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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8362/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo che confermava, per il capo 2, l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Favara in relazione al reato di concorso nel trasporto e nella detenzione di circa 1 kg di cocaina (art. 73 co.1 DPR 9/10/1990 n.309 e art.110 c.p.). Il ricorrente deduceva la mancata sussistenza della gravità indiziaria, sostenendo che l'unico indizio rilevante fosse il fatto che un involucro contenente lo stupefacente fosse stato gettato dal finestrino durante la fuga e che non vi fossero elementi per attribuire al Fallea l'azione materiale (potrebbe essere stato il fratello Carmelo). Il ricorrente ha altresì invocato le sue gravi condizioni di salute per contestare la responsabilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure sulla gravità indiziaria si risolvessero in una mera rivalutazione degli elementi di fatto già apprezzati dal giudice della cautela e non denunciassero i vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. La Corte ha confermato che un singolo indizio può avere rilevanza grave, ai sensi dell'art. 273 c.p.p., se dotato di significativo peso probatorio; ha condiviso la valutazione del Tribunale che riteneva plausibile che l'involucro fosse stato lanciato dal finestrino lato passeggero dove era seduto il Fallea, escludendo che si trattasse di mera connivenza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e al versamento equitativo di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (richiamo alla sentenza Corte Cost. n.186/2000).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Richiamata come limite alla censura: il ricorso per cassazione deve denunciare vizi di diritto o vizi logici specifici; la semplice rivalutazione dei fatti non è ammissibile

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma sulla revoca o sostituzione delle misure cautelari: il Tribunale del riesame ha rigettato l'istanza del Fallea rispetto al capo 2

  • art. 110 c.p. e art. 337 c.p.

    Art.110 (concorso di persone nel reato) utilizzato per la co- imputazione; art.337 citato nel capo 1 oggetto di parziale annullamento dal Tribunale cautelare

  • art. 73 comma 1 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che sanziona il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti; il capo 2 contestava il trasporto/detenzione di circa 1 kg di cocaina

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regola sugli indizi per l'adozione delle misure cautelari: gli indizi richiesti possono consistere anche in un unico elemento purché di grave significato; la Corte ha confermato l'applicabilità di questa statuizione al caso

  • art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.

    Distinzione richiamata tra indizi ai fini della prova (devono essere plurimi per formare prova certa) e indizi ai fini cautelari (possono essere anche unici ma gravi)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che ordina la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione al pagamento alla Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto il versamento equitativo di Euro 3.000,00 ritenendo non sussistere colpa grave nella presentazione del ricorso

Massime di principio

  • Per l'applicazione di misure cautelari personali gli indizi, ai sensi dell'art. 273 c.p.p., possono consistere anche in un unico elemento se questo ha gravità probatoria significativa; non è necessario che siano plurimi come per la prova definitiva
  • La Corte di legittimità non riesamina i fatti né rivaluta la prova in sede di censura se il ricorso si limita a una diversa lettura degli elementi già valutati dal giudice della cautela; la doglianza deve invece segnalare vizi logico-giuridici specifici previsti dall'art. 606 c.p.p.
  • Una ricostruzione alternativa dei fatti priva di nuovi elementi materiali o di una critica circostanziata alla motivazione del giudice del riesame è destinata all'insuccesso in cassazione
  • La mera invocazione delle condizioni personali o di salute dell'indagato non è, di per sé, idonea a escludere la gravità indiziaria senza prove che colleghino tali condizioni all'impossibilità di partecipare attivamente al fatto
  • Quando la decisione cautelare si fonda su verbali di constatazione (es. verbale di arresto in flagranza, verbale di sequestro) la loro valutazione ha rilievo probatorio significativo e difficilmente può essere scardinata in sede di cassazione senza individuare errori di diritto o vizi logici specifici

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