Cassazione Penale, Sentenza n. 17597/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per occupazione abusiva (artt. 633, 639-bis c.p.) deducendo due motivi: (1) carenza di prova del dolo specifico di voler occupare illegittimamente l'immobile, posto che l'imputato avrebbe dimostrato di essersi attivato nel 2015 per ottenere una sanatoria; (2) mancata assunzione di prova decisiva per l'accertamento della cessazione della condotta illecita perché la Corte di merito ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che avrebbe potuto dimostrare l'interruzione della permanenza a partire dal 2015 (richiamando artt. 603, co.1 c.p.p., e artt. 157, 160, 161 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per la fondatezza del secondo motivo. Ha richiamato il principio che l'invasione/occupazione è reato permanente e che la permanenza cessa solo con l'allontanamento, con accertamento giurisdizionale o con la conversione del titolo. Ha ritenuto che il rigetto della rinnovazione istruttoria da parte della Corte di merito abbia precluso l'accertamento, in punto di fatto, della possibile cessazione della permanenza anteriore alla sentenza di primo grado. Per tale vizio processuale la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che dovrà procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per individuare con certezza la data di eventuale cessazione della permanenza.
Norme richiamate
art. 633 cod. pen.
Norma incriminatrice sull'invasione di terreni o edifici: la nozione di "invasione" riguarda l'introduzione arbitraria "contra ius"; l'occupazione è l'estrinsecazione materiale e la finalità dell'introduzione. L'articolo è interpretato come fattispecie che può assumere natura di reato permanente quando l'occupazione si protragga nel tempo.
art. 639-bis cod. pen.
Richiamato unitamente all'art. 633: oggetto dell'imputazione relativo a condotte di illegittima detenzione/occupazione di immobili; la Corte non sviluppa una interpretazione autonoma nel testo ma lo considera parte della contestazione penale.
art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per cassazione invocato dal ricorrente in rapporto alla presunta violazione e falsa applicazione della legge penale (contestazione sul deficit probatorio del dolo). La Corte richiede che i motivi siano specifici e confrontino le ragioni della decisione impugnata.
art. 606, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per cassazione relativo alla mancata assunzione di prova decisiva: la Corte ha accolto un vizio connesso al rifiuto della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando questa poteva chiarire la cessazione del reato permanente.
art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato rispetto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: norma procedurale che regola l'assunzione di nuova prova nel giudizio di merito; la Corte ha ritenuto che il rifiuto, in presenza di questioni non chiarite, ha precluso un necessario approfondimento probatorio.
artt. 157, 160 e 161 cod. pen.
Norme richiamate dal ricorrente in relazione alla disciplina del reato permanente e delle possibili cause estintive o di trasformazione del titolo: la Corte usa tali richiami per sottolineare che la cessazione della permanenza può incidere sulla configurazione e termini di prescrizione del reato e che la prova della cessazione è rilevante.
Massime di principio
- L'occupazione illegittima di un immobile integra, di regola, un reato permanente: l'offesa perdura finché dura la permanenza materiale sul bene.
- La permanenza cessa solo con l'allontanamento effettivo, con un accertamento giurisdizionale (anche non definitivo) o con la conversione del titolo di detenzione in legittimo; provare la cessazione è decisivo per datare il dies a quo della prescrizione.
- Se vi è contestazione sulla data di cessazione della permanenza, il giudice deve consentire l'assunzione o la rinnovazione di prove rilevanti: il rifiuto può costituire vizio processuale idoneo ad annullare la sentenza impugnata.
- L'allegazione di avere avviato procedure di sanatoria non elimina automaticamente il dolo di occupare: la volontà di regolarizzare può essere rilevante per il futuro, ma non scrimina automaticamente una condotta permanente già consumata, a meno che non si accerti la cessazione dell'occupazione.
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata; la mera reiterazione di argomentazioni già respinte dalla Corte di merito è inammissibile.
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