Sentenza n. 1042/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - dell’intimazione di pagamento n. 10920219001717088/000 emessa da Ader – Agenzie delle entrate - Riscossione per l’importo complessivo di € 348.581,19, a titolo di prelievo supplementare quote latte riferito alle campagne lattiere 2005/06, 2006/07, 2007/08.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: intimazione di pagamento per € 348.581,19 relativa ai prelievi supplementari quote latte delle campagne 2005/06, 2006/07 e 2007/08
Esito
Favorevole al ricorrente (azienda agricola)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento, deducendo: difetto di motivazione per mancata allegazione della cartella presupposta; carenza di motivazione quanto al calcolo degli interessi, ai tassi applicati, ai periodi di riferimento e alle annate di splafonamento; prescrizione del credito, invocando i termini quadriennale, quinquennale o decennale; illegittimità della normativa nazionale sui meccanismi di compensazione e rimborso del prelievo supplementare per contrasto con il diritto dell’Unione europea, con richiesta di disapplicazione e ricalcolo; carenza di motivazione sul calcolo dell’importo, anche in relazione all’eventuale compensazione con aiuti PAC. Nel corso del giudizio è emerso che le imputazioni relative alle campagne 2005/06 e 2006/07 erano coperte da giudicati sfavorevoli alla ricorrente, mentre per parte della campagna 2007/08, relativa ai conferimenti effettuati verso Coop Latte Padano, era intervenuto un giudicato favorevole che aveva annullato gli atti presupposti e imposto il ricalcolo del prelievo. Per i conferimenti verso La Lombarda non risultavano invece impugnazioni dell’imputazione notificata.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Quanto alle campagne 2005/06 e 2006/07, il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché volto a rimettere in discussione atti di accertamento ormai coperti da giudicato o comunque divenuti inoppugnabili. Il successivo accertamento, da parte della Corte di giustizia, dell’incompatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell’Unione non consente di riaprire tali rapporti: la violazione del diritto europeo determina, in via ordinaria, annullabilità e non nullità dell’atto, sicché l’atto deve essere impugnato nel termine decadenziale, salvo l’esercizio dell’autotutela. Sono stati respinti il motivo sulla mancata allegazione della cartella, poiché la ricorrente la conosceva e l’aveva già impugnata; il motivo sulla motivazione degli interessi, essendo sufficienti l’indicazione delle annate e degli importi di capitale e interessi, determinati secondo legge; l’eccezione di prescrizione, essendo applicabile il termine decennale, interrotto dalla notificazione degli atti, dalla resistenza dell’amministrazione nei giudizi e da ulteriori atti interruttivi, oltre che soggetto ai periodi di sospensione legale indicati in motivazione; il motivo sul mancato computo degli aiuti PAC, ritenuto generico e smentito dalla documentazione di AGEA. Quanto alla campagna 2007/08, il ricorso è stato accolto limitatamente agli importi relativi ai conferimenti verso Coop Latte Padano, poiché gli atti presupposti erano stati annullati con giudicato e AGEA non aveva ancora formalizzato il discarico, né Ader aveva provveduto conseguentemente. È stato quindi disposto l’annullamento parziale dell’intimazione, con obbligo di AGEA di ricalcolare gli importi nel rispetto del giudicato. La pretesa relativa ai conferimenti verso La Lombarda è rimasta ferma. Le spese sono state integralmente compensate per la reciproca soccombenza e la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, Regolamento (CE) n. 2988/1995
La ricorrente lo ha invocato per sostenere la prescrizione quadriennale, ma il TAR ha ritenuto applicabile nella materia il termine decennale.
art. 2946 c.c.
Richiamato tra i termini di prescrizione prospettati dalla ricorrente; il TAR ha ritenuto applicabile il termine decennale.
art. 2948, n. 4, c.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della prescrizione quinquennale, non ritenuta applicabile.
art. 2945 c.c.
La resistenza dell’amministrazione nei giudizi instaurati contro gli atti presupposti concorre, secondo il TAR, a interrompere o mantenere interrotta la prescrizione.
art. 8-quinquies, comma 1, l. 33/2009
Costituisce la base delle intimazioni di pagamento AGEA considerate atti interruttivi della prescrizione.
art. 8-quinquies, comma 10, l. 33/2009
per consentire l’ordinato passaggio all’agente della riscossione dei residui di gestione
Prevede il periodo di sospensione legale dal 1° aprile al 15 luglio 2019 rilevante nel computo della prescrizione.
art. 68 d.l. 18/2020 e successive modificazioni
Prevede il periodo di sospensione legale dall’8 marzo al 31 agosto 2020 rilevante nel computo della prescrizione.
art. 30 d.P.R. 602/1973
Disciplina la decorrenza degli interessi; il TAR ha ritenuto che, essendo gli interessi determinati secondo legge, l’intimazione non debba illustrare analiticamente il calcolo.
art. 21-septies l. 241/1990
Le ipotesi di nullità del provvedimento sono a numero chiuso; il contrasto dell’atto con il diritto dell’Unione europea, quando non riguarda la norma attributiva del potere, determina annullabilità per violazione di legge e non nullità.
art. 10-ter d.l. 69/2023
Richiamato in relazione alla possibile domanda di rideterminazione del prelievo supplementare; non costituisce il fondamento diretto della decisione.
Massime di principio
- Il contrasto di un provvedimento amministrativo con il diritto dell’Unione europea comporta ordinariamente un vizio di annullabilità per violazione di legge, non la nullità, poiché le ipotesi di nullità previste dall’art. 21-septies l. 241/1990 sono tassative. La nullità può configurarsi quando il provvedimento sia adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile; non quando l’illegittimità riguardi le modalità o i criteri di esercizio del potere.
- Un provvedimento amministrativo contrario al diritto dell’Unione deve essere impugnato nel termine decadenziale previsto per l’azione di annullamento; una volta divenuto inoppugnabile o coperto da giudicato, la successiva pronuncia della Corte di giustizia sull’incompatibilità della disciplina nazionale non consente, di regola, di riaprire il rapporto amministrativo, in ragione del principio di certezza del diritto, ferma la possibilità dell’autotutela o di eventuali profili risarcitori.
- L’intimazione di pagamento è sufficientemente motivata, quanto agli interessi, quando indica le annate cui si riferisce la pretesa e distingue gli importi dovuti a titolo di capitale e interessi; non è necessaria l’esplicitazione dei tassi e delle singole operazioni di calcolo quando gli interessi sono determinati da regole legali e la relativa decorrenza è prevista dalla legge.
- Nella materia dei prelievi supplementari per quote latte il termine di prescrizione della pretesa è decennale; il computo deve tenere conto dei periodi di sospensione legale previsti dalla normativa speciale e la prescrizione può essere interrotta dalla notificazione degli atti di riscossione, dalla resistenza dell’amministrazione nei giudizi relativi agli atti presupposti e da ulteriori atti interruttivi validamente documentati.
- Quando un atto presupposto sia stato annullato con giudicato e costituisca l’unico fondamento dell’atto di riscossione successivo, opera l’illegittimità caducante: l’atto a valle deve essere annullato, se l’amministrazione non abbia ancora provveduto al discarico o alla riedizione del calcolo sulla base del giudicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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