Ordinanza n. 2135/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e atti della procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti scolastici, nonché graduatoria rettificata
Esito
La controversia
Il candidato ha impugnato il decreto di approvazione della graduatoria finale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, nella parte in cui non è stato incluso, insieme agli atti della commissione relativi alla griglia valutativa, alle modalità di svolgimento e alla valutazione della prova orale, deducendone l’illegittimità in quanto avrebbero determinato il mancato superamento della procedura. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il successivo decreto di rettifica della graduatoria e la graduatoria rettificata. La controinteressata non si è costituita. Il ricorrente ha chiesto il rinvio per rinnovare la notificazione dei motivi aggiunti alla controinteressata, poiché la prima notificazione non era andata a buon fine per irreperibilità del destinatario.
La decisione
Il TAR ha disposto il rinvio della trattazione del merito e ha ordinato al ricorrente di rinnovare, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, la notificazione dei motivi aggiunti, unitamente all’ordinanza, alla controinteressata, depositando poi la prova della notificazione. Il Collegio ha ritenuto che la notificazione fosse nulla perché, a fronte dell’irreperibilità del destinatario, l’ufficiale giudiziario non aveva eseguito le formalità previste dall’art. 140 c.p.c.; la nullità non era imputabile al ricorrente, poiché la controinteressata risultava ancora residente all’indirizzo indicato. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito delle censure relative al concorso. La precedente domanda cautelare era stata respinta dal TAR e il relativo appello cautelare era stato respinto dal CGARS, ma tali decisioni non sono state oggetto di nuova valutazione sostanziale nell’ordinanza.
Norme richiamate
art. 44 c.p.a.
Il giudice può disporre la rinnovazione della notificazione nulla e concedere il termine perentorio necessario, rinviando la trattazione della causa quando la nullità non sia imputabile alla parte che ha effettuato la notificazione.
art. 140 c.p.c.
In caso di irreperibilità o difficoltà di reperimento del destinatario, devono essere eseguite le formalità previste per la notificazione; la loro omissione determina la nullità della notificazione.
Massime di principio
- Quando la notificazione di un atto processuale non va a buon fine per irreperibilità del destinatario, la notificazione è nulla se l’ufficiale giudiziario omette le formalità prescritte dall’art. 140 c.p.c.
- La nullità della notificazione non è imputabile alla parte notificante quando l’insuccesso dipende dall’omissione delle formalità che l’ufficiale giudiziario avrebbe dovuto eseguire, sicché il giudice deve consentire la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 44 c.p.a.
- Nel giudizio amministrativo, la rinnovazione della notificazione dei motivi aggiunti alla controinteressata può essere ordinata con termine perentorio e la trattazione del merito deve essere rinviata fino alla regolarizzazione del contraddittorio.
Come è indicizzato
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