Sentenza n. 15843/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 286/20/CIR, recante Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia relative ai servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa Bitstream rame e Bitstream NGA per gli anni 2019 e 2020, pubblicata sul sito istituzionale di AGCom in data 1 settembre 2020, non notificata; di ogni altro atto al predetto antecedente conseguente connesso o presupposto ivi espressamente inclusa ove occorrer possa la delibera di consultazione pubblica, n. 195/19/CIR nonché, per gli elementi di prezzo da essa mutuati la delibera 284/20/CIR, comunque impugnata da Fastweb con autonomo ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera AGCom di approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia per i servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa Bitstream rame e Bitstream NGA per gli anni 2019 e 2020, nonché atti presupposti e connessi
Esito
La controversia
Fastweb ha impugnato la delibera AGCom n. 286/20/CIR e, con motivi aggiunti, gli atti presupposti e connessi, contestando le determinazioni tariffarie relative alle offerte di riferimento Bitstream rame e Bitstream NGA per il 2019 e il 2020. In particolare, la controversia riguardava la correttezza tecnica e metodologica della quantificazione dei costi del collaudo, delle attività di configurazione logica dei servizi Bitstream e dei kit per il servizio Bitstream. Il testo non riporta il dettaglio dei singoli motivi di legittimità dedotti. Dopo la verificazione disposta nel corso del giudizio, Fastweb ha depositato il 2 ottobre 2026 una dichiarazione di rinuncia al ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, rilevando che né l’amministrazione né la controinteressata si erano opposte. Ha compensato integralmente le spese di lite, in ragione della particolare complessità e delicatezza della controversia. Ha liquidato al collegio di verificazione un compenso complessivo di euro 40.000,00, oltre oneri e accessori di legge, comprensivo dell’anticipo già versato, ponendolo a carico della ricorrente e disponendone la ripartizione in parti uguali tra i componenti.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
in assenza di opposizione dell’amministrazione e della controinteressata, sussistono i presupposti per dichiarare estinto il giudizio per intervenuta rinuncia, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso, non opponendosi l’amministrazione e la controinteressata, comporta l’estinzione del giudizio.
art. 306, ultimo comma, c.p.c.
quanto alle spese della verificazione, tenuto conto del considerevole valore della vicenda amministrativa, dell’elevato livello di qualificazione delle prestazioni svolte, della notevole complessità dei quesiti sottoposti ai verificatori e della completezza ed esaustività dell’indagine compiuta, le stesse devono essere liquidate, in via equitativa e secondo l’apprezzamento discrezionale del Collegio (Cons. di Stato, 27 ottobre 2025, n. 8284), in complessivi euro 40.000,00, oltre oneri e accessori di legge, somma comprensiva dell’anticipo già versato, e sono poste a carico della società ricorrente ai sensi dell’art. 306, ultimo comma, c.p.c.
Le spese della verificazione sono liquidate equitativamente dal giudice considerando valore della controversia, qualificazione e complessità della prestazione e completezza dell’indagine; nel caso concreto sono state poste a carico della parte ricorrente.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio quando non vi sia opposizione dell’amministrazione o della controinteressata.
- Le spese di verificazione possono essere liquidate equitativamente considerando il valore della controversia, la qualificazione delle prestazioni, la complessità dei quesiti e la completezza dell’indagine; il giudice può porle a carico della parte ricorrente.
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