Cassazione Penale, Sentenza n. 39512/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Trento del 30/05/2025 che aveva riconosciuto una sentenza penale straniera (Tribunale di primo grado del distretto di Scutari, 12/09/2023) che aveva condannato Gersi Kolndrekaj a 1 anno di reclusione, pena sospesa e sostituita con affidamento in prova ai servizi sociali per 2 anni. Il Procuratore Generale deduceva l'erronea applicazione della Convenzione europea sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate condizionalmente (ratificata con L. 772/73) sostenendo che, dato il solido contesto familiare e ambientale del condannato nello Stato della decisione, il riconoscimento violerebbe la ratio della Convenzione che mira a evitare l'allontanamento del condannato dal proprio ambiente di vita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse: l'Ufficio che ha proposto il ricorso era lo stesso che aveva richiesto il riconoscimento della sentenza straniera, quindi mancava un interesse concreto a ottenere un provvedimento contrario alla richiesta originaria. Sul merito la Corte ha inoltre ritenuto la censura manifestamente infondata, richiamando la legge 3 luglio 1989, n. 257 e l'art. 7, comma 2, della Convenzione: il riconoscimento può essere rifiutato solo nei casi tassativamente indicati (es. duplicazione di procedimento, contumacia, incompatibilità con i principi fondamentali dell'ordinamento, ecc.) e non richiede un accertamento sulla integrazione sociale o familiare del condannato nello Stato della decisione. Infine, non sono state disposte le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., trattandosi di parte pubblica ricorrente.
Norme richiamate
Convenzione europea sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate condizionalmente (30/11/1964)
art. 7, par. 2 (elencazione delle ipotesi in cui l'esecuzione può essere negata: a) decisione di non avviare o sospendere procedimento nello Stato richiesto; b) i fatti sono perseguiti nello Stato richiesto; c) condanna pronunciata in contumacia; d) condanna incompatibile con i principi del diritto penale dello Stato richiesto, es. per motivo di età)
La Corte ha interpretato l'art. 7, par. 2 come norma che individua in modo tassativo i motivi per rifiutare il riconoscimento; non rientrano tra questi motivi considerazioni sulla integrazione familiare o sociale del condannato nello Stato che ha emesso la decisione.
Legge 3 luglio 1989, n. 257
art. 8 (applicazione, ai fini dell'esecuzione, di determinate disposizioni per la Convenzione), art. 9 (ai fini dell'art. 7, par.2 della Convenzione, il riconoscimento non è ammesso soltanto nei casi previsti dalle lettere b) e d))
La legge di recepimento limita e chiarisce le condizioni per il riconoscimento delle sentenze straniere: il rifiuto del riconoscimento è ammesso nei casi tassativi indicati dalla Convenzione e come specificato dalla legge, perciò deduzioni basate su fattori di integrazione sociale sono inconferenti.
L. 772/73 (ratifica Convenzione)
La ratifica è richiamata nel ricorso ma la decisione della Corte si basa sull'interpretazione della Convenzione e della legge di attuazione (L. 257/1989); la mera adesione alla Convenzione non giustifica un ampliamento delle ragioni di rifiuto del riconoscimento oltre quelle previste.
Cass. Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj)
Principio secondo cui l'interesse ad impugnare nel processo penale è valutato in chiave utilitaristica (finalità negativa di rimuovere uno svantaggio o finalità positiva di ottenere una decisione più vantaggiosa), non basandosi sul concetto di soccombenza tipico del processo civile; qui applicato per rilevare il difetto di interesse del ricorrente.
Massime di principio
- Se l'autorità che propone ricorso è la stessa che ha chiesto in precedenza il riconoscimento della sentenza straniera, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse; verificare sempre chi ha formalmente richiesto il riconoscimento prima di proporre impugnazioni.
- Il rifiuto del riconoscimento di una sentenza penale straniera è ammesso solo per i casi tassativamente previsti dall'art. 7, par. 2 della Convenzione e dalla normativa di recepimento (L. 257/1989); motivazioni basate su integrazione sociale o familiare del condannato nello Stato della decisione non costituiscono, di per sé, motivo di rifiuto.
- Nel valutare la fondatezza di un ricorso avverso il riconoscimento di una sentenza straniera, concentrare le censure su vizi rilevabili alla luce delle lettere a)-d) dell'art.7(2): duplicazione di procedimento, procedimenti pendenti, condanna in contumacia, incompatibilità con principi fondamentali dell'ordinamento (es. età).
- La nozione di "interesse ad impugnare" nel processo penale è utilitaristica: chi impugna deve dimostrare di avere una concreta finalità favorevole rispetto all'esito impugnato.
- Quando la parte ricorrente è la Pubblica Accusa, non si applicano le statuizioni assistenziali/sanzionatorie di cui all'art. 616 c.p.p.; prevedere quindi conseguenze procedurali diverse rispetto a ricorsi privati.
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