Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10924/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Pavia che aveva condannato Ripa per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 640 bis c.p. Il motivo principale del ricorso era la mancata accettazione, da parte della Corte territoriale, dell'atto di appello privo di separata dichiarazione/elezione di domicilio dell'imputato ai sensi dell'art. 581 comma 1-ter c.p.p. (introdotto dal d.lgs. n.150/2022). La difesa aveva sostenuto che l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore, già effettuata nei primi gradi, era richiamata nell'atto di appello e che il difensore, ai sensi dell'art. 571 comma 3 c.p.p., potesse validamente confermare tale elezione; inoltre si invocava il principio del favor impugnationis. La Corte di legittimità ha ritenuto che la dichiarazione/elezione di domicilio sia atto di parte e che le disposizioni del d.lgs. n.150/2022 richiedano la presentazione dell'atto finalizzato alla notificazione del decreto di citazione a giudizio allegato all'atto di impugnazione, non potendo essere supplito da un mero richiamo del difensore a precedenti atti del processo di primo grado. La norma è stata interpretata come misura di selezione in ingresso delle impugnazioni e come espressione della scelta legislativa inerente alla riforma del processo in absentia.

La decisione

Il ricorso in cassazione è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente determinata in euro 3.000, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La richiesta del Pubblico Ministero di rigetto è stata accolta; la Corte ha ribadito l'applicabilità delle disposizioni introdotte dal d.lgs. n.150/2022 alle impugnazioni avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto (la sentenza di primo grado è del 27/01/2023).

Norme richiamate

  • art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. n.150/2022)

    Con l'atto di impugnazione deve essere depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto che dispone il giudizio. Si tratta di un onere di parte finalizzato a selezionare le impugnazioni e a garantire la conoscenza della sentenza da parte dell'imputato; un mero richiamo del difensore a pregressi atti non è sufficiente.

  • art. 571 comma 3 cod. proc. pen.

    Consente al difensore di proporre personalmente l'appello nell'interesse dell'imputato, ma non trasferisce all'atto difensivo la natura dell'atto di parte costituito dalla dichiarazione/elezione di domicilio; il richiamo di precedenti elezioni da parte del difensore non equivale al deposito della dichiarazione richiesto dall'art. 581 co.1-ter.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Il comma 1 ter dell'art. 581 cod. proc. pen., in attuazione del criterio di cui all'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega, introduce un'ulteriore condizione di ammissibilità dell'impugnazione: con l'atto d'impugnazione deve essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione.

    Fonte normativa della nuova regola di ammissibilità; la Relazione illustrativa chiarisce che l'obbligo va adempiuto con l'atto d'impugnazione e prevede specifiche conseguenze procedurali anche per l'impugnazione del difensore dell'imputato assente.

  • art. 585 comma 1 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione all'aumento dei termini per l'impugnazione in caso di difensore dell'imputato assente (previsto dalla normativa attuativa); utile per la verifica dei termini processuali ma non deroga all'obbligo di deposito della dichiarazione/elezione di domicilio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile o infondato; applicata nel caso concreto per determinare la sanzione pecuniaria di euro 3.000.

  • Legge delega 27 settembre 2021, n. 134

    fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione

    Fonte della delega che ha autorizzato l'introduzione dell'obbligo nell'art. 581 c.p.p.; indica l'intento legislativo di subordinare l'ammissibilità dell'impugnazione alla dichiarazione/elezione di domicilio.

  • Patto internazionale sui diritti civili e politici e Protocollo n.7 CEDU

    Richiamati per affermare che, pur riconoscendo il diritto a un riesame in sede superiore, tali strumenti non ostano a requisiti procedurali di ammissibilità introdotti dal legislatore interno, purché compatibili con i principi costituzionali e sovranazionali.

Massime di principio

  • Per gli appelli avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 è necessario depositare con l'atto di impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto che dispone il giudizio; la mancanza comporta inammissibilità.
  • La dichiarazione/elezione di domicilio è un atto di parte: un mero richiamo del difensore a precedenti elezioni di domicilio non sostituisce l'obbligo di presentare la dichiarazione richiesta dalla norma.
  • Il difensore che propone l'appello per conto dell'imputato deve assicurarsi che la dichiarazione di domicilio sia effettivamente prodotta (per esempio allegando atto firmato dall'imputato) per evitare il rischio di inammissibilità.
  • Il principio del favor impugnationis non prevale sulle condizioni di ammissibilità espressamente previste dalla legge; tali condizioni vanno interpretate e applicate conformemente alla volontà legislativa di selezionare le impugnazioni in ingresso.
  • Verificare sempre la data di pronuncia della sentenza di primo grado rispetto all'entrata in vigore della normativa (d.lgs. n.150/2022) per accertare l'applicabilità dell'obbligo; in caso di dubbio, adempiere comunque all'onere formale richiesto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.