Cassazione Penale, Sentenza n. 30261/2024 del 23/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Ancona (conferma del Tribunale di Ancona 11/01/2022) per la condanna relativa, fra gli altri reati, alla violazione dell'art. 6, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (mancata esibizione di documenti di identificazione). Il fatto: controllo di polizia del 29/07/2019 dopo il prelevamento di merce da uno scaffale senza pagamento; il ricorrente non esibì documenti, compreso il permesso di soggiorno, poi accertato in Questura. Il ricorrente ha proposto due motivi in cassazione: (1) carenza di motivazione sull'elemento soggettivo della contravvenzione, sostenendo che l'omessa esibizione derivava da uscita repentina da casa per un litigio e che si era offerto di accompagnare gli agenti a casa per mostrare i documenti; (2) vizio di eccessività/abnormità della pena, considerato che dopo il 2013 non aveva commesso analoghe violazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la contravvenzione prevista dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. 286/1998 è sanzionabile anche a titolo di colpa e la circostanza di essere uscito di casa in fretta non esclude la colpevolezza. Il secondo motivo è inammissibile perché la determinazione della pena, motivata con riferimento ai criteri dell'art. 133 cod. pen. e alla personalità e ai precedenti dell'imputato, è insindacabile in questa sede. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3
La mancata esibizione, senza giustificato motivo, del passaporto o di altro documento di identificazione, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, integra la contravvenzione e può essere sanzionata anche a titolo di colpa; va tuttavia distinta la posizione dello straniero irregolare che non può essere tenuto ad esibire documenti incompatibili con la sua condizione.
Codice penale, art. 131-bis
Richiamato dal ricorrente come possibile causa di non punibilità (ma il motivo è stato respinto dalla Corte d'Appello e non è stato ritenuto fondato in cassazione).
Codice penale, art. 133
Criteri di determinazione della pena: se la pena è motivata con specifico riferimento ai parametri dell'art. 133 cod. pen. e valutati i criteri soggettivi e oggettivi (funzione rieducativa, retributiva e preventiva), la decisione sulla quantificazione della pena è insindacabile in sede di legittimità, salvo vizio di motivazione.
Giurisprudenza - Sez. U. n. 45801 del 29/10/2003 (Mesky)
«integra il reato previsto dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 ... la mancata esibizione, senza giustificato motivo, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, del passaporto o di altro documento di identificazione, da parte del cittadino straniero ... mentre non integra ... l'omessa esibizione, da parte dello straniero immigrato clandestinamente in Italia, del permesso o della carta di soggiorno ... in quanto il possesso di uno di questi ultimi documenti è inconciliabile con la condizione stessa di "straniero clandestino" e, conseguentemente, ne è inesigibile l'esibizione»
La Corte ha richiamato questo principio per sottolineare che l'integralità della fattispecie comprende anche forme colpose e che mancano giustificazioni idonee nell'ipotesi del ricorrente.
Giurisprudenza - Sez. n. 35100 del 27/06/2019 (Torre)
«l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art.133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena»
La Corte ha richiamato questo principio per motivare che la pena inflitta, essendo ancorata al medio edittale, è adeguatamente giustificata dalla valutazione della personalità e dei precedenti dell'imputato e quindi non censurabile in cassazione.
Massime di principio
- L'omessa esibizione di documenti di identificazione richiesta da pubblici ufficiali può essere punita anche in caso di condotta colposa: l'assenza dei documenti per dimenticanza o per essere usciti in fretta non costituisce automaticamente giustificazione.
- Per escludere responsabilità occorre fornire una giustificazione oggettivamente valida ed idonea a escludere la colpa; mere giustificazioni descrittive, prive di elementi probatori, difficilmente prevalgono.
- I motivi di cassazione che sostanzialmente chiedono la rivalutazione del giudizio di fatto (es. valutazione delle prove, credibilità, apprezzamento della condotta) sono spesso inammissibili o manifestamente infondati.
- La determinazione della pena rientra nel discrezionale apprezzamento del giudice quando è motivata con specifico riferimento ai criteri dell'art. 133 cod. pen.; se la motivazione è corretta e fa riferimento a personalità e precedenti dell'imputato, la Cassazione non riesamina la quantificazione.
- Quando si impugna in Cassazione è utile concentrare i rilievi su vizi di diritto e di motivazione formale (omessa o contraddittoria motivazione sui criteri di legge) piuttosto che su mera riconsiderazione dei fatti.
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