Cassazione Penale, Sentenza n. 38644/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 18/04/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva respinto il reclamo contro il decreto ministeriale dell'8/11/2022 di applicazione del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis. Sei censure: 1) errore di motivazione perché il Tribunale avrebbe parlato di "proroga" invece che di applicazione; 2) mancanza di elementi sopravvenuti rispetto all'ordinanza di revoca del 7/4/2017 (art. 41-bis comma 2-sexies); 3) assenza dei presupposti per l'applicazione del 41-bis; 4) motivazione apparente circa i presupposti; 5) mancanza di prova di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, anche alla luce del positivo percorso detentivo; 6) illegittimità costituzionale per attribuzione di competenza speciale al Tribunale di Sorveglianza di Roma (art. 2, comma 25, lett. g), L. 15/7/2009 n.94) che violerebbe l'art. 102 Cost.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma. Motivazioni principali: 1) il riferimento alla "proroga" è un vizio di forma non sostanziale: il Tribunale ha effettivamente valutato se nel decreto ministeriale vi fossero "elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti" (art. 41-bis, comma 2); 2) l'ordinanza ha individuato elementi sopravvenuti rispetto al 2017, tra cui acquisizioni istruttorie e intercettazioni successive (es. ordinanza cautelare 30/4/2021); 3) la valutazione delle intercettazioni e degli elementi indiziari non è in contrasto con legge: la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità (solo carenza totale o mera apparenza della motivazione) e ritiene la motivazione del Tribunale solida e non manifestamente illogica; 4) il positivo comportamento carcerario non è decisivo né sufficiente a escludere collegamenti attuali; 5) la questione di competenza territoriale è infondata alla luce della giurisprudenza costituzionale che non considera violazione del divieto di giudici speciali la previsione di competenza speciale; 6) condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen. comma 2
"elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva"
Per il decreto applicativo del 41-bis è necessario che emergano elementi che facciano ritenere l'esistenza di collegamenti tra il detenuto e l'organizzazione; il Tribunale ha verificato la presenza di tali elementi nelle intercettazioni e in altri atti istruttori
art. 41-bis ord. pen. comma 2-bis
"la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno"
Nel caso di proroga va valutata la persistenza della capacità di mantenere collegamenti; il giudice ha distinto l'applicazione iniziale dalla proroga ma ha ritenuto la valutazione sostanzialmente coerente con gli elementi acquisiti
art. 41-bis ord. pen. comma 2-sexies
Limita il sindacato in Cassazione alle questioni di violazione di legge e richiede che il ricorso per cassazione in materia 41-bis sia circoscritto a vizi di legge, con possibilità di sindacare solo carenza totale o mera apparenza della motivazione
art. 616, comma 1 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di decisione sfavorevole al ricorrente; applicata dalla Corte nella pronuncia
art. 2, comma 25, lett. g), L. 15/7/2009 n. 94
Ha attribuito competenza speciale al Tribunale di Sorveglianza di Roma per i reclami relativi ai provvedimenti 41-bis; la Corte ritiene la previsione compatibile con l'art. 102 Cost. secondo la giurisprudenza costituzionale
art. 102 Cost.
Richiamato dal ricorrente per contestare la competenza speciale; la Corte conferma che, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la previsione di competenza speciale non integra violazione del divieto di giudici straordinari o speciali
Massime di principio
- Errori formali nella dizione del provvedimento (es. riferimento alla "proroga" anziché all'"applicazione") non invalidano la decisione se la valutazione sostanziale rispetta lo schema legale richiesto
- Per la rinnovata applicazione del 41-bis dopo una revoca sono necessari elementi sopravvenuti o non valutati in precedenza: valutazioni basate su intercettazioni e acquisizioni successive possono costituire tali elementi
- Il sindacato del giudice di legittimità in materia 41-bis è limitato: è consentito solo per violazione di legge e per vizi della motivazione nei casi di totale carenza o mera apparenza; non è consentito rimettere in discussione la valutazione probatoria ordinaria salvo manifesta illogicità
- Il buon comportamento in carcere e i successi detentivi non escludono automaticamente il pericolo di mantenimento di collegamenti esterni; il giudice valuta complessivamente indizi e contesto familiare/organizativo
- La previsione di competenza speciale per taluni reclami non viene di per sé considerata incostituzionale se compatibile con la giurisprudenza costituzionale sul divieto di giudici speciali
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