Sentenza n. 7224/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. del decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; 2. del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; 3. dell'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; 4. ove occorra, della “intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022; 5. ove occorra, della circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze 26 febbraio 2020, prot. n. 5496; 6. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto. per quanto riguarda il primo atto di motivi aggiunti depositato il 24 febbraio 2023: - del decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, con il quale vengono previsti gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, pubblicato sul BUR n. 151 del 14 dicembre 2022; - dell'Allegato A al predetto decreto, recante “elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”; - della nota prot. n. 544830 del 24 novembre 2022 dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, che ha fornito agli Enti del Servizio sanitario regionale le indicazioni per l'aggiornamento delle certificazioni della spesa per l'acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 già sottoscritte dai Direttori generali nel 2019; - della nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022 con cui si dà atto che è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei fornitori privati e pubblici e del valore delle “altre fattispecie non riconducibili a fatturato” rilevato dagli Enti del SSR con quanto contabilizzato nella voce “BA0210 – Dispositivi medici” del modello CE consolidato regionale dell'anno di riferimento; per quanto riguarda il secondo atto di motivi aggiunti depositato da Evoluzioni Mediche s.r.l. il 24 febbraio 2023: - del decreto n. 24408 del 2022 del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative, recante “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”, pubblicato nel sito istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano; - ove necessario, della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e dell'articolo 14 della legge provinciale 17/1993 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Presidente della Provincia con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015, pubblicata nel sito istituzionale della Provinciale Autonoma di Bolzano; per quanto riguarda il terzo atto di motivi aggiunti depositato il 24 febbraio 2023: - della determinazione dirigenziale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, recante “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125”; - dell'Allegato 1 alla predetta determinazione, recante “l'elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”; - della nota prot. n. 0645107 del 13/08/2019, con cui la regione Emilia-Romagna ha provveduto ad effettuare apposita ricognizione per la verifica delle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012, di contenuto allo stato non conosciuto, richiamate nel corpo della determinazione di ripiano; - della nota prot. n. 0722665 del 25 settembre 2019, richiamata nel corpo della determinazione di ripiano ma di contenuto allo stato non conosciuto, con cui la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli esiti della ricognizione sopra richiamata; per quanto riguarda il quarto atto di motivi aggiunti depositato il 24 febbraio 2023: - del decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 della direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli-Venezia Giulia, recante “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015”, pubblicato nel sito istituzionale della Regione Friuli-Venezia Giulia; - della nota della Regione Friuli Venezia Giulia del 14 novembre 2022, pubblicata nel sito istituzionale della Regione, contenente la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 e dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000; - dell'Allegato A al predetto decreto, recante l'elenco della quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore; per quanto riguarda l quinto atto di motivi aggiunti depositato il 9 ottobre 2023: - del decreto n. 10686 del 2023 del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative, avente ad oggetto: “Importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”, e allegati; - della determina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige Nr. 2023A-000832 del 12 giugno 2023 con cui stati nuovamente certificati i fatturati relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (risultanti nell'Allegato 1); - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti. per quanto riguarda il sesto atto di motivi aggiunti depositato in data 8 aprile 2025: - della determinazione dirigenziale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 25860 del 27 novembre 2024, recante “ottemperanza alla Sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte Costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impiego relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018” e dell’Allegato parte integrante alla predetta determinazione; - della nota trasmessa via PEC alla ricorrente in data 24 gennaio 2025, Prot. n. 24/01/2025.0073861.U, avente ad oggetto “Payback dispositivi medici – anni 2015-2018”, con la quale la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna ha comunicato all’azienda ricorrente la determinazione di cui sopra e, per l’effetto, intimato a quest’ultima di procedere al pagamento della somma di Euro 29.668,20 nel termine di trenta giorni dal ricevimento della medesima missiva;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali, accordo Stato-Regioni e atti regionali e provinciali applicativi del meccanismo di payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché i successivi atti di rideterminazione e richiesta di pagamento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha chiesto l'annullamento dei decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, dell'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e degli ulteriori atti presupposti e applicativi adottati dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano. Il ricorso introduttivo era fondato su sette motivi, diretti sia a contestare vizi propri degli atti impugnati sia a denunciare l'illegittimità della disciplina legislativa primaria del payback sui dispositivi medici. I motivi specifici non sono esaminati nella sentenza, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse. Nelle more, l'impresa ha aderito al meccanismo di definizione delle controversie previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, versando il 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali per gli anni 2015-2018 e chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti ministeriali, l'accordo Stato-Regioni e i provvedimenti applicativi. Il Collegio ha ritenuto che il pagamento della quota ridotta prevista dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, producendo l'estinzione dell'obbligazione di payback relativa agli anni 2015-2018 e precludendo ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tale obbligo, abbia fatto venir meno l'interesse alla decisione sul ricorso di annullamento. Non è stata invece dichiarata la cessazione della materia del contendere nei termini speciali previsti dalla stessa disposizione, poiché non risultava depositata da tutte le Regioni la documentazione prescritta dalla legge. Il giudice ha precisato che il beneficio conseguito dall'impresa — estinzione dell'obbligazione mediante pagamento del 25 per cento — è diverso da quello originariamente perseguito — eliminazione degli atti impugnati senza pagamento — ma è comunque idoneo a determinare il venir meno dell'interesse processuale. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Disciplina gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici nell'ambito del meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni considerati.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Costituisce il riferimento normativo per i provvedimenti regionali e provinciali di individuazione degli obblighi di ripiano a carico delle aziende fornitrici.
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali
Il versamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione di payback per gli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tale obbligo. In presenza del pagamento, anche se non risultano integrati gli adempimenti documentali necessari per la speciale cessazione della materia del contendere, il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
Richiamato dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 tra gli obblighi oggetto della definizione agevolata del payback per gli anni 2015-2018.
Massime di principio
- Il pagamento integrale della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta per la definizione del payback sui dispositivi medici estingue l'obbligazione sostanziale relativa alle annualità interessate e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tale obbligo.
- Quando una definizione legislativa sopravvenuta attribuisce al ricorrente un bene della vita diverso da quello originariamente perseguito con l'azione di annullamento, il conseguimento del nuovo bene può comunque determinare la sopravvenuta carenza di interesse, se rende non più utile una pronuncia sul merito del ricorso.
- La speciale cessazione della materia del contendere prevista dalla legge per i ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di payback presuppone l'adempimento degli specifici oneri documentali previsti dalla medesima disposizione; in mancanza, il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando tale carenza risulti comunque provata.
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