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Sentenza

Sentenza n. 318/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502338

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Venezia, Sezione Lavoro, recante condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite e dei relativi accessori in favore del difensore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (avvocato antistatario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, limitatamente al capo che liquidava in suo favore, quale avvocato antistatario, € 700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA, CPA e contributo unificato di € 21,50. La sentenza era stata notificata al domicilio digitale del Ministero il 22 aprile 2025; il relativo passaggio in giudicato era attestato dal certificato prodotto in giudizio. La ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la persistente inerzia del Ministero, regolarmente intimato ma non costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, è stata notificata all'Amministrazione quale titolo esecutivo e sono decorsi infruttuosamente i 120 giorni previsti dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Ha inoltre riconosciuto la legittimazione dell'avvocato antistatario a proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento delle spese liquidate direttamente in suo favore, poiché la distrazione delle spese instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte pubblica soccombente. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, corrispondendo alla ricorrente le somme e gli accessori indicati nel titolo civile. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere anche allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento; l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 339,00, oltre accessori, restituzione del contributo unificato e distrazione in favore della procuratrice antistataria.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza definito dal TAR.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; decorso inutilmente tale termine, l'inerzia dell'Amministrazione non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.

  • art. 479 c.p.c.

    A seguito delle modifiche richiamate dalla sentenza, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    È richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 479 c.p.c. in materia di efficacia esecutiva delle copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato attestante il passaggio in giudicato della sentenza civile costituisce prova della definitività del titolo da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione della parte di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che condanna una pubblica amministrazione al pagamento delle spese di lite, anche quando tali spese siano liquidate direttamente in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
  • La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario instaura un rapporto obbligatorio diretto tra il difensore e la parte pubblica soccombente e legittima il difensore a proporre autonomamente il giudizio di ottemperanza per conseguire l'integrale utilità economica riconosciuta dal titolo.
  • Ai fini dell'ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, sono sufficienti la definitività del titolo giudiziale, la sua notificazione quale titolo esecutivo e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata contro le amministrazioni pubbliche.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione obbligata, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, attribuendogli anche il compito di reperire o allocare in bilancio le somme necessarie e di compiere tutte le fasi contabili del pagamento.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimi impedimenti all'esecuzione di un giudicato avente a oggetto il pagamento di una somma di denaro da parte di una pubblica amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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