Cassazione Penale, Sentenza n. 29555/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Perugia aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta da un condannato avverso la sentenza di condanna confermata in appello per appropriazione indebita relativa a un'autovettura presa a noleggio. Nel ricorso per cassazione il condannato deduceva: 1) violazione di legge con riferimento agli artt. 629 e 630 c.p.p., sostenendo che il giudice della revisione non avrebbe valutato un elemento decisivo, cioè il fatto che il contratto di noleggio dell'autovettura fosse intestato esclusivamente a un terzo, già originariamente coimputato e poi assolto; 2) plurimi vizi motivazionali, perché la Corte territoriale avrebbe dichiarato inammissibile la revisione limitandosi a un richiamo astratto alla giurisprudenza, senza una previa delibazione degli elementi documentali prodotti; 3) istanza di sospensione dell'esecuzione per asserito danno grave e irreparabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione. Ha affermato che le prove dedotte come nuove non erano tali, perché la questione della riferibilità del contratto di noleggio al terzo e dell'estraneità del condannato al rapporto contrattuale era già stata esaminata nel giudizio di merito; inoltre, la documentazione prodotta non era comunque idonea, da sola o unitamente alle altre prove, a ribaltare il giudizio di colpevolezza. È stata quindi confermata la legittimità della valutazione preliminare compiuta dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 634 c.p.p., ritenuta adeguatamente motivata e immune da vizi logici. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 630 c.p.p.
Le prove nuove rilevanti ai fini della revisione comprendono anche quelle non acquisite o non valutate nel precedente giudizio, purché idonee, da sole o con le altre, a ribaltare il giudizio di colpevolezza.
art. 634 c.p.p.
L'inammissibilità della richiesta di revisione ricorre quando le ragioni poste a fondamento sono, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica sull'esito del giudizio; in tale fase è consentita una delibazione sommaria ma non un apprezzamento pieno di merito.
art. 629 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente come norma processuale di riferimento della revisione, in collegamento con l'asserita violazione dell'istituto.
art. 646 c.p.
Norma incriminatrice del reato per cui il condannato era stato giudicato responsabile, appropriazione indebita.
artt. 529, 530 e 531 c.p.p.
Richiamati per indicare l'esito al quale le prove nuove dovrebbero condurre in caso di revisione, cioè il proscioglimento.
Massime di principio
- In tema di revisione, sono "prove nuove" solo quelle sopravvenute, scoperte dopo la sentenza definitiva, o non acquisite/non valutate nel giudizio precedente, purché non già prese in considerazione nemmeno implicitamente e purché abbiano una concreta idoneità a scardinare il giudicato.
- La verifica di ammissibilità della revisione ex art. 634 c.p.p. è una delibazione preliminare e sommaria: il giudice deve controllare l'astratta persuasività, congruenza e non manifesta inconferenza delle prove addotte, ma non può anticipare il pieno giudizio di merito riservato alla revisione.
- La documentazione che si limita a riproporre circostanze già esaminate nel processo di cognizione non integra prova nuova ai fini della revisione, anche se presentata sotto forma di elemento apparentemente diverso o formalmente non acquisito.
- La declaratoria di inammissibilità della revisione è legittima quando la prova addotta risulti ictu oculi incapace di incidere sull'impianto probatorio della condanna; in cassazione tale valutazione è censurabile solo per illogicità o inadeguatezza manifesta della motivazione.
- Nel giudizio preliminare di revisione, il confronto tra prove nuove e prove già acquisite deve essere realistico e ancorato al concreto quadro processuale, potendo il giudice rilevare l'inconferenza o l'inaffidabilità evidente della prova dedotta.
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