Ordinanza n. 325/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento 1) del provvedimento della Prefettura di Cosenza prot. n. 0110419 del 28/08/2025 con cui è stata avanzata proposta di alienazione, anche ai fini di rottamazione, di n. 23 veicoli in custodia presso la Depositeria autorizzata della Ditta ricorrente al prezzo ingiusto di E. 20.605,45 (iva esclusa) che corrisponderebbe il Ministero dell’Interno mediante la Prefettura, unitamente ad ogni atto ad esso allegato; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziali, e tra questi: a) la comunicazione dell’alienazione straordinaria sul PRA di Cosenza, ove ritenuto opportune; b) le determinazioni di cui alla riunione del 23.07.2025 che conterebbero le valutazioni tecniche dei veicoli, sebbene ad oggi non conosciute; c) se necessario, la comunicazione inviata dalla Prefettura di Cosenza il 01.08.2025, nelle parti ritenute lesive; nonché per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia della Prefettura nonché della violazione dell’obbligo di trascrizione e della conseguente alienazione previsto dalla legge, con conseguente condanna delle resistenti, ognuno secondo quanto di spettanza, ad adottare entro un termine congruo gli atti dovuti (trascrizione PRA e/o avvio procedure di alienazione), e in ogni caso a procedere alla definizione e liquidazione delle somme dovute alla Ditta Meccanica F.lli Nardi S.r.l. in applicazione della convenzione stipulata e delle tariffe ivi previste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: domanda di correzione di errore materiale riferita a un'ordinanza cautelare divenuta definitiva
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto, ai sensi dell'art. 86 c.p.a., la correzione di un asserito errore materiale concernente un precedente giudizio relativo alla proposta prefettizia di alienazione, anche ai fini della rottamazione, di 23 veicoli custoditi presso la propria depositeria, nonché all'accertamento dell'inerzia prefettizia e alla liquidazione delle somme dovute in applicazione della convenzione e delle tariffe vigenti. La richiesta di correzione riguardava, secondo il giudice, una valutazione giuridica sul merito e sull'individuazione del petitum sostanziale, anziché una mera inesattezza o svista accidentale immediatamente riconoscibile dal contesto dell'atto. L'istanza era inoltre riferita a un'ordinanza cautelare ormai definitiva per mancata proposizione dell'appello cautelare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda di correzione. Ha chiarito che il procedimento di correzione dell'errore materiale riguarda esclusivamente omissioni o sviste accidentali, tali da determinare una discrepanza evidente tra la volontà del giudicante e la sua rappresentazione nell'atto, riconoscibile dal contesto stesso. Nel caso concreto, la richiesta implicava invece una valutazione giuridica di merito relativa al petitum sostanziale e non era quindi esperibile mediante correzione di errore materiale. Il giudice ha altresì rilevato che l'ordinanza cautelare cui l'istanza si riferiva era divenuta definitiva per mancato esperimento dell'appello cautelare. Nulla sulle spese.
Norme richiamate
art. 86 c.p.a.
correzione dell'errore materiale
Il procedimento è limitato alla correzione di omissioni o sviste accidentali manifeste e non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione giuridica del contenuto della decisione o del petitum sostanziale.
Massime di principio
- La correzione dell'errore materiale è ammissibile soltanto quando l'inesattezza o l'omissione costituisca una svista accidentale, immediatamente riconoscibile dal contesto dell'atto e tale da evidenziare una discrepanza tra la volontà effettiva del giudice e la sua rappresentazione formale.
- Non è esperibile il procedimento di correzione dell'errore materiale quando la richiesta imponga una valutazione giuridica sul merito della controversia o sulla qualificazione del petitum sostanziale.
- Un'ordinanza cautelare divenuta definitiva per mancata proposizione dell'appello cautelare non può essere rimessa in discussione mediante un'istanza di correzione materiale che sostanzialmente miri a modificarne il contenuto giuridico.
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