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Ordinanza

Ordinanza n. 563/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, i) dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Trezzo sull’Adda n. 30/2026, avente ad oggetto «Disciplina degli orari degli esercizi commerciali - anno 2026», pubblicata sull’Albo Pretorio on line il 19 febbraio 2026 per quindici giorni consecutivi, come da certificato di pubblicazione che si produce quale doc. 2, nella parte in cui disciplina gli orari delle «sale giochi/scommesse» (Titolo 4°, LETT. D), ordinandone la «chiusura dalle ore 19.00 alle ore 1.00», sotto espressa comminatoria di sanzioni amministrative (Titolo 6°); ii) di ogni altro atto ad essa presupposto e conseguente, ancorché incognito, ivi espressamente compreso «il parere della Commissione comunale di cui all’art. 78 della L.R. n. 6 del 2.2.2010 espresso in data 18.2.2026»;

Giustizia amministrativa202601062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale che disciplina gli orari degli esercizi commerciali per il 2026, imponendo alle sale giochi e scommesse la chiusura dalle ore 19.00 alle ore 1.00, con previsione di sanzioni amministrative

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la parte dell'ordinanza sindacale relativa agli orari delle sale giochi e scommesse, nonché gli atti presupposti e conseguenti, incluso il parere della Commissione comunale previsto dalla normativa regionale. Dal testo dell'ordinanza cautelare non risultano specificamente esposti i singoli vizi di legittimità dedotti; la controversia concerne comunque la legittimità dell'istruttoria svolta dal Comune prima della disciplina degli orari e, in particolare, la necessità o meno di un continuo aggiornamento degli elementi istruttori.

La decisione

Il TAR, nel sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso privo di sufficienti elementi di fondatezza. Ha rilevato che erano stati acquisiti gli elementi istruttori richiesti dallo Statuto comunale e dalla legge regionale n. 6/2010, sicché la fattispecie non era sovrapponibile a quella esaminata nella precedente sentenza del TAR n. 2182/2022, relativa a un procedimento amministrativo sviluppatosi secondo modalità differenti. Il Collegio ha inoltre affermato che, acquisiti una prima volta gli elementi istruttori necessari per una completa valutazione della situazione oggetto di regolazione, non è necessario aggiornarli continuamente in assenza di indici di significativi mutamenti sopravvenuti. Non ravvisando quindi i presupposti per la tutela cautelare, ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia dell'ordinanza impugnata. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda di sospensione è stata respinta per l'assenza di sufficienti elementi di fondatezza del ricorso.

  • art. 78 l.r. Lombardia n. 6/2010

    Richiamato quale fondamento della Commissione comunale e degli adempimenti istruttori considerati dal TAR; il Collegio ha ritenuto acquisiti gli elementi istruttori richiesti dalla normativa regionale.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, al sommario esame, il ricorso non presenta sufficienti elementi di fondatezza.
  • Quando l'amministrazione abbia acquisito gli elementi istruttori necessari per una completa valutazione della situazione oggetto di regolazione, tali elementi non devono essere continuamente aggiornati, salvo che emergano indici di significativi mutamenti sopravvenuti della fattispecie.
  • La legittimità dell'istruttoria richiesta dalla disciplina normativa va valutata in concreto, tenendo conto delle modalità e delle cadenze effettivamente seguite nel procedimento; non è automaticamente applicabile un precedente riferito a un procedimento articolato diversamente.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneRegolamenti e atti amministrativi generaliOrdinanze contingibili e urgentiPartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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