Cassazione Civile, Ordinanza n. 11102/2025 del 28/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa all'omesso versamento di contributi consortili per l'anno 2011, emessa in favore di un consorzio di bonifica. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ma in appello la decisione era stata riformata. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi. Ha dedotto, in sintesi: violazione delle norme in tema di contributi di bonifica e di riparto dell'onere della prova, sostenendo che il consorzio non avesse provato i presupposti della debenza; nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o insufficiente, perché il giudice aveva fondato la decisione su opere future o su interventi riferiti ad anni successivi al 2011; omesso esame di fatti decisivi relativi all'assenza di opere nel 2011; omessa pronuncia sulle domande riproposte in appello incidentale, in particolare sull'errato calcolo del contributo in base al reddito catastale e su ulteriori profili di illegittimità della pretesa; infine, ha dedotto l'illegittimità della cartella per mancato invio del sollecito di pagamento.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo e il quarto motivo di ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo sulla motivazione apparente della sentenza di merito, perché la Commissione regionale aveva affermato la debenza del contributo richiamando genericamente interventi del consorzio e un programma di opere triennale 2014-2016, senza spiegare in modo concreto e verificabile quali opere fossero state eseguite nel 2011 e quali prove ne dimostrassero l'effettiva rilevanza per l'annualità oggetto della cartella. Ha inoltre accolto il motivo di omessa pronuncia sulle doglianze relative all'errato calcolo del contributo in base al reddito catastale. Sono stati invece rigettati il primo, l'ottavo e il nono motivo; gli altri sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
viene utilizzato come base per i diversi vizi denunciabili in cassazione: violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che il consorzio deve provare i presupposti della pretesa quando manchino piano di classifica e presunzione di beneficio.
art. 115 c.p.c.
invocato sul principio di disponibilità delle prove; la Corte richiama la necessità che il giudice motivi in modo coerente sulle risultanze istruttorie.
art. 116 c.p.c.
invocato sul libero apprezzamento delle prove; la Corte censura la motivazione del giudice di merito perché apodittica e non ancorata al quadro probatorio.
art. 36 d.lgs. 546/1992
richiamato per il requisito della motivazione della sentenza tributaria; la Corte lo collega al divieto di motivazione apparente.
art. 132 c.p.c.
richiamato per il contenuto della sentenza; la Corte afferma che la motivazione deve essere effettiva e comprensibile.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per la motivazione della decisione; la Corte esige l'esplicitazione del percorso logico seguito.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 1 R.D. 13 febbraio 1933 n. 215
richiamato dalle parti nella disciplina generale della bonifica e dei consorzi.
art. 3, comma 2, R.D. 13 febbraio 1933 n. 215
«con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, si provvede alla delimitazione del Comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica [...] e del territorio gravato dall'onere di contributo»
la Corte lo richiama nel quadro della disciplina dei comprensori soggetti a contribuzione consortile.
art. 4 R.D. 13 febbraio 1933 n. 215
«per ciascun Comprensorio classificato deve essere redatto il piano generale di bonifica»
serve a individuare il piano generale di bonifica come strumento di programmazione delle opere e dei benefici attesi.
art. 10 R.D. 13 febbraio 1933 n. 215
«nella spesa delle opere di competenza statale [...] sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica»
costituisce il fondamento della debenza del contributo legata al beneficio diretto e immediato arrecato all'immobile.
art. 860 c.c.
richiamato come norma che collega il contributo consortile al vantaggio fondiario derivante dalla bonifica.
art. 25, comma 2, d.lgs. 546/1992
richiamato per affermare che i fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d'ufficio nel processo tributario.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
la Corte esclude l'improcedibilità del ricorso per mancata produzione del fascicolo di parte, quando esso sia già acquisito al fascicolo d'ufficio del giudizio tributario.
art. 369, comma 3 c.p.c.
richiamato per la trasmissione del fascicolo d'ufficio alla Corte di cassazione.
Massime di principio
- In materia di contributi consortili di bonifica, il presupposto della debenza è il conseguimento, da parte dell'immobile, di un beneficio diretto e immediato dalle opere di bonifica; quando il piano di classifica e il perimetro di contribuenza siano provati, può operare una presunzione iuris tantum di debenza, ma in loro assenza il consorzio deve provare sia la proprietà dell'immobile nel comprensorio sia il concreto vantaggio arrecato dalle opere eseguite.
- Se il contribuente contesta l'esistenza o l'efficacia del piano generale di bonifica o del piano di classifica, il giudice deve verificare in concreto l'effettiva esecuzione delle opere e l'effettivo beneficio per il fondo, senza potersi limitare a richiami generici a interventi programmati o a manutenzioni asseritamente svolte in epoche diverse da quella oggetto della pretesa.
- La motivazione della sentenza tributaria è apparente quando si risolve in affermazioni generiche, apodittiche o svincolate dalle specifiche risultanze istruttorie; il giudice deve dare conto, in modo comprensibile e coerente, delle prove utilizzate e del percorso logico che sorregge la decisione.
- L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione ritualmente riproposta in appello integra nullità della sentenza quando il giudice non esamini un capo autonomo della controversia.
- Il mancato invio di un sollecito di pagamento, quando esso costituisca una mera facoltà dell'ente e non un presupposto necessario della riscossione, non determina di per sé l'illegittimità della successiva cartella di pagamento.
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