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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39512/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Trento del 30/05/2025 che aveva riconosciuto una sentenza penale straniera (Tribunale di primo grado del distretto di Scutari, 12/09/2023) che aveva condannato Gersi Kolndrekaj a 1 anno di reclusione, pena sospesa e sostituita con affidamento in prova ai servizi sociali per 2 anni. Il Procuratore Generale deduceva l'erronea applicazione della Convenzione europea sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate condizionalmente (ratificata con L. 772/73) sostenendo che, dato il solido contesto familiare e ambientale del condannato nello Stato della decisione, il riconoscimento violerebbe la ratio della Convenzione che mira a evitare l'allontanamento del condannato dal proprio ambiente di vita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse: l'Ufficio che ha proposto il ricorso era lo stesso che aveva richiesto il riconoscimento della sentenza straniera, quindi mancava un interesse concreto a ottenere un provvedimento contrario alla richiesta originaria. Sul merito la Corte ha inoltre ritenuto la censura manifestamente infondata, richiamando la legge 3 luglio 1989, n. 257 e l'art. 7, comma 2, della Convenzione: il riconoscimento può essere rifiutato solo nei casi tassativamente indicati (es. duplicazione di procedimento, contumacia, incompatibilità con i principi fondamentali dell'ordinamento, ecc.) e non richiede un accertamento sulla integrazione sociale o familiare del condannato nello Stato della decisione. Infine, non sono state disposte le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., trattandosi di parte pubblica ricorrente.

Norme richiamate

  • Convenzione europea sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate condizionalmente (30/11/1964)

    art. 7, par. 2 (elencazione delle ipotesi in cui l'esecuzione può essere negata: a) decisione di non avviare o sospendere procedimento nello Stato richiesto; b) i fatti sono perseguiti nello Stato richiesto; c) condanna pronunciata in contumacia; d) condanna incompatibile con i principi del diritto penale dello Stato richiesto, es. per motivo di età)

    La Corte ha interpretato l'art. 7, par. 2 come norma che individua in modo tassativo i motivi per rifiutare il riconoscimento; non rientrano tra questi motivi considerazioni sulla integrazione familiare o sociale del condannato nello Stato che ha emesso la decisione.

  • Legge 3 luglio 1989, n. 257

    art. 8 (applicazione, ai fini dell'esecuzione, di determinate disposizioni per la Convenzione), art. 9 (ai fini dell'art. 7, par.2 della Convenzione, il riconoscimento non è ammesso soltanto nei casi previsti dalle lettere b) e d))

    La legge di recepimento limita e chiarisce le condizioni per il riconoscimento delle sentenze straniere: il rifiuto del riconoscimento è ammesso nei casi tassativi indicati dalla Convenzione e come specificato dalla legge, perciò deduzioni basate su fattori di integrazione sociale sono inconferenti.

  • L. 772/73 (ratifica Convenzione)

    La ratifica è richiamata nel ricorso ma la decisione della Corte si basa sull'interpretazione della Convenzione e della legge di attuazione (L. 257/1989); la mera adesione alla Convenzione non giustifica un ampliamento delle ragioni di rifiuto del riconoscimento oltre quelle previste.

  • Cass. Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj)

    Principio secondo cui l'interesse ad impugnare nel processo penale è valutato in chiave utilitaristica (finalità negativa di rimuovere uno svantaggio o finalità positiva di ottenere una decisione più vantaggiosa), non basandosi sul concetto di soccombenza tipico del processo civile; qui applicato per rilevare il difetto di interesse del ricorrente.

Massime di principio

  • Se l'autorità che propone ricorso è la stessa che ha chiesto in precedenza il riconoscimento della sentenza straniera, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse; verificare sempre chi ha formalmente richiesto il riconoscimento prima di proporre impugnazioni.
  • Il rifiuto del riconoscimento di una sentenza penale straniera è ammesso solo per i casi tassativamente previsti dall'art. 7, par. 2 della Convenzione e dalla normativa di recepimento (L. 257/1989); motivazioni basate su integrazione sociale o familiare del condannato nello Stato della decisione non costituiscono, di per sé, motivo di rifiuto.
  • Nel valutare la fondatezza di un ricorso avverso il riconoscimento di una sentenza straniera, concentrare le censure su vizi rilevabili alla luce delle lettere a)-d) dell'art.7(2): duplicazione di procedimento, procedimenti pendenti, condanna in contumacia, incompatibilità con principi fondamentali dell'ordinamento (es. età).
  • La nozione di "interesse ad impugnare" nel processo penale è utilitaristica: chi impugna deve dimostrare di avere una concreta finalità favorevole rispetto all'esito impugnato.
  • Quando la parte ricorrente è la Pubblica Accusa, non si applicano le statuizioni assistenziali/sanzionatorie di cui all'art. 616 c.p.p.; prevedere quindi conseguenze procedurali diverse rispetto a ricorsi privati.

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