Sentenza del 17/07/2019 n. 19182 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva acquistato terreni agricoli beneficiando delle agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs. n. 99/2004. L'Agenzia delle Entrate ha disconosciuto il beneficio perché l'amministratore M.G. non risultava iscritto nella gestione previdenziale e assistenziale agricola, richiedendo le imposte ipotecaria e catastale in misura ordinaria. La società ha sostenuto: che fosse applicabile il D.Lgs. n. 99/2004, art. 2, comma 4, anziché il comma 4-bis; che dovesse prevalere la sostanza sulla forma, poiché l'amministratore aveva comunque versato contributi all'INPS; e che, in subordine, l'imposta di registro dovesse essere rideterminata con aliquota dell'8% anziché del 15%.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che, per una società di capitali, il beneficio previsto dall'art. 2, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 99/2004 richiede che almeno un amministratore sia coltivatore diretto e sia iscritto nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola. Il semplice versamento di contributi INPS riferiti a un diverso titolo, nonché la mancata iscrizione nella gestione agricola, non sono sufficienti. La Corte ha inoltre ritenuto che la CTR avesse implicitamente respinto anche la domanda subordinata di rideterminazione dell'imposta. La società è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate 7.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito, e a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, comma 3
Le società di persone, cooperative e di capitali [...] sono considerate imprenditori agricoli professionali [...] quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
La norma individua i requisiti per qualificare una società di capitali come imprenditore agricolo professionale, tra cui il possesso della relativa qualifica da parte di almeno un amministratore.
D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 2, comma 4
Alle società agricole di cui all'art. 1, comma 3, sono riconosciute le agevolazioni tributarie [...] stabilite [...] a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
La disposizione riconosce alle società agricole le agevolazioni previste per i coltivatori diretti, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa.
D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 2, comma 4-bis
Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto [...] iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.
Per le società di capitali, la qualifica di coltivatore diretto dell'amministratore deve essere accompagnata dall'iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale agricola. Il requisito è sostanziale e non può essere sostituito dal versamento di contributi effettuato per un diverso rapporto o titolo.
Art. 2135 c.c.
È richiamato quale riferimento per la definizione delle attività agricole che devono costituire oggetto esclusivo dell'attività sociale.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, parte prima, art. 1, nota 1
La società aveva invocato questa disposizione per chiedere in subordine l'applicazione dell'aliquota dell'8% sull'imposta di registro; la richiesta è stata considerata implicitamente respinta con la conferma dell'atto impositivo.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione fiscale per società agricole è subordinata a requisiti soggettivi e previdenziali specifici, tali requisiti devono risultare formalmente e concretamente posseduti alla data rilevante; il solo svolgimento di attività agricola o il pagamento di contributi non agricoli non è sufficiente.
- Per le società di capitali, la qualifica dell'amministratore e la sua iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale agricola costituiscono condizioni autonome e cumulative per ottenere l'agevolazione prevista dall'art. 2, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 99/2004.
- Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma non consente di ignorare un requisito espressamente previsto dalla legge quando esso è collegato a una specifica iscrizione previdenziale.
- Se il giudice conferma integralmente l'atto impositivo, la richiesta subordinata di applicare un'aliquota inferiore può ritenersi implicitamente respinta, senza che sia necessaria una trattazione separata ed esplicita.
- Prima di utilizzare un'agevolazione, una società agricola deve verificare e documentare tempestivamente sia la qualifica dell'amministratore sia l'iscrizione nella gestione previdenziale agricola richiesta dalla norma.
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