Cassazione Penale, Sentenza n. 16486/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente proponeva revocazione della confisca di prevenzione disposta dal Tribunale di Chieti il 29/07/2014, sostenendo di essere la reale proprietaria degli immobili confiscati e che questi erano stati fittiziamente intestati in nome suo dal padre Felice. Il ricorso in Cassazione deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 28 del d.lgs. n.159/2011: in particolare si contestava la declaratoria di inammissibilità per tardività della produzione di una sentenza civile che attestava l'interposizione reale, sostenendo che il termine semestrale per proporre l'istanza di revocazione doveva decorrere dalla definitività della sentenza penale di assoluzione (e non dalla data della sentenza civile), e che l'assoluzione e la prova civile avrebbero dovuto far ritenere superata la presunzione di disponibilità degli immobili da parte del proposto.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo in parte tardivo e in parte meramente reiterativo. Ha confermato che la Corte d'Appello aveva correttamente dichiarato la tardività della produzione della sentenza civile rispetto al termine semestrale previsto dall'art. 28 d.lgs. 159/2011; il termine semestrale decorre dalla definitività della singola pronuncia di novità e non può essere rinviato in base all'esito di altre pronunce che l'istante decide di attendere. Ha inoltre ribadito che l'assoluzione penale non determina automaticamente la revoca della confisca di prevenzione, salvo che il fatto escluso in sede penale sia esattamente lo stesso posto a fondamento del giudizio di pericolosità. Nel caso concreto l'assoluzione della Di Fazio non eliminava il complessivo quadro di illiceità riferibile al padre, né le declaratorie di prescrizione rilevate in altri capi. Per effetto dell'inammissibilità il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 28, decreto legislativo n. 159/2011 (codice antimafia)
Il termine semestrale per proporre l'istanza di revocazione decorre dalla definitività dell'elemento di novità; se vi sono più pronunciamenti (civili o penali) distinti, il termine va computato dalla definitività di ciascuno senza possibilità di proroga o di spostamento per attendere l'esito di altri giudizi.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Usato per il riassunto del motivo in cassazione (richiamo al contenuto unico del motivo di impugnazione secondo la disciplina delle impugnazioni).
art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.
Norma che disciplina i casi di inammissibilità del ricorso per cassazione nei motivi meramente reiterativi o manifestamente infondati; invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di infliggere ammenda in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e all'ammenda di euro 3.000,00.
Giurisprudenza citata: Sez. 2, n. 15650 del 14/02/2019 (Rv. 275778 - 01)
Principio secondo cui l'assoluzione penale non determina automaticamente la revoca della misura di prevenzione se il fatto escluso non coincide esattamente con quello su cui si fonda la pericolosità; non sussiste incompatibilità tra giudicati penali e misure di prevenzione quando i profili siano diversi.
Massime di principio
- Il termine semestrale previsto dall'art. 28 d.lgs. 159/2011 per proporre l'istanza di revocazione è perentorio: ciascun elemento di novità (sentenza civile o penale) determina l'inizio del proprio termine di sei mesi dalla definitività; non è consentito rimandare il decorso in attesa di ulteriori pronunce.
- La semplice intervenuta assoluzione penale non comporta automaticamente la revoca della confisca di prevenzione: la revoca è possibile solo se la sentenza che assolve esclude il medesimo fatto che aveva fondato il giudizio di pericolosità.
- La tardiva produzione di una sentenza civile che si vorrebbe far valere come fatto nuovo per la revocazione può determinare l'inammissibilità dell'istanza se presentata oltre il semestre dalla definitività di quella sentenza.
- Se l'istante dispone di più elementi di novità, la strategia corretta è proporre tempestivamente le istanze di revocazione connessamente alla definitività di ciascuna pronuncia; in alternativa è possibile la riunione delle istanze se pendenti, ma non lo spostamento del termine perentorio.
- Motivi nuovi di diritto o nuove prospettazioni non costituenti prova sopravvenuta non sono ammissibili nella sede di revocazione della misura di prevenzione; la fase è riservata a fatti nuovi e sopravvenuti, non a rielaborazioni giuridiche.
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