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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22129/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza che aveva escluso la sussistenza dei gravi indizi per la partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90) limitando la misura cautelare a domiciliari per il Giosuè Paride. Il Procuratore contestava violazione di legge e vizi logico-motivazionali per avere il Tribunale omesso di valutare elementi decisivi: uso continuativo di telefoni cellulari per contatti tra sodali, vincoli parentali fra partecipi, disponibilità di abitazioni come luogo di spaccio e deposito, condivisione di mezzi di trasporto, il ruolo organizzativo e finanziario del Castellaneta, la circolarità dei rapporti con fornitori (anche il coinvolgimento di Giosuè Paride come fornitore saldato tramite terzi) e le risultanze di intercettazioni e osservazioni di polizia giudiziaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il ricorso del Procuratore, ha ritenuto viziata la motivazione del Tribunale del riesame (valutazioni frammentate, apodittiche e non coerenti rispetto al compendio probatorio), ha richiamato i principi giurisprudenziali su come valutare la sussistenza dell'associazione finalizzata al narcotraffico (ripetizione dei reati-fine, continuità e sistematicità, ruolo del fornitore e trasformazione del rapporto commerciale in vincolo associativo) e ha accolto il ricorso. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale del riesame di Potenza per un nuovo giudizio di merito conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990, art. 74

    Norma contestata relativa all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte sottolinea che la valutazione della partecipazione associativa richiede considerazione della continuità, organizzazione stabile e ruoli tra i partecipi, e che i molteplici indizi possono configurare gravi indizi di colpevolezza.

  • DPR 309/1990, art. 73

    Riferimento ai reati-fine (traffico di stupefacenti): la Corte ricorda che la commissione dei reati-fine non prova automaticamente l'associazione, ma la ripetuta commissione in concorso costituisce indice grave, preciso e concordante della partecipazione associativa.

  • Codice di procedura penale, disposizioni di attuazione, art. 173 comma 1

    Richiamata in relazione alle censure di ammissibilità del ricorso sulla base delle norme processuali in tema di impugnazioni; la Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile.

  • Codice di procedura penale, art. 275 comma 3

    Presunzione applicabile ad alcuni reati; la Corte ha affermato che quando opera tale presunzione e non risulta superata, la contestazione dell'esclusione della gravità indiziaria da parte del riesame giustifica l'impugnazione e la riviviscenza della presunzione per un nuovo giudizio.

  • Codice di procedura penale, art. 192 comma secondo

    La Corte ha osservato che i criteri richiesti per il giudizio di merito ai sensi di art. 192(2) non sono applicabili pedissequamente nella valutazione dei gravi indizi ai fini delle misure cautelari, essendo per queste ultime sufficiente un giudizio di qualificata probabilità.

  • Codice di procedura penale, art. 273 comma primo-bis

    Richiamato nel contesto della distinzione tra prove richieste per il giudizio di merito e le esigenze probatorie per le misure cautelari; la Corte segnala che l'art. 192(2) non è richiamato dall'art. 273(1-bis) e quindi non deve essere considerato vincolante per la valutazione dei gravi indizi cautelari.

Massime di principio

  • Il ricorso del Pubblico Ministero contro un provvedimento di riesame che esclude la gravità indiziaria è ammissibile quando ricorra la presunzione prevista dall'art. 275(3) c.p.p. e questa non sia stata concretamente superata.
  • Nell'ambito di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti la ripetuta commissione di reati-fine in concorso con altri partecipi costituisce indizio grave, preciso e concordante della partecipazione associativa; ciò può essere superato solo con prova contraria solida, non con la sola allegazione di breve durata dei rapporti.
  • Per l'adozione delle misure cautelari il livello probatorio richiesto (gravi indizi) è più basso rispetto a quello del giudizio di merito (art. 192(2) c.p.p.); pertanto elementi come intercettazioni, osservazioni, disponibilità di luoghi e modalità operative ripetute possono essere sufficienti a fondare la misura.
  • La valutazione giudiziale deve essere coerente, logica e contestualizzata: omissioni o argomentazioni frammentarie e contraddittorie sulla totalità del compendio probatorio espongono il provvedimento al rischio di annullamento in Cassazione.
  • Elementi quali uso continuativo di mezzi di comunicazione, rapporti familiari o di prossimità, messa a disposizione di abitazioni per deposito/spaccio, condivisione di mezzi e circolarità di rapporti economici e debiti saldati tramite terzi sono indicatori rilevanti per configurare un vincolo associativo quando emergono in modo sistematico.
  • La trasformazione di un rapporto fornitore-acquirente in un vincolo associativo richiede la prova della coscienza e volontà di partecipare al programma criminoso; elementi utili sono la continuità delle forniture, l'importanza economica delle transazioni e l'interdipendenza operativa nel sodalizio.

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