare il titolo proprio e dei danti causa fino a un acquisto a titolo originario o all'usucapione, salvo i temperamenti consentiti dalla concreta difesa del convenuto. La Corte ha quindi approvato la ricostruzione della Corte d'appello, che aveva considerato prevalente il titolo del resistente solo per la parte in cui il conflitto riguardava un bene proveniente da comuni danti causa, ma soprattutto ha ribadito che l'acquisto del bene in sede esecutiva è derivativo e che il pignoramento trascritto prima della trascrizione della sentenza ex art. 2932 c.c. prevale su quest'ultima; pertanto la sentenza costitutiva non era opponibile al ricorrente aggiudicatario. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    Le eccezioni processuali dedotte in appello devono essere specifiche; la mancata considerazione di una questione puramente processuale non integra automaticamente omessa pronuncia.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova segue la struttura dell'azione proposta: in caso di azione petitoria proposta da chi non possiede il bene, grava sull'attore la prova rigorosa della proprietà o del titolo prevalente.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice di merito deve valutare le prove acquisite, ma la censura in cassazione richiede la precisa indicazione dell'errore di valutazione e non può risolversi in una contestazione generica.

  • art. 2932 c.c.

    La sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto definitivo è titolo derivativo e, nel conflitto con i vincoli del pignoramento trascritto prima della sua trascrizione, non è opponibile all'aggiudicatario.

  • art. 2915 c.c.

    Gli atti o le domande trascritti dopo il pignoramento non sono opponibili al creditore pignorante e ai creditori intervenuti.

  • art. 2919 c.c.

    L'acquirente in vendita forzata è protetto contro i diritti dei terzi che non siano opponibili ai creditori nell'esecuzione; la disciplina di riferimento non è quella della priorità delle trascrizioni ex art. 2644 c.c. nei rapporti interni alla procedura esecutiva.

  • art. 2644 c.c.

    La regola della priorità delle trascrizioni opera solo per gli atti anteriori al pignoramento o posteriori alla sua cancellazione, non per gli atti incompatibili compiuti nel periodo di efficacia del pignoramento.

  • art. 2652 c.c.

    La domanda giudiziale trascritta dopo il pignoramento non prevale sul vincolo esecutivo già pubblicizzato.

  • art. 2653 c.c.

    La trascrizione della domanda non può pregiudicare gli effetti del pignoramento già trascritto.

  • art. 555 c.p.c.

    Il pignoramento immobiliare si perfeziona anche con la trascrizione, che completa la fattispecie e rende il vincolo conoscibile erga omnes.

  • art. 586 c.p.c.

    Con il decreto di trasferimento il bene viene trasferito e deve essere liberato dai pesi indicati dalla legge.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'omesso esame di una questione puramente processuale non integra di per sé il vizio di omessa pronuncia; per fondare il ricorso occorre indicare in modo specifico l'errore decisorio e la concreta decisività della questione.
  • Il giudice può qualificare la domanda in base al contenuto sostanziale dell'atto, delle allegazioni e delle produzioni, senza vincolo alle formule utilizzate dalla parte, purché non alteri il petitum o introduca d'ufficio un'azione diversa.
  • L'azione di accertamento della proprietà proposta da chi non è nel possesso del bene è, quanto al rigore probatorio, sovrapponibile alla rivendicazione: l'attore deve provare il proprio titolo e quello dei danti causa fino a un acquisto a titolo originario o all'usucapione, salvo temperamenti giustificati dalla concreta linea difensiva del convenuto.
  • Nelle controversie tra titolo derivante da esecuzione forzata e titolo derivante da sentenza ex art. 2932 c.c., la priorità temporale rilevante non è quella tra le sole trascrizioni in astratto, ma la disciplina speciale degli effetti del pignoramento e dell'opponibilità degli atti successivi.
  • Il decreto di trasferimento emesso all'esito della vendita forzata attribuisce un acquisto derivativo e rende inopponibili all'aggiudicatario gli atti o le domande trascritti dopo il pignoramento, finché il vincolo non sia cancellato; la regola dell'art. 2644 c.c. non governa il conflitto interno alla procedura esecutiva.
  • Una volta trascritto il pignoramento, gli effetti del vincolo permangono sino al trasferimento del bene e alla cancellazione del gravame; gli atti dispositivi compiuti nel frattempo non possono essere opposti al creditore pignorante, ai creditori intervenuti o all'acquirente in sede esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveProprietàEspropriazione forzataTitolo esecutivoContratto preliminare
RamiProcesso civileDiritti realiEsecuzioniImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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