Sentenza n. 4471/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 4338/24 del 1.10.2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, del 01.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4338/24 del 1° ottobre 2024, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero a riconoscerle il beneficio economico di euro 500 annui tramite Carta elettronica del docente, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23, nel rispetto dei vincoli di legge: importo complessivo richiesto, pari a euro 2.000. La sentenza era stata notificata via PEC al Ministero il 29 ottobre 2024; secondo la ricorrente, era trascorso senza adempimento il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento. Ha domandato l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese. Ha inoltre chiesto una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, accertando che il titolo era passato in giudicato e ritualmente notificato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e che il Ministero non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali. Il credito non era stato contestato nell’an o nel quantum e l’Amministrazione, pur costituita, non aveva fornito spiegazioni sull’andamento della procedura. Ha ordinato al Ministero di pagare integralmente entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega: questi dovrà provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza effettuata dalla ricorrente, compiendo gli atti necessari a carico e spese dell’Amministrazione. Ha respinto la richiesta di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola nel caso concreto eccessivamente afflittiva in ragione dell’esiguità del debito e considerando anche le difficoltà di adempimento connesse ai vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in euro 800 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento delle somme dovute in forza del titolo giudiziale deve essere decorso prima di poter accertare l’inadempimento rilevante ai fini dell’ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La disposizione esclude l’uso delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo”, ovvero sussistano “altre ragioni ostative”, esimenti queste da valutarsi in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 25 giugno 2014 n. 15).
La penalità di mora può essere esclusa quando, valutate concretamente le circostanze, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; tra gli elementi rilevanti possono rientrare le condizioni del debitore pubblico e il rischio di una sanzione eccessivamente afflittiva o di una locupletazione.
Massime di principio
- Ai fini dell’ottemperanza a una condanna al pagamento, l’inadempimento può essere accertato quando il titolo è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996 e l’Amministrazione non ha pagato, neppure parzialmente.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell’Amministrazione dell’esistenza e dell’ammontare del credito, unitamente all’assenza di prova del pagamento, consente di ritenere non contestato il credito ai fini dell’ordine di adempimento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: il giudice può negarla se, in concreto, risulta manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva, considerando anche l’entità del debito e le condizioni del debitore pubblico.
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