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Sentenza

Sentenza n. 3186/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'ottemperanza e per l’annullamento: (con il ricorso) per l’ottemperanza della sentenza n.4696/23 della Corte di Appello di Roma; (con i motivi aggiunti presentati da NERI RICCARDO il 7\11\2025) per l’annullamento: - del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica N.0573072 del 24/10/2025 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, - del connesso Decreto Dirigenziale del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica N.0581107 del 29/10/2025 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202510773

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia e successivi decreti ministeriali di iscrizione del ricorrente nel Registro dei funzionari di gara nella Sezione IV anziché nella Sezione II – Membri di giuria

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 4696/2023 della Corte d’Appello di Roma, sostenendo che essa gli avesse riconosciuto il diritto all’iscrizione nel Registro dei funzionari di gara addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche nella Sezione II, quale Membro di giuria. Ha dedotto che il Ministero avesse tardivamente e solo parzialmente eseguito il giudicato, dapprima mediante nomine come membro di giuria in affiancamento e poi senza adottare un formale decreto di iscrizione nella sezione ritenuta corretta. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno da violazione o elusione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto direttoriale del 24 ottobre 2025, che lo aveva iscritto nella Sezione IV – Funzionari, e il connesso decreto dirigenziale del 29 ottobre 2025, che lo aveva indicato come funzionario e non come Membro di giuria. Il Ministero ha eccepito l’improcedibilità del ricorso introduttivo per cessazione della materia del contendere o sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo di avere eseguito la sentenza mediante l’iscrizione nel Registro, e, quanto ai motivi aggiunti, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia sostanzialmente diretta al riconoscimento di un diritto soggettivo all’iscrizione in una determinata sezione e all’esercizio dell’attività di Membro di giuria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse. L’adozione, durante il giudizio, dei decreti di iscrizione nel Registro è stata ritenuta sufficiente a far venir meno la situazione di inerzia posta a fondamento dell’azione di ottemperanza, anche se il provvedimento non era satisfattivo della pretesa sostanziale del ricorrente. Il Collegio ha inoltre rilevato che la sentenza della Corte d’Appello aveva testualmente dichiarato il diritto all’iscrizione nel Registro, senza specificare la Sezione II né la qualifica di Membro di giuria. Il giudice dell’ottemperanza amministrativo, chiamato a eseguire una sentenza del giudice ordinario, non può ampliare o reinterpretare il contenuto testuale del giudicato né svolgere un’attività di cognizione sostanziale eccedente i limiti della pronuncia civile. I motivi aggiunti sono stati qualificati sostanzialmente come domanda di riconoscimento del diritto all’iscrizione nella Sezione II e all’esercizio dell’attività di Membro di giuria, fondata sui presupposti sostanziali già dedotti nel giudizio civile. Tale controversia attiene a una posizione di diritto soggettivo e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, nella specie del giudice del lavoro. I motivi aggiunti sono stati pertanto dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, con declinatoria in favore del giudice ordinario e indicazione dei termini per la riassunzione ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice individuato come munito di giurisdizione, nei termini e secondo gli effetti previsti dalla disposizione.

  • art. 112 c.p.a.

    Richiamato dal ricorrente quale fondamento della domanda risarcitoria connessa alla violazione o elusione del giudicato; la sentenza non accoglie tale domanda.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato per il rilievo d’ufficio del dubbio di giurisdizione e per la concessione alle parti di un termine per dedurre.

  • D.M. n. 11930/2015

    “L’Elenco dei giudici addetti al controllo e disciplina delle corse al trotto è suddiviso nelle seguenti Sezioni: a) Sez. I - Presidenti di giuria; b) Sez. II - Membri di giuria; c) Sez. III - Starter; d) Sez. IV - Funzionari”

    La disciplina istitutiva del Registro distingue le sezioni e le relative qualifiche; tuttavia, il TAR ha ritenuto che la sentenza civile eseguita non avesse specificato la sezione di iscrizione e che la contestazione sostanziale della sezione spettasse al giudice ordinario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo di una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve mantenersi entro i limiti testuali e oggettivi del giudicato civile e non può reinterpretare o integrare la pronuncia attribuendole un contenuto dispositivo non espresso.
  • Quando l’amministrazione adotta, nelle more del giudizio di ottemperanza, un provvedimento formalmente diretto all’esecuzione della sentenza, viene meno la situazione di inerzia posta a fondamento dell’azione e il ricorso introduttivo può divenire improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche se il provvedimento non soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente.
  • La domanda formalmente proposta come impugnazione di un atto adottato in esecuzione del giudicato deve essere qualificata secondo il suo contenuto sostanziale: se mira al riconoscimento di un diritto soggettivo all’iscrizione in una determinata sezione o all’esercizio di una specifica attività, la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Non è consentito utilizzare il giudizio di ottemperanza per ottenere, attraverso la deduzione di argomenti già esaminati o da esaminare nel giudizio civile, una nuova cognizione sul rapporto sostanziale o una modifica del contenuto della sentenza posta in esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaGiurisdizione e ripartoRiparto di giurisdizione nel pubblico impiego
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaRiparto di giurisdizioneEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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