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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30261/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Ancona (conferma del Tribunale di Ancona 11/01/2022) per la condanna relativa, fra gli altri reati, alla violazione dell'art. 6, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (mancata esibizione di documenti di identificazione). Il fatto: controllo di polizia del 29/07/2019 dopo il prelevamento di merce da uno scaffale senza pagamento; il ricorrente non esibì documenti, compreso il permesso di soggiorno, poi accertato in Questura. Il ricorrente ha proposto due motivi in cassazione: (1) carenza di motivazione sull'elemento soggettivo della contravvenzione, sostenendo che l'omessa esibizione derivava da uscita repentina da casa per un litigio e che si era offerto di accompagnare gli agenti a casa per mostrare i documenti; (2) vizio di eccessività/abnormità della pena, considerato che dopo il 2013 non aveva commesso analoghe violazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la contravvenzione prevista dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. 286/1998 è sanzionabile anche a titolo di colpa e la circostanza di essere uscito di casa in fretta non esclude la colpevolezza. Il secondo motivo è inammissibile perché la determinazione della pena, motivata con riferimento ai criteri dell'art. 133 cod. pen. e alla personalità e ai precedenti dell'imputato, è insindacabile in questa sede. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3

    La mancata esibizione, senza giustificato motivo, del passaporto o di altro documento di identificazione, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, integra la contravvenzione e può essere sanzionata anche a titolo di colpa; va tuttavia distinta la posizione dello straniero irregolare che non può essere tenuto ad esibire documenti incompatibili con la sua condizione.

  • Codice penale, art. 131-bis

    Richiamato dal ricorrente come possibile causa di non punibilità (ma il motivo è stato respinto dalla Corte d'Appello e non è stato ritenuto fondato in cassazione).

  • Codice penale, art. 133

    Criteri di determinazione della pena: se la pena è motivata con specifico riferimento ai parametri dell'art. 133 cod. pen. e valutati i criteri soggettivi e oggettivi (funzione rieducativa, retributiva e preventiva), la decisione sulla quantificazione della pena è insindacabile in sede di legittimità, salvo vizio di motivazione.

  • Giurisprudenza - Sez. U. n. 45801 del 29/10/2003 (Mesky)

    «integra il reato previsto dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 ... la mancata esibizione, senza giustificato motivo, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, del passaporto o di altro documento di identificazione, da parte del cittadino straniero ... mentre non integra ... l'omessa esibizione, da parte dello straniero immigrato clandestinamente in Italia, del permesso o della carta di soggiorno ... in quanto il possesso di uno di questi ultimi documenti è inconciliabile con la condizione stessa di "straniero clandestino" e, conseguentemente, ne è inesigibile l'esibizione»

    La Corte ha richiamato questo principio per sottolineare che l'integralità della fattispecie comprende anche forme colpose e che mancano giustificazioni idonee nell'ipotesi del ricorrente.

  • Giurisprudenza - Sez. n. 35100 del 27/06/2019 (Torre)

    «l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art.133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena»

    La Corte ha richiamato questo principio per motivare che la pena inflitta, essendo ancorata al medio edittale, è adeguatamente giustificata dalla valutazione della personalità e dei precedenti dell'imputato e quindi non censurabile in cassazione.

Massime di principio

  • L'omessa esibizione di documenti di identificazione richiesta da pubblici ufficiali può essere punita anche in caso di condotta colposa: l'assenza dei documenti per dimenticanza o per essere usciti in fretta non costituisce automaticamente giustificazione.
  • Per escludere responsabilità occorre fornire una giustificazione oggettivamente valida ed idonea a escludere la colpa; mere giustificazioni descrittive, prive di elementi probatori, difficilmente prevalgono.
  • I motivi di cassazione che sostanzialmente chiedono la rivalutazione del giudizio di fatto (es. valutazione delle prove, credibilità, apprezzamento della condotta) sono spesso inammissibili o manifestamente infondati.
  • La determinazione della pena rientra nel discrezionale apprezzamento del giudice quando è motivata con specifico riferimento ai criteri dell'art. 133 cod. pen.; se la motivazione è corretta e fa riferimento a personalità e precedenti dell'imputato, la Cassazione non riesamina la quantificazione.
  • Quando si impugna in Cassazione è utile concentrare i rilievi su vizi di diritto e di motivazione formale (omessa o contraddittoria motivazione sui criteri di legge) piuttosto che su mera riconsiderazione dei fatti.

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