Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13402/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. e per vizio di motivazione in relazione alla riconduzione del capo S) a delitto di cui all'art. 318 c.p. (corruzione). Ha contestato che la Corte d'appello, in sede di rinvio dalla Cassazione, si sia limitata a rieffettuare valutazioni già ritenute insufficienti dai giudici di legittimità, valorizzando conversazioni intercettate e dichiarazioni di terzi (in particolare di Giovanni Baglio) che, secondo la difesa, indicano solo aspettative o comportamenti estranei allo schema corruttivo (consigli per consorziare la società, assunzioni non concretizzate) e non costituiscono prova di un patto corruttivo tra Lipari e gli Iannello; inoltre è stato invocato il giudicato assolutorio nei confronti di terzi (Medico Cataldo) come fattore che renderebbe irrilevanti alcune captazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità del motivo. Ha ritenuto che la Corte d'appello, in sede di rinvio, avesse compiutamente colmato la lacuna motivazionale indicata nella sentenza di annullamento, fornendo una ricostruzione articolata e coerente del compendio probatorio (conversazioni intercettate nella loro sequenza, dichiarazioni del tecnico comunale, contesto procedurale della gara) idonea a fondare la conclusione sulla sussistenza del patto corruttivo ricollegabile all'art. 318 c.p. La Cassazione ha altresì ricordato che l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è valutazione di merito non sindacabile salvo travisamento della prova. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e Lipari condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; la pronuncia impugnata (conferma della responsabilità e della pena - tre anni di reclusione - disposta in sede di appello) resta operante.

Norme richiamate

  • art. 318 cod. pen.

    Norma ricondotta alla fattispecie S): disciplina la corruzione per un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; la Corte d'appello lo ha ritenuto applicabile per la riqualificazione del comportamento contestato a Lipari come patto corruttivo consistente in assunzioni e contratti di consulenza in cambio dell'inquinamento della gara

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente come presunta violata; la Corte di Cassazione ha valutato il motivo come generico ai sensi delle regole di ammissibilità dei ricorsi, ritenendo che mancasse la specificità richiesta per censurare la motivazione di merito

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per segnalare che la trattazione è avvenuta in pubblica udienza alla presenza delle parti, conformemente ai requisiti procedurali

  • art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

    Riferita nel contesto della valutazione probatoria delle intercettazioni: tale disposizione è richiamata nella giurisprudenza per affermare la piena valenza probatoria delle dichiarazioni captate in attività di intercettazione regolarmente autorizzata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione invocata nella sentenza per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado e alla somma a favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e non generici: la genericità comporta l'inammissibilità.
  • Quando la Corte di legittimità annulla con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è obbligato a colmare la lacuna motivazionale ma può arrivare allo stesso risultato se fornisce argomentazioni nuove, coerenti e circostanziate.
  • Le intercettazioni regolarmente autorizzate e le dichiarazioni acquisite tramite captazione hanno rilevanza probatoria e la loro interpretazione compete al giudice di merito; il sindacato della Cassazione su tali valutazioni è limitato al caso di travisamento o indicazione difforme e decisiva del contenuto probatorio.
  • L'assoluzione di un terzo può creare un giudicato che limita la rilevanza delle singole conversazioni incriminanti solo nella misura in cui vi sia una incompatibilità diretta; tuttavia, altri elementi di contesto e la concatenazione di risultanze possono mantenere valore probatorio ai fini dell'accertamento di un accordo corruttivo.
  • Per configurare il patto corruttivo non è sufficiente la mera esistenza di ‘aspettative’ o consigli organizzativi: è necessario dimostrare (anche per deduzione logica dalla sequenza probatoria) una promessa/offerta di utilità e l'adesione/accettazione collegata all'alterazione dell'azione amministrativa (quid pro quo).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.